Cassazione Civile, Ordinanza n. 18299/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rituale istanza di estinzione presentata dal contribuente, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento e priva di diniego dell'Amministrazione finanziaria. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese di lite sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale; nel giudizio di legittimità è intervenuto anche un controricorso da parte del contribuente e un ricorso incidentale dell'agente della riscossione. Prima della decisione, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. L. 130 del 2022, allegando documentazione attestante il pagamento del dovuto e rappresentando che la controversia era stata definita. Dalla pronuncia risulta che non è stato opposto diniego dall'Amministrazione finanziaria ricorrente.
Norme richiamate
art. L. 130 del 2022
La Corte considera sufficiente, ai fini dell'estinzione del giudizio, l'istanza del contribuente accompagnata dalla documentazione attestante il pagamento del dovuto, in assenza di diniego dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria risulti definita secondo la disciplina speciale invocata dal contribuente e sia documentato il pagamento del dovuto, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto.
- In mancanza di un diniego dell'Amministrazione finanziaria sulla definizione della lite, la Corte prende atto della cessazione della materia del contendere/estinzione del giudizio e regola le spese ponendole a carico di chi le ha anticipate.
- L'estinzione del giudizio, in presenza dei presupposti documentali previsti dalla disciplina speciale richiamata, assorbe l'esame del ricorso principale e di quello incidentale.
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