Circolare n. 10 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di bilancio 2024 modifica la disciplina fiscale delle locazioni brevi: innalza l'aliquota della cedolare secca dal 21% al 26% con la possibilità di applicare il 21% solo a una unità immobiliare indicata in dichiarazione; conferma e semplifica la ritenuta del 21% operata dagli intermediari come acconto indipendentemente dall'opzione del locatore; adegua gli obblighi degli intermediari non residenti alla giurisprudenza UE (sentenza Airbnb) prevedendo regole su stabile organizzazione, rappresentante fiscale e responsabilità solidale per gruppi.
Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) - Novità sulla disciplina delle locazioni brevi
Punti principali
Ambito di applicazione
Si definiscono locazioni brevi i contratti di immobili ad uso abitativo di durata ≤30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa; il regime è riconosciuto solo fino a 4 appartamenti per periodo d'imposta (oltre si presume attività imprenditoriale).
Modifica aliquota cedolare secca
Aliquota ordinaria aumentata al 26% per i redditi da locazioni brevi con opzione per la cedolare secca; facoltà di applicare l'aliquota ridotta del 21% esclusivamente ai redditi relativi a una singola unità immobiliare individuata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.
Decorrenza e applicazione
La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2024; l'imposta è dovuta pro‑rata temporis secondo l'art. 26 del TUIR e l'unità agevolata va individuata in dichiarazione per il periodo d'imposta di riferimento.
Ritenuta degli intermediari
Gli intermediari e i gestori di portali che incassano o intervengono nei pagamenti devono operare una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni all'atto del pagamento; la ritenuta è sempre considerata a titolo d'acconto, indipendentemente dall'opzione del locatore, per semplificare gli adempimenti.
Adempimenti degli intermediari non residenti (adeguamento alla sentenza Airbnb)
I non residenti con stabile organizzazione in Italia assolvono tramite la stabile organizzazione; i residenti UE senza stabile organizzazione possono adempiere direttamente o nominare un rappresentante fiscale in Italia; i non UE devono avvalersi di una stabile organizzazione in UE o nominare un rappresentante fiscale; in caso di omissione, è prevista responsabilità solidale dei soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo.
Altri obblighi e rilevanza dichiarativa
Gli intermediari coinvolti nella stipula devono trasmettere i dati all'Agenzia delle entrate; il contribuente indica in dichiarazione l'imposta dovuta, le ritenute subite e versa l'eventuale saldo entro i termini delle imposte sui redditi.
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