Cassazione Civile, Ordinanza n. 05179/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una fideiussione rilasciata in favore di un affidamento bancario con clausola di pagamento "a prima richiesta" e con clausola di recesso che prevedeva comunicazione scritta alla banca a mezzo raccomandata. I garanti, dopo la cessione delle proprie quote nella società affidata e dopo aver chiesto la revoca/trasferimento dei fidi a favore di altra società, hanno agito per far valere la nullità della garanzia nella parte in cui derogava all'art. 1957 c.c., sostenendo che la nullità delle clausole conformi allo schema ABI anticoncorrenziale dovesse travolgere l'intero vincolo di garanzia e che, in ogni caso, la banca non avrebbe rispettato il termine semestrale per agire. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1957 e 1419 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto sufficiente una iniziativa stragiudiziale per evitare la decadenza, mentre sarebbe stata necessaria un'azione giudiziale; 2) violazione della disciplina antitrust e della nullità parziale, sostenendo che, cessato ogni loro interesse nella società debitrice dopo la cessione delle quote, la fideiussione dovesse considerarsi radicalmente nulla; 3) violazione delle norme sulla forma del contratto e sulla prova del recesso, contestando l'interpretazione della clausola di recesso e la mancata ammissione di prove circa una comunicazione non formalizzata con raccomandata. La Corte di merito aveva invece ritenuto: la nullità solo parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.; la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione per la presenza della clausola "a prima richiesta"; l'idoneità di una comunicazione stragiudiziale a far decorrere la richiesta al garante; e l'inefficacia del dedotto recesso per mancato rispetto della forma prevista dal contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché, in presenza di una garanzia "a prima richiesta", l'art. 1957 c.c. non impone necessariamente la proposizione di una domanda giudiziale entro sei mesi, essendo sufficiente anche una iniziativa stragiudiziale; ha inoltre confermato che, in tale assetto, la comunicazione della banca poteva integrare l'atto idoneo a far scadere l'obbligazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la nullità delle clausole anticoncorrenziali non travolge l'intero contratto se non è provata l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del negozio, onere gravante sulla parte che invoca la nullità totale; inoltre la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia escludeva, in radice, un rapporto di accessorietà o di interdipendenza legato alla qualità di socio dei garanti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non si confrontava con l'interpretazione della Corte territoriale sulla clausola di recesso e non riportava in modo adeguato il contenuto delle missive che si assumevano rilevanti. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
In presenza di una garanzia a prima richiesta, la decadenza semestrale non richiede necessariamente l'introduzione di un giudizio; può bastare anche un'iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante o del debitore, salvo diversa e specifica previsione contrattuale coerente con la natura della garanzia.
art. 1419 c.c.
La nullità della clausola derogatoria non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto di fideiussione; l'estensione al tutto richiede l'accertamento dell'interdipendenza del resto del negozio dalla parte nulla.
art. 2, commi 2 e 3, L. 287/1990
Le clausole fideiussorie conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale possono essere colpite da nullità parziale, ma l'effetto caducante totale non si presume e va provato in base all'assetto concreto del negozio.
art. 101 TFUE
La nullità delle clausole contrarie alla disciplina antitrust e al diritto dell'Unione può operare sulla singola clausola, non automaticamente sull'intero contratto.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione della clausola contrattuale sul recesso deve rispettare il tenore letterale del testo negoziale.
art. 2724 c.c.
Il divieto di prova testimoniale può essere superato solo se ricorre un idoneo principio di prova scritta, che nel caso non è stato ritenuto sussistente.
art. 1325 n. 4 c.c.
La forma è requisito del contratto solo nei casi previsti dalla legge; la fideiussione non è di regola soggetta a una forma legale tipica, ma qui la questione riguardava la forma pattizia del recesso.
art. 1350 c.c.
La fideiussione non rientra tra gli atti per i quali la forma scritta è imposta a pena di nullità dall'art. 1350 c.c., ma nel caso era decisiva la forma prevista dalla clausola contrattuale.
art. 366 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare/trascrivere i documenti rilevanti su cui si fonda.
art. 360 c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una fideiussione o garanzia personale contiene una clausola "a prima richiesta", la disciplina dell'art. 1957 c.c. va letta in modo coerente con la natura non accessoria della garanzia: la decadenza può essere evitata anche mediante iniziative stragiudiziali, salvo che il contratto richieda espressamente l'azione giudiziale.
- La nullità delle sole clausole fideiussorie contrastanti con la disciplina antitrust non travolge automaticamente l'intero contratto; per estendere la nullità al vincolo complessivo occorre provare che il resto del negozio sia inscindibilmente dipendente dalla clausola nulla.
- Nelle garanzie autonome a prima richiesta, la sopravvenuta perdita di interesse economico del garante rispetto alla società finanziata non incide di per sé sulla validità o permanenza della garanzia, mancando un rapporto di accessorietà con l'obbligazione principale.
- Il recesso da una garanzia contrattuale deve essere esercitato nel modo previsto dalla clausola negoziale; se il contratto impone la forma scritta e la comunicazione tramite raccomandata, non sono sufficienti comunicazioni diverse salvo che la parte offra un idoneo principio di prova scritta e superi gli oneri di specificità del ricorso.
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando difetta di autosufficienza per mancata indicazione/trascrizione dei documenti rilevanti.
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