Cassazione Civile, Ordinanza n. 11775/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva proposto alla Corte d'appello domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto, deducendo di avere presentato tempestivamente, nel giudizio civile presupposto, un'istanza di decisione a seguito di trattazione orale quale rimedio preventivo previsto dalla legge Pinto. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo tardivo il deposito dell'istanza preventiva e osservando, in sede di opposizione, che le parti avrebbero potuto attivare l'istanza di mutamento del rito da ordinario a sommario. Il ricorrente ha quindi dedotto, con il primo motivo, violazione della CEDU, della Costituzione e della legge n. 89/2001, sostenendo che tutti i rimedi preventivi sarebbero stati sullo stesso piano e che il termine per attivarli non dovesse considerarsi perentorio in modo rigoroso. Con il secondo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-ter e 2 della legge Pinto, assumendo che tali rimedi non assicurassero un'effettiva accelerazione del processo e si traducessero in un adempimento meramente formale e ostativo all'accesso all'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina dei rimedi preventivi introdotta dalla legge Pinto prevede un termine finale tassativo: l'istanza deve essere proposta almeno sei mesi prima del superamento dei termini di ragionevole durata e, una volta spirato tale limite, il rimedio non è più esperibile. Richiamando il principio generale sulla decadenza, la Corte ha osservato che i termini decadenziali decorrono per il solo fatto del tempo, senza che rilevino le circostanze soggettive o oggettive intervenute. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la questione di legittimità costituzionale era già stata respinta dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non irragionevole la sanzione e legittima la scelta legislativa di imporre alla parte un comportamento collaborativo e diligenza preventiva prima dell'azione indennitaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
la disciplina dei rimedi preventivi è stata ritenuta compatibile con il parametro convenzionale, in quanto non irragionevole né sproporzionata
art. 13 CEDU
la normativa interna è stata ritenuta idonea a consentire una tutela effettiva, pur richiedendo l'osservanza di un onere di diligenza preventiva
art. 41 CEDU
richiamato nel quadro del giudizio di costituzionalità, senza che la Corte di cassazione ravvisasse contrasto
art. 10 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di compatibilità convenzionale, ma senza accoglimento
art. 11 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di compatibilità convenzionale, ma senza accoglimento
art. 117 Cost.
richiamato come parametro costituzionale per il rispetto della CEDU
art. 1-ter l. n. 89/2001
"costituisce rimedio preventivo..."; "almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis"
i rimedi preventivi sono alternativi, ma devono essere esperiti entro un termine finale tassativo, che opera in senso decadenziale
art. 2 l. n. 89/2001
richiamato per individuare il termine di ragionevole durata oltre il quale matura il presupposto dell'azione indennitaria
art. 152 comma 2 c.p.c.
richiamato per escludere che la mancata espressa qualificazione del termine come perentorio impedisca di ravvisarne la natura decadenziale, se la legge collega la sua inosservanza all'inammissibilità
art. 281-sexies c.p.c.
richiamato quale uno dei rimedi preventivi di decisione a seguito di trattazione orale
art. 183-bis c.p.c.
richiamato quale rimedio preventivo consistente nella richiesta di passaggio al rito semplificato
artt. 275 c.p.c. e 350-bis c.p.c.
richiamati per individuare la decisione a seguito di trattazione orale come rimedio preventivo applicabile anche in appello
art. 1, comma 777, lett. a), l. n. 208/2015
norma che ha introdotto/modificato i rimedi preventivi nella disciplina Pinto
art. 5-ter l. n. 89/2001
richiamato in relazione all'opposizione proposta avverso il decreto di inammissibilità
art. 360 n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nella disciplina dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, i rimedi preventivi devono essere attivati entro il termine finale previsto dalla legge; una volta decorso il termine, l'istanza è definitivamente preclusa e la domanda può essere dichiarata inammissibile.
- Quando la legge collega l'inosservanza di un termine processuale all'inammissibilità dell'atto o del rimedio, il termine va letto come decadenziale anche se la norma non usa espressamente l'aggettivo "perentorio".
- I termini di decadenza decorrono per il mero fatto del tempo e non sono, salvo eccezioni espressamente previste, suscettibili di un'applicazione elastica in ragione delle circostanze concrete che hanno impedito l'adempimento.
- I diversi rimedi preventivi previsti dalla legge Pinto sono strumenti alternativi, ma non possono essere attivati oltre la soglia temporale finale che li rende utili ai fini dell'ammissibilità della successiva domanda indennitaria.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina dei rimedi preventivi è stata ritenuta infondata perché il legislatore può imporre alla parte un onere di cooperazione processuale e di diligenza preventiva, bilanciando tale compressione con l'esigenza costituzionale della ragionevole durata del processo.
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