Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società e quindi annullando l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo al 2009, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito della società ritenendo che la plusvalenza derivante da un'operazione di sale and lease back avente ad oggetto un immobile sociale dovesse essere tassata secondo l'art. 86 TUIR, con ripartizione in cinque esercizi. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado, ma la CTR Campania aveva accolto l'appello dell'Ufficio, qualificando l'operazione come vendita seguita da locazione finanziaria e ritenendo applicabile la disciplina della plusvalenza da cessione a titolo oneroso. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione, la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 86, comma 1, lett. a), e 109, comma 2, lett. a), TUIR, nonché dell'art. 2425-bis c.c., sostenendo che il sale and lease back è un contratto atipico con causa lecita di finanziamento e che la plusvalenza non dovesse essere spalmata su cinque anni ma sull'intera durata del leasing, in conformità alla disciplina civilistica richiamata.
Norme richiamate
art. 86, comma 1, lett. a), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni dell'impresa
non si applica, secondo la Corte, per qualificare la plusvalenza del sale and lease back come integralmente imputabile nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi quando l'operazione ha causa finanziaria
art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
richiamato dalla ricorrente nel combinato disposto con l'art. 86 TUIR, ma non accolto come base decisiva della censura autonoma
art. 2425-bis c.c.
secondo il principio ribadito dalla Corte, per il contratto di sale and lease back la plusvalenza va ripartita in funzione della durata del contratto di locazione
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel contratto di sale and lease back, se l'operazione ha causa finanziaria, la plusvalenza derivante dalla cessione del bene non va trattata come una ordinaria plusvalenza da vendita ai fini della sua imputazione temporale, ma va ripartita lungo la durata della locazione finanziaria.
- In presenza di una questione esclusivamente di diritto e di un quadro fattuale già completo, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- La qualificazione giuridica dell'operazione economica prevale sulla mera scomposizione formale in più contratti solo se coerente con la causa concreta del negozio; nel sale and lease back la causa finanziaria è il dato decisivo per il trattamento fiscale della plusvalenza.
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