Tribunale, Sentenza T-569/20
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2021. — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt contro Commissione europea. — Ambiente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Obbligo degli Stati membri di proteggere e migliorare la qualità dell’aria ambiente – Richiesta di riesame interno – Rigetto della richiesta in quanto irricevibile. — Causa T-569/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di un comitato ambientalista olandese contro la Commissione, che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di riesame interno della decisione di archiviare una denuncia sulla presunta violazione della direttiva 2008/50/CE. Il Tribunale afferma che tale decisione rientra nella sfera delle scelte discrezionali della Commissione sull’opportunità di avviare o meno una procedura d’infrazione e, pertanto, è esclusa dal campo di applicazione del regolamento Aarhus. Viene inoltre esclusa l’illegittimità del regolamento rispetto alla Convenzione di Aarhus e vengono respinti come inconferenti i motivi relativi al merito ambientale della controversia.
Riesame interno ex regolamento Aarhus: è irricevibile la richiesta contro la decisione della Commissione di archiviare una denuncia e di non avviare una procedura d’infrazione ex articolo 258 TFUE in materia di qualità dell’aria.
La questione giuridica
Se la lettera della Commissione che archivia una denuncia CHAP e comunica la scelta di non avviare una procedura d’infrazione costituisca un "atto amministrativo" riesaminabile ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006; in subordine, se l’esclusione delle decisioni adottate dalla Commissione in qualità di organo di controllo amministrativo sia illegittima per incompleta attuazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus e per violazione dell’articolo 216 TFUE. Il secondo motivo contestava inoltre, in sostanza, la legittimità della decisione impugnata alla luce di obblighi sostanziali ambientali e convenzionali relativi alla qualità dell’aria.
Principio di diritto
La decisione della Commissione di archiviare una denuncia e di non avviare una procedura d’infrazione ex articolo 258 TFUE, adottata nell’ambito della funzione di controllo amministrativo, non costituisce un "atto amministrativo" ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006 e non può quindi essere oggetto di riesame interno ex articolo 10 di tale regolamento; ne consegue che la domanda di riesame è irricevibile. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non può essere invocato per contestare la validità del regolamento, poiché non contiene obblighi incondizionati e sufficientemente precisi, e l’esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento è compatibile con il diritto dell’Unione così come interpretato dalla Corte di giustizia.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260 TFUE
- Articolo 216 TFUE
- Articolo 17 TUE
- Regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera d), regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), regolamento (CE) n. 1367/2006
- Articolo 10 regolamento (CE) n. 1367/2006
- Convenzione di Aarhus
- Articolo 1 Convenzione di Aarhus
- Articolo 5 Convenzione di Aarhus
- Articolo 9, paragrafi 2 e 3, Convenzione di Aarhus
- Direttiva 2008/50/CE
- Allegato III direttiva 2008/50/CE
- Allegato XI, sezione B, direttiva 2008/50/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 2 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo
- Articoli 2 e 8 CEDU
- Articolo 3, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 9 TFUE
- Articolo 168, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 106, paragrafo 3, 134, paragrafo 1, e 138, paragrafo 1
Riesame interno contro l’archiviazione di una denuncia ambientale
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Commissione del 6 luglio 2020, con cui è stata dichiarata irricevibile una richiesta di riesame interno ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006. La controversia nasce da una denuncia presentata in relazione alla presunta non conformità del Regno dei Paesi Bassi alla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente.
Fatti e procedimento principale
La Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt aveva denunciato alla Commissione una presunta violazione della direttiva 2008/50/CE da parte delle autorità olandesi, in particolare quanto al controllo e alla valutazione della qualità dell’aria nei pressi della strada regionale N 65. Con lettera del 30 gennaio 2020 la Commissione aveva comunicato l’archiviazione del fascicolo CHAP (2019) 2512, ritenendo che non fossero stati presentati elementi nuovi idonei a giustificare l’avvio di una procedura di infrazione ex articolo 258 TFUE. Il ricorrente ha quindi chiesto il riesame interno di tale decisione; la Commissione ha però respinto la richiesta come irricevibile.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, che consente alle ONG qualificate di chiedere il riesame interno di un "atto amministrativo" in materia ambientale;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), che definisce l’atto amministrativo come un provvedimento individuale con effetti esterni e giuridicamente vincolanti;
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), che esclude dalla nozione di atto amministrativo le misure o omissioni adottate dalla Commissione quale organo di controllo amministrativo in applicazione degli articoli 258 e 260 TFUE;
- la Convenzione di Aarhus, soprattutto l’articolo 9, paragrafo 3;
- la direttiva 2008/50/CE, richiamata dal ricorrente quale base sostanziale della denuncia.
Primo motivo: ricevibilità del riesame interno
Il primo motivo sosteneva che la decisione di archiviazione fosse un atto individuale in materia ambientale, dotato di effetti vincolanti, e dunque riesaminabile. Il Tribunale respinge questa impostazione: la lettera del 30 gennaio 2020 equivale, nella sostanza, al rifiuto della Commissione di avviare una procedura ai sensi dell’articolo 258 TFUE. Essa è stata adottata nell’ambito della funzione di vigilanza della Commissione sui trattati e, pertanto, rientra nell’esclusione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Aarhus.
Il Tribunale sottolinea che la procedura CHAP, come la procedura EU Pilot, è inscindibilmente connessa alla procedura d’infrazione: costituisce un primo passo informale che può condurre all’apertura del procedimento ex articolo 258 TFUE oppure all’archiviazione del caso. Di conseguenza, l’archiviazione della denuncia non è un atto amministrativo impugnabile mediante riesame interno.
Eccezione di illegittimità rispetto alla Convenzione di Aarhus
In subordine, il ricorrente contestava la legittimità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 10 del regolamento Aarhus, sostenendo che tali disposizioni non darebbero piena attuazione all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus. Il Tribunale respinge l’eccezione richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (cause riunite C‑401/12 P a C‑403/12 P), secondo cui l’articolo 9, paragrafo 3, non contiene obblighi incondizionati e sufficientemente precisi da poter essere invocati per sindacare la validità del regolamento.
Il Tribunale osserva che la propria precedente sentenza del 2012, favorevole a una lettura più ampia, non può prevalere sulla successiva soluzione della Corte. Ne consegue che la Convenzione di Aarhus, invocata dal ricorrente, non consente di mettere in discussione la scelta del legislatore dell’Unione di escludere gli atti adottati nell’ambito dell’articolo 258 TFUE dal meccanismo di riesame interno.
Motivi sostanziali relativi alla direttiva 2008/50/CE e ai diritti fondamentali
Il secondo motivo di ricorso censurava la decisione della Commissione sotto il profilo del merito ambientale, invocando la Convenzione di Aarhus, la CEDU, la Carta dei diritti fondamentali, vari articoli del TFUE e la direttiva 2008/50/CE. Il Tribunale lo dichiara inconferente: la decisione impugnata non contiene alcuna valutazione definitiva sulla sussistenza di una violazione della direttiva da parte del Regno dei Paesi Bassi, ma soltanto una valutazione sull’opportunità di avviare una procedura di infrazione. Poiché il rigetto è fondato sull’irricevibilità del riesame interno, le censure di merito ambientale non possono incidere sulla legittimità dell’atto impugnato.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, mentre il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo e il Consiglio sopportano le rispettive spese in quanto intervenienti.
Principio affermato
La pronuncia conferma che il meccanismo di riesame interno del regolamento Aarhus non si estende alle decisioni della Commissione che, nell’esercizio della propria discrezionalità ex articolo 258 TFUE, archiviano una denuncia e decidono di non avviare una procedura d’infrazione. Il controllo giurisdizionale non può essere richiesto per forzare la Commissione ad aprire un’infrazione, e l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus non è idoneo a fondare una diversa conclusione.
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