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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-161/21

Order of the General Court (Tenth Chamber) of 14 December 2021. — Raymond Irvine McCord v European Commission. — Action for annulment – Action for failure to act – Draft Commission regulation making the exportation of certain products outside the European Union subject to the production of an export authorisation – Commission proposal to make the exportation of COVID-19 vaccines to Northern Ireland subject to the production of an export authorisation pursuant to Article 16 of the Protocol on Ireland/Northern Ireland to the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community – Absence of a published policy of the circumstances in which the European Union will trigger Article 16 of that protocol – Manifest inadmissibility in part – Action in part manifestly lacking any foundation in law. — Case T-161/21

Giurisprudenza europea62021TO0161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto contro una bozza di regolamento della Commissione che prevedeva, in una versione preliminare, l’autorizzazione all’esportazione di vaccini COVID-19 verso l’Irlanda del Nord. Ha inoltre escluso che la Commissione fosse tenuta, sulla base del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord o di principi generali, ad adottare e pubblicare una politica sulle circostanze di attivazione dell’articolo 16. Ne è derivata la reiezione anche del ricorso per omissione e della richiesta di ordinare alla Commissione di agire, nonché dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.

Ricorso di annullamento e ricorso per omissione respinti: irricevibile l’impugnazione di una bozza di regolamento della Commissione e infondata la pretesa di imporre l’adozione di una politica pubblica sul ricorso all’articolo 16 del Protocollo Irlanda/Nord Irlanda.

La questione giuridica

Se una bozza di regolamento della Commissione, poi non confluita nel testo finale, possa essere impugnata con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se la Commissione possa essere destinataria di un ricorso per omissione ai sensi dell’articolo 265 TFUE per non aver adottato e pubblicato una politica sulle circostanze di attivazione dell’articolo 16 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord; e se il Tribunale possa ordinare alla Commissione di adottare e pubblicare tale politica.

Principio di diritto

Una bozza di regolamento che non sia mai entrata in vigore e non abbia prodotto effetti giuridici vincolanti non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; inoltre, il ricorso per omissione ex articolo 265 TFUE non può essere accolto quando nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone all’istituzione di adottare e pubblicare la politica richiesta, trattandosi al più di una facoltà discrezionale. Il Tribunale non può, infine, rivolgere ordini alle istituzioni dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 146 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 152 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 16 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111

Bozza di regolamento della Commissione e presunta omissione sull’articolo 16 del Protocollo Irlanda/Irlanda del Nord

La decisione riguarda un ricorso diretto proposto da un privato contro la Commissione europea dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Il ricorrente contestava, da un lato, una bozza di regolamento del 29 gennaio 2021 che contemplava, in una versione preparatoria, una misura relativa all’esportazione di vaccini COVID-19 verso l’Irlanda del Nord e, dall’altro, la mancata adozione e pubblicazione da parte della Commissione di una politica sulle circostanze in cui sarebbe stato attivato l’articolo 16 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Fatti e procedimento

Il 29 gennaio 2021 la Commissione rese pubblica una bozza di regolamento che prevedeva un regime di autorizzazione all’esportazione di taluni prodotti e, in una disposizione poi abbandonata, includeva i vaccini COVID-19 destinati all’Irlanda del Nord. Lo stesso giorno venne però adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111, che non conteneva più tale previsione né alcun riferimento al Protocollo. Dopo aver chiesto alla Commissione di riconoscere l’illegittimità di un eventuale ricorso all’articolo 16 e di pubblicare una policy sulle circostanze di attivazione, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 263 e 265 TFUE.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il Tribunale ha dovuto stabilire:

  • se la bozza di regolamento fosse un atto impugnabile, pur essendo solo preparatoria;
  • se esistesse un atto “decisionale” della Commissione impugnabile per il mancato adozione di una policy;
  • se, in mancanza di una norma specifica, la Commissione avesse comunque un obbligo giuridico di adottare e pubblicare tale policy;
  • se il Tribunale potesse ordinare alla Commissione di adottare e pubblicare la policy richiesta.

Normativa e giurisprudenza richiamate

Il Tribunale richiama principalmente:

  • l’articolo 263 TFUE, sui ricorsi di annullamento;
  • l’articolo 265 TFUE, sui ricorsi per carenza;
  • l’articolo 16 del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111;
  • le disposizioni procedurali del Tribunale, in particolare gli articoli 126, 130, 146, 152 e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Sul piano giurisprudenziale, il Tribunale richiama i principi classici sull’impugnabilità degli atti, in particolare le sentenze IBM/Commissione, Internationaler Hilfsfonds/Commissione e Athinaïki Techniki/Commissione, per ribadire che solo gli atti idonei a produrre effetti giuridici vincolanti e a incidere in modo definito sulla posizione del ricorrente sono impugnabili.

Ragionamento sul primo capo di domanda: irricevibilità del ricorso di annullamento

Il Tribunale osserva che la bozza di regolamento era un atto provvisorio e preparatorio, destinato soltanto a preludere all’adozione del regolamento di esecuzione 2021/111. Essa non fissava in modo definitivo la posizione della Commissione e, soprattutto, la disposizione contestata non è mai entrata in vigore. Poiché il testo finale non conteneva più la misura relativa all’articolo 16, la bozza non ha prodotto effetti giuridici vincolanti, né era idonea a produrli in futuro.

Il ricorrente sosteneva che anche un atto non più in vigore o un atto non vincolante potesse essere impugnato. Il Tribunale respinge l’argomento, precisando che qui non si trattava di un atto che aveva prodotto effetti in passato e che l’interesse ad evitare la reiterazione di una pretesa illegittimità non incide sulla natura impugnabile dell’atto. Anche i richiami a precedenti su dichiarazioni orali o conclusioni del Consiglio vengono esclusi, perché in quelle cause gli atti avevano comunque prodotto effetti giuridici, circostanza assente nel caso di specie.

Ragionamento sul secondo e terzo capo di domanda: assenza di obbligo di adottare una policy

Quanto alla pretesa di impugnare una “decisione” della Commissione di non aver pubblicato una policy, il Tribunale rileva che il ricorrente non identifica un atto concreto di tal fatta. La domanda viene quindi riqualificata, in sostanza, come ricorso per omissione ex articolo 265 TFUE.

Sul merito della carenza, il Tribunale afferma che un ricorso ex articolo 265 TFUE richiede che l’istituzione fosse tenuta ad agire. Nel caso concreto, nessuna disposizione del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord né alcun’altra norma del diritto dell’Unione imponevano alla Commissione di adottare e pubblicare una policy sulle circostanze di attivazione dell’articolo 16. Tale obbligo non può essere ricavato neppure dai principi invocati dal ricorrente, in assenza di una base normativa specifica. Di conseguenza, l’adozione e la pubblicazione di una simile policy rientrano, al più, nella discrezionalità dell’Unione, e la Commissione non era tenuta ad agire nel senso richiesto.

Ragionamento sul quarto capo di domanda: impossibilità di impartire ordini alla Commissione

Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità relativa alla domanda con cui il ricorrente chiedeva al giudice di ordinare alla Commissione di adottare e pubblicare la policy. Richiama infatti il principio consolidato secondo cui non spetta al giudice dell’Unione impartire istruzioni o ordini alle istituzioni, agli organi, agli organismi e agli uffici dell’Unione.

Dispositivo e conseguenze processuali

Il Tribunale conclude che il ricorso deve essere respinto integralmente perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. Di conseguenza:

  • l’istanza di patrocinio a spese dello Stato è respinta, poiché il ricorso principale era manifestamente irricevibile o infondato;
  • il ricorrente è condannato alle spese.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che gli atti meramente preparatori, privi di effetti giuridici vincolanti e non entrati in vigore, non sono impugnabili con ricorso di annullamento; inoltre, il ricorso per omissione non può servire a imporre all’istituzione l’esercizio di una facoltà discrezionale quando nessuna norma le impone di adottare l’atto richiesto.

Come è indicizzato

Materiecontenzioso unionaleammissibilità del ricorsoatti preparatori e impugnabilitàricorso per omissioneprotocollo irlanda/irlanda del nord

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