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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-158/19

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 15 dicembre 2021. — Patrick Breyer contro Agenzia esecutiva europea per la ricerca. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) – Regolamento (UE) n. 1290/2013 – Documenti riguardanti il progetto di ricerca “iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System” – Eccezione concernente la protezione degli interessi commerciali di un terzo – Diniego parziale di accesso – Interesse pubblico prevalente. — Causa T-158/19

Giurisprudenza europea62019TJ0158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato parzialmente il diniego della REA sull’accesso ai documenti del progetto iBorderCtrl. Ha censurato anzitutto l’omessa pronuncia su una parte della domanda relativa ai documenti di autorizzazione del progetto, e poi ha riconosciuto che per alcuni documenti la REA aveva esteso eccessivamente la tutela degli interessi commerciali, negando l’accesso anche a informazioni generali o pubbliche. È invece stato confermato il diniego per i documenti o le parti che contenevano effettivo know-how, strategie, architetture tecniche o informazioni commercialmente sensibili. Il Tribunale ha infine respinto la tesi dell’interesse pubblico prevalente alla divulgazione integrale.

Accesso ai documenti relativi al progetto Orizzonte 2020 "iBorderCtrl": limiti dell’eccezione per la tutela degli interessi commerciali, accesso parziale e interesse pubblico prevalente.

La questione giuridica

Il Tribunale è stato chiamato a stabilire: 1) se la REA avesse violato gli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001 omettendo di pronunciarsi su una parte della domanda di accesso relativa ai documenti sull’autorizzazione del progetto; 2) se il diniego totale o parziale di accesso ai documenti elaborati nell’ambito del progetto iBorderCtrl fosse giustificato dall’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di terzi; 3) se, in ogni caso, esistesse un interesse pubblico prevalente idoneo a imporre la divulgazione.

Principio di diritto

Nel sistema del regolamento n. 1049/2001, l’istituzione deve esaminare in modo completo tutti i documenti oggetto della domanda di accesso e non può omettere di statuire su una parte della richiesta: l’omissione non equivale a un diniego e comporta l’annullamento della decisione per tale parte. Quanto al merito, la mera qualificazione di documenti come "riservati" nell’ambito di una convenzione di sovvenzione Orizzonte 2020 e del regolamento n. 1290/2013 non basta da sola a escluderne l’accesso, ma costituisce un indice della sensibilità delle informazioni; l’accesso può tuttavia essere negato solo per le parti la cui divulgazione arrechi un pregiudizio concreto ed effettivo agli interessi commerciali dei partecipanti, mentre le informazioni generali, pubbliche o prive di plusvalore rispetto a fonti accessibili al pubblico devono essere divulgate almeno in parte. Il Tribunale ha inoltre escluso che, per i documenti validamente coperti dall’eccezione commerciale, il ricorrente avesse dimostrato un interesse pubblico prevalente sufficiente a imporne la divulgazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 15, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 339 TFUE
  • Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articoli 4, 6, 7, 8 e 4, paragrafo 2, primo trattino e ultima parte di frase, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (UE) n. 1290/2013
  • Articoli 3, 4, 14, 18, 20, 29, 34, 36, 38, 41, 42, 43 e 49 del regolamento (UE) n. 1290/2013
  • Regolamento (UE) n. 1291/2013
  • Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1291/2013
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 62, 85, 89, 91, 92, 104, 113, 130, 134 e 135

Accesso ai documenti relativi al progetto "iBorderCtrl"

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Patrick Breyer contro la decisione della REA che aveva concesso solo un accesso parziale a documenti connessi al progetto di ricerca europeo "iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System" finanziato nell’ambito di Orizzonte 2020. La controversia verte sull’applicazione del regolamento n. 1049/2001 in combinazione con il regime di riservatezza previsto dal regolamento n. 1290/2013 e dalla convenzione di sovvenzione.

Fatti e svolgimento della procedura

Il progetto iBorderCtrl era volto a testare tecnologie innovative per la gestione controllata delle frontiere. Il ricorrente aveva chiesto accesso sia ai documenti relativi all’autorizzazione del progetto sia a quelli elaborati durante la sua esecuzione. La REA aveva accordato l’accesso parziale ad alcuni documenti e negato l’accesso ad altri, invocando la tutela della vita privata e degli interessi commerciali dei membri del consorzio. In seguito, il Tribunale ha chiarito che il ricorso doveva intendersi diretto contro la REA, e non contro la Commissione.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva due motivi principali:

  • la violazione degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, perché la REA non si sarebbe pronunciata sui documenti relativi all’autorizzazione del progetto, pur menzionati nella domanda iniziale;
  • la violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, e dell’ultima parte di frase dello stesso articolo, per avere la REA opposto in modo eccessivo la tutela degli interessi commerciali e per non avere riconosciuto un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Primo profilo: omessa pronuncia su una parte della domanda di accesso

Il Tribunale ha ricordato che il diritto di accesso ai documenti deve essere oggetto di un esame completo e che gli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001 perseguono lo scopo di garantire un trattamento rapido, la composizione amichevole delle controversie e il pieno rispetto del diritto di accesso.

Ha quindi rilevato che la REA non aveva statuito sui documenti relativi all’autorizzazione del progetto iBorderCtrl, pur essendo tali documenti stati richiesti sin dalla domanda iniziale. L’omissione non poteva essere sanata sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto richiamarli nuovamente nella domanda di conferma: la seconda fase del procedimento non era stata avviata per quella parte della richiesta, e ciò non poteva ricadere sul richiedente. Per questa ragione, la decisione è stata annullata nella parte in cui la REA non aveva preso posizione su tali documenti.

Normativa sulla riservatezza nei progetti Orizzonte 2020

Nel merito, la REA sosteneva che i documenti dovessero essere protetti in quanto designati come riservati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1290/2013 e dell’articolo 36 della convenzione di sovvenzione. Il Tribunale ha precisato che tali regole non prevalgono automaticamente sul regolamento n. 1049/2001: i due testi devono essere applicati in modo coerente e compatibile. La semplice etichettatura come "riservato" non basta a giustificare il diniego; essa rappresenta soltanto un indice della sensibilità del contenuto e richiede comunque un esame concreto e specifico alla luce dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

Diniego di accesso e interessi commerciali: criteri applicati

Il Tribunale ha ribadito che l’eccezione relativa agli interessi commerciali va interpretata restrittivamente e richiede che la divulgazione comporti un pregiudizio concreto ed effettivo. Non tutte le informazioni relative a un’impresa o a un progetto possono essere qualificate come commercialmente sensibili: occorre verificare se contengano know-how, strategie, metodologie, tecniche, dati competitivi o informazioni che offrano un vantaggio indebito ai concorrenti.

Ha anche ricordato che l’accesso parziale è obbligatorio quando l’interesse tutelato può essere salvaguardato oscurando solo le parti davvero protette.

Valutazione dei singoli documenti

Il Tribunale ha esaminato i documenti uno per uno, distinguendo tra informazioni effettivamente riservate e informazioni divulgabili.

Documenti per i quali la REA aveva ecceduto nel diniego

Ha ritenuto parzialmente illegittimo il diniego per:

  • D 1.1, D 1.2 e D 2.3: contenevano sì valutazioni etico-giuridiche specifiche del progetto e riferimenti a know-how e metodologie, ma anche ampie parti generali su politiche di frontiera, quadro normativo e questioni etiche di carattere generale, basate su fonti pubbliche, che non erano coperte dall’eccezione commerciale;
  • D 1.3: si trattava del documento sul consulente di etica esterno, contenente curriculum vitae e lettera di accettazione. La motivazione della REA era incoerente, perché il documento non conteneva le valutazioni etiche/giuridiche del progetto e il diniego integrale non era giustificato;
  • D 2.1 e D 2.2: erano sensibili nella parte in cui descrivevano architettura del sistema, soluzioni tecnologiche e know-how, ma contenevano anche analisi generali su procedure di frontiera e stato dell’arte, in larga parte tratte da fonti pubbliche, che avrebbero dovuto essere almeno parzialmente divulgate;
  • D 3.1: la parte oscurata comprendeva sia descrizioni oggettive di tecnologie e componenti già note o di mercato, sia raccomandazioni e valutazioni strategiche del consorzio. Solo queste ultime potevano restare riservate;
  • D 7.3 e D 7.8: alcune parti riguardavano strategie di comunicazione con partner e contatti commerciali, dunque erano protette, ma altre riprendevano informazioni già divulgabili o descrivevano attività promozionali e informative generiche, non sufficientemente sensibili.

Documenti per i quali il diniego è stato confermato

Ha invece respinto le censure relative a:

  • D 8.1: il piano di gestione della qualità conteneva struttura di gestione, ruoli, responsabilità, procedure e indicatori strettamente legati al know-how del consorzio;
  • D 8.3, D 8.4, D 8.5 e D 8.7: le relazioni periodiche e annuali descrivevano in modo dettagliato lo stato di avanzamento tecnico, la ripartizione dei compiti, le metodologie di monitoraggio e gli aspetti tecnici e finanziari del progetto, con chiaro valore competitivo.

Interesse pubblico prevalente alla divulgazione

Il ricorrente invocava molteplici interessi pubblici: trasparenza sulla ricerca finanziata con fondi pubblici, interesse scientifico, interesse etico e sui diritti fondamentali, interesse mediatico, interesse democratico e interesse di bilancio. Il Tribunale ha però osservato che il legislatore dell’Unione ha già predisposto, per Orizzonte 2020, un sistema specifico di diffusione dei risultati, fondato sugli articoli 29, 38, 43 e 49 del regolamento n. 1290/2013 e sulla convenzione di sovvenzione, che bilancia diffusione e riservatezza.

Secondo il Tribunale, il ricorrente non ha dimostrato che questo sistema non fosse sufficiente a garantire gli interessi pubblici invocati, né che il principio di trasparenza presentasse nel caso concreto una rilevanza tale da prevalere sulle legittime esigenze di tutela commerciale. Anche la rilevanza etico-democratica del progetto è stata ritenuta soddisfatta dalla diffusione dei risultati secondo le regole speciali del programma, non mediante una divulgazione integrale e indiscriminata dei documenti richiesti.

Dispositivo e spese

La decisione della REA è stata annullata:

  • per omessa pronuncia sui documenti relativi all’autorizzazione del progetto;
  • nella parte in cui negava l’accesso integrale al documento D 1.3;
  • nella parte in cui negava accesso parziale o più ampio ai documenti D 1.1, D 1.2, D 2.1, D 2.2, D 2.3, D 3.1, D 7.3 e D 7.8, limitatamente alle informazioni non effettivamente coperte dall’eccezione.

Il ricorso è stato respinto per il resto. Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato una ripartizione mista, tenendo conto sia del parziale accoglimento del ricorso sia della condotta del ricorrente, che aveva ottenuto autonomamente e poi diffuso parti del documento D 7.3 in pendenza di giudizio.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativaricerca e innovazioneinteressi commerciali e riservatezzaspese processuali

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