Tribunale, Sentenza T-689/20
Judgment of the General Court (First Chamber) of 15 December 2021. — HB v European Investment Bank. — Civil service – EIB staff – Dismissal – Manifest error of assessment – Principle of sound administration – Lack of competence of the author of the act. — Case T-689/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di una ex dipendente della BEI contro il licenziamento disposto per la riduzione del budget e del carico di lavoro del programma Jaspers. Ha ritenuto non provata l'incompetenza dell'autore dell'atto e ha escluso errori manifesti di valutazione sulla situazione finanziaria e organizzativa. Ha inoltre affermato che la BEI aveva sufficientemente tenuto conto degli interessi della lavoratrice, offrendo alternative interne e un periodo di preavviso significativo.
Licenziamento di un membro del personale della BEI per riduzione del mandato/budget del programma Jaspers e diminuzione del carico di lavoro: legittimità della decisione, competenza dell'autore e controllo per errore manifesto e dovere di cura
La questione giuridica
Se la decisione della BEI di terminare il contratto di lavoro della ricorrente fosse illegittima per: (i) incompetenza dell'autore dell'atto; (ii) errore manifesto di შეფასazione circa la riduzione del contributo di bilancio della Commissione al programma Jaspers e circa il minore carico di lavoro della divisione interessata; (iii) violazione del principio di sana amministrazione, del dovere di cura nei confronti del personale e del principio di parità, anche per non aver valutato un eventuale ricollocamento o adottato un piano di riduzione del personale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto il ricorso: la decisione di cessazione del rapporto era stata adottata nell'ambito del potere organizzativo della BEI e non era viziata da incompetenza, poiché l'atto era stato comunque validamente confermato dall'autorità interna competente alla firma dei contratti, la cui delega comprende anche la loro cessazione. Inoltre, la BEI non ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la riduzione del contributo della Commissione al budget Jaspers e il calo del carico di lavoro della divisione giustificassero la soppressione del posto. Il Tribunale ha aggiunto che, pur non essendo tenuta in ogni caso a ricollocare il dipendente, la BEI aveva preso in considerazione i suoi interessi invitandola a partecipare a selezioni interne e concedendole un lungo periodo di dispensa dal servizio; pertanto non vi era violazione del principio di sana amministrazione né del dovere di cura.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 50a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 85, 88, 89, 106 e 134
- Regola 147 del regolamento di procedura del Tribunale
Licenziamento di un membro del personale BEI per riduzione del mandato Jaspers
Il Tribunale, con sentenza del 15 dicembre 2021 nella causa T-689/20, ha esaminato un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da HB, ex membro del personale della Banca europea per gli investimenti (BEI), contro la decisione del 27 aprile 2020 che ha terminato il suo rapporto di lavoro. La controversia riguarda la soppressione del posto in un contesto di riduzione del contributo della Commissione al bilancio del programma Jaspers e di diminuzione del carico di lavoro della struttura interessata.
Fatti e svolgimento della procedura
HB era stata assunta dalla BEI nel 2011 come assistente amministrativa presso il dipartimento dedicato all'iniziativa Jaspers. Dopo un primo contratto a termine e un'estensione, nel 2016 le era stato offerto un contratto a tempo indeterminato, ma con una clausola che ne prevedeva la cessazione in caso di terminazione o modifica del mandato della BEI nell'ambito di Jaspers. Nel marzo 2020 la lavoratrice era stata informata dell'intenzione di licenziarla per la significativa riduzione del contributo della Commissione e del conseguente calo del lavoro del dipartimento; dopo le sue osservazioni, la decisione era stata notificata dal vice segretario generale della BEI il 27 aprile 2020 e poi formalmente confermata con lettera del 12 maggio 2020 firmata da funzionari del settore HR.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva tre motivi principali:
- incompetenza dell'autore della decisione di licenziamento;
- errore manifesto di valutazione, violazione del principio di sana amministrazione e del dovere di cura, con riguardo sia alla riduzione del budget sia al presunto minor carico di lavoro;
- arbitrarietà della scelta e ulteriore violazione del principio di sana amministrazione, anche per l'assenza di un piano di riduzione del personale e per il fatto che solo lei sarebbe stata licenziata.
Normativa e criteri di sindacato giurisdizionale
Il Tribunale richiama l'articolo 270 TFUE e l'articolo 50a dello Statuto, oltre alle disposizioni del proprio regolamento di procedura in materia di produzione della prova, misure di organizzazione del procedimento e ripartizione delle spese. Sul piano sostanziale, applica la giurisprudenza consolidata secondo cui la BEI dispone di un ampio margine discrezionale nell'organizzazione dei servizi e nella gestione del personale, ma il controllo del giudice resta possibile in caso di errore manifesto o di uso manifestamente scorretto del potere discrezionale.
Terzo motivo: incompetenza dell'autore dell'atto
Il Tribunale ha respinto il motivo osservando che il potere di firmare i contratti apparteneva al Presidente della BEI ed era stato delegato al Direttore generale del personale e poi subdelegato ai responsabili delle risorse umane indicati negli atti prodotti. Poiché la lettera del 12 maggio 2020 confermava formalmente la cessazione del rapporto, la decisione del 27 aprile 2020 deve essere letta come validamente fatta propria dall'autorità competente; non può quindi essere annullata solo perché la comunicazione iniziale era stata inviata dal vice segretario generale.
Primo motivo, prima parte: riduzione del budget Jaspers
Quanto alla dedotta erroneità della constatazione di una significativa riduzione del contributo della Commissione, il Tribunale ha rilevato che i dati effettivamente risultanti dagli accordi di sovvenzione specifici mostravano un passaggio da EUR 36 milioni per il periodo 2017-2019 a EUR 31 milioni per il 2020. La ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a rendere implausibile il nesso tra tale riduzione e la possibile soppressione di uno o più posti nel dipartimento; pertanto nessun errore manifesto è stato ravvisato. Il Tribunale ha anche escluso che gli atti di preparazione degli accordi potessero essere letti come garanzia di intangibilità del personale già assegnato, e ha negato che la nota del 2019 potesse integrare un legittimo affidamento, dato che il contratto prevedeva espressamente la cessazione in caso di modifica del mandato.
Primo motivo, seconda parte: diminuzione del carico di lavoro
Sul secondo profilo, il Tribunale ha condiviso l'analisi della BEI secondo cui la divisione di appartenenza della ricorrente presentava uno dei livelli di carico di lavoro più bassi del dipartimento, misurato in numero di incarichi pendenti per esperto. I dati mostrati agli atti indicavano un calo significativo nel tempo, con una dinamica complessiva più sfavorevole rispetto alle altre divisioni, nonostante un lieve rimbalzo nel 2020. Anche qui la ricorrente non ha reso implausibile la valutazione amministrativa, per cui la decisione non è stata ritenuta affetta da errore manifesto.
Primo motivo, terza parte: interesse del servizio, sana amministrazione e dovere di cura
Il Tribunale ha chiarito che l'"interesse del servizio" riguarda le esigenze operative dell'istituzione, non la mera convenienza finanziaria astratta di licenziare un dipendente piuttosto che un altro. In concreto, la riduzione del budget e del carico di lavoro costituivano un motivo valido per la cessazione del contratto, specie perché la clausola contrattuale collegava espressamente il rapporto alla permanenza del mandato Jaspers. Tuttavia il Tribunale ha osservato che la BEI non aveva dimostrato di aver esaminato in modo specifico la possibilità di ricollocare la ricorrente in un'altra divisione meno colpita dalla riduzione dell'attività; ha però ritenuto che tale carenza fosse compensata dal fatto che la BEI aveva invitato la dipendente a partecipare alle procedure di selezione interne e le aveva concesso la dispensa dal servizio per sette mesi, così da consentirle di cercare un altro impiego. Per questa ragione non vi è stata violazione del dovere di cura né del principio di sana amministrazione.
Secondo motivo: asserita arbitrarietà e principio di sana amministrazione
Il Tribunale ha respinto anche il secondo motivo. Ha rilevato, innanzitutto, che l'affermazione secondo cui la ricorrente sarebbe stata l'unica dipendente a tempo indeterminato licenziata per tali ragioni non trovava riscontro negli atti, poiché la BEI aveva informato la lavoratrice che un altro dipendente era stato cessato per i medesimi motivi e che altri due rapporti a termine non erano stati rinnovati. Inoltre, non risultava alcuna norma che imponesse alla BEI di adottare preventivamente un piano formale di riduzione del personale prima di terminare il contratto della ricorrente.
Misura di organizzazione del procedimento
La ricorrente aveva chiesto che il Tribunale ordinasse alla BEI di produrre i contratti e le decisioni di cessazione di altri membri del personale del dipartimento. Il Tribunale ha ritenuto la richiesta non utile né necessaria, osservando che la ricorrente non aveva fornito ragioni precise e pertinenti per dimostrare la rilevanza di tali documenti e che la BEI aveva già fornito informazioni sufficienti, respingendo la domanda istruttoria.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato HB a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla BEI.
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