Tribunale, Sentenza T-565/19
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 15 dicembre 2021. — Oltchim SA contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Misure di sostegno adottate dalla Romania in favore di un’impresa petrolchimica – Mancata esecuzione, accumulo e cancellazione di crediti pubblici – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 – Interesse ad agire – Esistenza di una o più misure – Risorse statali – Imputabilità allo Stato – Applicabilità del criterio del creditore privato – Applicazione del criterio del creditore privato – Obbligo di motivazione. — Causa T-565/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto l’eccezione di tardività chiarendo che, per un ricorrente non destinatario della decisione, il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ha poi ritenuto che le misure oggetto della decisione non costituivano un unico intervento, ma tre misure distinte. Nel merito, ha annullato la decisione della Commissione quanto alle misure 1 e 3, ritenendo non provati né imputabilità allo Stato né vantaggio economico; ha invece confermato la qualificazione della misura 2 come aiuto di Stato.
Aiuti di Stato a favore di Oltchim SA: annullamento parziale della decisione della Commissione per errata qualificazione delle misure 1 e 3 come aiuti di Stato e per vizi di motivazione sul restante profilo.
La questione giuridica
Se il ricorso fosse tardivo alla luce del dies a quo del termine di impugnazione per una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato notificata allo Stato membro ma pubblicata successivamente; se la ricorrente avesse interesse ad agire; se le misure oggetto della decisione costituisssero un solo intervento o tre interventi distinti; se le misure 1, 2 e 3 integrassero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, con particolare riguardo a risorse statali, imputabilità allo Stato, applicabilità e applicazione del criterio del creditore privato, nonché all’obbligo di motivazione.
Principio di diritto
Per i ricorsi di annullamento proposti da soggetti diversi dal destinatario, contro decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato adottate ai sensi del regolamento 2015/1589, il termine decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, anche se la decisione è stata già comunicata alla parte interessata ex articolo 24, paragrafo 1. Nel merito, più interventi statali possono essere considerati un unico aiuto solo se sono strettamente connessi per oggetto, natura, finalità, cronologia, contesto e identità degli erogatori; nel caso di specie, le misure 1 e 3 non erano imputabili allo Stato né integravano un vantaggio economico secondo il criterio del creditore privato, sicché non costituivano aiuti di Stato. La misura 2, invece, è stata legittimamente qualificata come aiuto di Stato; di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata limitatamente alle misure 1 e 3 e agli atti conseguenti, confermandola per la misura 2.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articoli 59 e 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Legge rumena n. 85/2006 sulle procedure di insolvenza
- Legge rumena n. 137/2002 sulle misure volte ad accelerare la privatizzazione
- Decreto d’urgenza rumeno n. 51/1998 sul recupero di taluni beni dello Stato
Aiuti di Stato a favore di Oltchim SA: annullamento parziale della decisione della Commissione
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Oltchim SA contro la decisione (UE) 2019/1144 della Commissione in materia di aiuti di Stato concessi dalla Romania. Il Tribunale affronta anzitutto questioni di ricevibilità, poi il nodo dell’unitarietà o meno delle misure contestate, e infine la qualificazione delle singole misure ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Fatti e procedimento amministrativo
Oltchim, impresa petrolchimica rumena controllata in maggioranza dallo Stato, attraversò una grave crisi finanziaria tra il 2007 e il 2012. Nel 2009 la Romania aveva già notificato una misura di conversione del debito in azioni, che la Commissione aveva ritenuto non costituire aiuto di Stato con decisione del 2012. Successivamente, nel 2012 fu concluso un memorandum tra autorità rumene, imprese pubbliche, banche private e Oltchim per il rilancio dell’impresa.
Nel 2013 la Commissione avviò un’indagine d’ufficio e poi il procedimento formale. Nel 2015 fu approvato un piano di ristrutturazione nell’ambito della procedura di insolvenza, con cancellazione parziale dei debiti e successiva vendita degli attivi. La decisione impugnata qualificò tre misure come aiuti di Stato:
- la mancata esecuzione e l’accumulo dei debiti da parte dell’AAAS tra settembre 2012 e gennaio 2013;
- il sostegno alle operazioni di Oltchim mediante forniture non pagate da parte di CET Govora e Salrom;
- la cancellazione di debiti nel 2015 nell’ambito del piano di ristrutturazione da parte di AAAS, ANE, Salrom ed Electrica.
Eccezione di irricevibilità per tardività
La Commissione sosteneva che il ricorso fosse tardivo perché la decisione era stata comunicata ai curatori di Oltchim prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il Tribunale respinge tale tesi: la comunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 non equivale a notificazione ex articolo 263 TFUE nei confronti di un soggetto che non sia il destinatario dell’atto.
Il Tribunale ribadisce che, quando il ricorrente non è destinatario della decisione e la decisione è pubblicata in Gazzetta ufficiale, il dies a quo del termine di ricorso è la data di pubblicazione, in ossequio a certezza del diritto e parità di trattamento. Il ricorso è quindi tempestivo.
Interesse ad agire
La Commissione contestava anche l’interesse ad agire di Oltchim, affermando che la società avrebbe potuto cessare di esistere e che il ricorso avvantaggiava solo i creditori. Il Tribunale ricorda che l’interesse sussiste se l’annullamento può produrre effetti giuridici favorevoli al ricorrente. Nel caso di specie, l’eventuale annullamento avrebbe potuto incidere sulla massa attiva della procedura concorsuale, con beneficio per Oltchim stessa. L’interesse ad agire è dunque riconosciuto.
Se le misure 1, 2 e 3 fossero un solo intervento
Il Tribunale esamina preliminarmente se le tre misure debbano essere trattate come un unico intervento o come interventi distinti. Richiamando la giurisprudenza Bouygues, afferma che misure successive possono essere unificate solo se strettamente connesse per cronologia, finalità, oggetto, natura, contesto, identità degli erogatori e prevedibilità reciproca.
Nel caso concreto, il Tribunale rileva differenze decisive:
- la misura 1 è un comportamento passivo di mancata esecuzione dei crediti dell’AAAS;
- la misura 2 riguarda forniture continuative non pagate da parte di CET Govora, in un contesto di interdipendenza tecnologica;
- la misura 3 è la cancellazione di parte dei debiti in un piano di ristrutturazione nell’ambito di una procedura di insolvenza.
Differiscono inoltre gli erogatori, la cronologia, la finalità e la situazione giuridica di Oltchim. Memorandum e dichiarazioni pubbliche non bastano a fondere le misure in un unico aiuto. Le tre misure sono quindi interventi distinti.
Qualificazione delle misure come aiuti di Stato
Il Tribunale ricorda che occorrono cumulativamente: intervento dello Stato o mediante risorse statali, incidenza sugli scambi, vantaggio selettivo e falsazione della concorrenza. Nel caso di specie, la controversia si concentra soprattutto su risorse statali, imputabilità e vantaggio economico.
Misura 3: mancanza di risorse statali per la parte riferita a Electrica
Quanto alla cancellazione parziale del credito di Electrica, il Tribunale osserva che, al momento del piano del 2015, Electrica era stata privatizzata e lo Stato non ne controllava più le risorse. Non è dimostrato che tali risorse fossero costantemente sotto controllo pubblico. Di conseguenza, manca il requisito delle risorse statali per questa parte della misura 3.
Misura 3: imputabilità allo Stato della restante parte
Per la parte residua della misura 3, il Tribunale esamina l’imputabilità dei voti favorevoli al piano di ristrutturazione espressi da AAAS, Salrom, CET Govora e ANE.
- Il voto dell’AAAS è imputabile allo Stato, trattandosi di un ente della pubblica amministrazione.
- Il voto della Salrom non è adeguatamente dimostrato come imputabile allo Stato: la sola qualità di impresa pubblica non basta, e memorandum e dichiarazioni pubbliche non provano un coinvolgimento determinante.
- Il voto della CET Govora non è imputabile allo Stato per ragioni analoghe: la Commissione non dimostra elementi attuali e pertinenti al 2015.
- Il riferimento all’ANE/ANE-ABO è considerato un errore formale non decisivo.
Inoltre, la Commissione non prova che i voti imputabili allo Stato fossero sufficienti, da soli o congiuntamente, a far approvare o bloccare il piano secondo le regole rumene in materia di insolvenza. Non è quindi dimostrata l’imputabilità allo Stato del piano di ristrutturazione e, dunque, della misura 3.
Misure 1 e 2: applicabilità del criterio del creditore privato
La Commissione riteneva inapplicabile il criterio del creditore privato, sostenendo che lo Stato avesse agito come potere pubblico. Il Tribunale respinge tale impostazione: la natura delle misure, il loro oggetto, il contesto, gli obiettivi e le regole applicabili rientrano nella sfera economico-commerciale. Si tratta dunque di situazioni in cui il criterio del creditore privato è pienamente pertinente.
Misura 1: assenza di vantaggio economico
Sul punto del vantaggio economico, il Tribunale conclude che la Commissione non ha dimostrato che l’AAAS abbia concesso a Oltchim un vantaggio che un creditore privato comparabile non avrebbe manifestamente concesso. Pesano in particolare:
- la brevità del periodo considerato;
- il recente fallimento di un tentativo di privatizzazione, senza prova che ulteriori soluzioni fossero definitivamente escluse;
- la precedente decisione della Commissione del 2012, che considerava la privatizzazione più vantaggiosa della liquidazione;
- il fatto che la misura consistesse solo nell’accumulo di interessi su crediti preesistenti;
- l’esistenza di vincoli del diritto rumeno che limitavano l’esecuzione dei crediti dell’AAAS.
La Commissione non dimostra che un creditore privato, in situazione comparabile, avrebbe agito immediatamente o ottenuto migliori risultati. La misura 1 non costituisce quindi aiuto di Stato.
Misura 2: esistenza di un vantaggio economico
Diversamente, per la misura 2 il Tribunale conferma la conclusione della Commissione. Il comportamento della CET Govora viene valutato alla luce del confronto con Salrom, che in situazione analoga ha preteso pagamenti anticipati e garanzie, mentre CET Govora ha continuato le forniture senza tutelare i propri crediti.
Il Tribunale ritiene che, nel contesto di interdipendenza tecnologica tra i soggetti coinvolti, il raffronto fosse pertinente e che CET Govora non si sia comportata come un creditore privato. Gli argomenti di Oltchim sulle somme pagate, sugli obblighi di servizio pubblico e sulle dichiarazioni della PCC non sono sufficienti a ribaltare la valutazione della Commissione. Né vi è violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la struttura argomentativa della decisione è ritenuta chiara e sufficiente.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale annulla:
- l’articolo 1, lettere a) e c), della decisione impugnata;
- gli articoli da 3 a 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, nella parte in cui riguardano le misure di cui all’articolo 1, lettere a) e c).
Il ricorso è respinto per il resto, cioè con riferimento alla misura 2 e all’articolo 7, paragrafo 1, relativo all’indicazione del destinatario della decisione.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, in materia di termini di ricorso, per il soggetto non destinatario la pubblicazione in Gazzetta ufficiale prevale sulla mera conoscenza anticipata. Sul piano sostanziale, conferma che l’unificazione di più interventi in un unico aiuto richiede una connessione molto stretta e che il criterio del creditore privato si applica anche a comportamenti di creditori pubblici quando la misura ha natura economico-commerciale. Infine, precisa che la Commissione deve dimostrare in modo rigoroso tutte le condizioni dell’aiuto di Stato, compresa l’imputabilità allo Stato e l’esistenza di un vantaggio economico.
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