Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-490/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021. — V.М.А. contro Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori – Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore – Rifiuto, da parte dello Stato membro d’origine di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sull’identità della madre biologica del medesimo – Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta d’identità o di un passaporto – Normativa nazionale di tale Stato membro d’origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso. — Causa C-490/20

Giurisprudenza europea62020CJ0490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha affrontato il caso di una minore cittadina bulgara nata in Spagna e registrata con due madri nell’atto di nascita spagnolo. Ha stabilito che la Bulgaria deve rilasciarle una carta d’identità o un passaporto senza pretendere un previo atto di nascita bulgaro e deve riconoscere il documento spagnolo ai fini della libera circolazione. La sentenza chiarisce anche che identità nazionale e ordine pubblico non giustificano il rifiuto, e che il fatto che una delle madri sia cittadina del Regno Unito è irrilevante.

Rilascio e riconoscimento dei documenti d’identità a un minore cittadino dell’Unione nato in altro Stato membro e registrato con due madri nello stato civile dello Stato ospitante

La questione giuridica

Se gli articoli 20 e 21 TFUE, gli articoli 7, 24 e 45 della Carta, l’articolo 4, paragrafo 2, TUE e l’articolo 9 della Carta ostino a che lo Stato membro di cui è cittadino un minore, nato in altro Stato membro e indicato in un atto di nascita straniero con due madri, rifiuti di rilasciare un atto di nascita nazionale e quindi una carta d’identità o un passaporto, invocando la mancanza di indicazione della madre biologica, l’identità nazionale/ordine pubblico e l’assenza nel diritto interno del riconoscimento della genitorialità tra persone dello stesso sesso; e se, in caso di riconoscimento, sia richiesto che l’atto nazionale riporti entrambe le madri.

Principio di diritto

Uno Stato membro non può rifiutare a un minore cittadino dell’Unione il rilascio di una carta d’identità o di un passaporto, né subordinare tale rilascio alla previa emissione di un atto di nascita nazionale, quando la nascita del minore è già attestata da un atto valido dello Stato membro ospitante che designa due persone dello stesso sesso come suoi genitori; inoltre, tutti gli Stati membri devono riconoscere quel documento ai fini dell’esercizio effettivo della libera circolazione e del soggiorno del minore con ciascuno dei due genitori. Tale obbligo non impone allo Stato membro d’origine di prevedere nel proprio diritto interno il matrimonio o la filiazione tra persone dello stesso sesso e non viola la sua identità nazionale né il suo ordine pubblico, che non possono essere invocati per ostacolare i diritti derivanti dagli articoli 20 e 21 TFUE e dalla direttiva 2004/38.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE
  • Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, articoli 2 e 7

Rilascio e riconoscimento dei documenti d’identità a un minore cittadino dell’Unione nato in altro Stato membro e registrato con due madri

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) in una controversia tra V.M.A. e il Comune di Sofia sul rifiuto di trascrivere in Bulgaria l’atto di nascita di una minore nata in Spagna e indicata in tale atto come figlia di due donne. La Corte è stata chiamata a chiarire se il diritto dell’Unione imponga il rilascio di documenti d’identità e il riconoscimento della filiazione risultante dall’atto di nascita straniero.

Fatti e procedimento principale

V.M.A., cittadina bulgara, e K.D.K., cittadina del Regno Unito, vivono in Spagna dal 2015 e si sono sposate a Gibilterra nel 2018. Nel dicembre 2019 è nata la loro figlia S.D.K.A.; l’atto di nascita spagnolo indica V.M.A. come "madre A" e K.D.K. come "madre". V.M.A. ha chiesto al Comune di Sofia il rilascio di un atto di nascita bulgaro, necessario secondo il diritto nazionale per ottenere un documento d’identità bulgaro.

Il Comune ha chiesto informazioni sulla madre biologica, sostenendo che il modello bulgaro di atto di nascita prevede una sola casella per la madre e una per il padre. Al rifiuto di V.M.A. di indicare la madre biologica, il Comune ha respinto la domanda, ritenendo inoltre contraria all’ordine pubblico bulgaro la menzione di due madri in un atto di nascita.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se gli articoli 20 e 21 TFUE e gli articoli 7, 24 e 45 della Carta ostino al rifiuto di rilasciare un atto di nascita bulgaro a un minore cittadino bulgaro nato in un altro Stato membro e già registrato in quest’ultimo con due madri;
  • se l’articolo 4, paragrafo 2, TUE e l’articolo 9 della Carta consentano agli Stati membri un’ampia discrezionalità in materia di accertamento della filiazione, anche richiedendo informazioni sulla discendenza biologica;
  • se le conseguenze dell’accordo di recesso del Regno Unito siano rilevanti, dato che una delle madri è cittadina britannica;
  • se il diritto dell’Unione imponga di discostarsi dal modello nazionale di atto di nascita.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 20 e 21 TFUE sulla cittadinanza dell’Unione e sulla libera circolazione e soggiorno;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, TUE sull’identità nazionale degli Stati membri;
  • gli articoli 7, 9, 24 e 45 della Carta;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, che impone agli Stati membri di rilasciare ai propri cittadini una carta d’identità o un passaporto indicanti la cittadinanza;
  • la Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 2 e 7.

Ragionamento della Corte: cittadinanza dell’Unione e libera circolazione

La Corte osserva anzitutto che, secondo il giudice del rinvio, la minore è cittadina bulgara per nascita; di conseguenza è anche cittadina dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE. Ricorda che lo status di cittadino dell’Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e che anche un minore nato nello Stato membro ospitante dei genitori può invocare l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

In base all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, lo Stato membro di cui il minore è cittadino deve rilasciargli una carta d’identità o un passaporto che indichi la cittadinanza. Perciò la Bulgaria non può subordinare tale rilascio alla previa emissione di un atto di nascita nazionale, se ciò impedisce o rende eccessivamente difficile l’esercizio della libera circolazione.

Ragionamento della Corte: riconoscimento dello status filiale ai fini della circolazione

La Corte sottolinea che, poiché lo Stato membro ospitante ha accertato legalmente il rapporto di filiazione tra la minore e le due donne e lo ha attestato nell’atto di nascita, gli altri Stati membri devono riconoscere tale situazione ai soli fini dell’esercizio dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE e dalla direttiva 2004/38. Ciò serve a consentire alla minore di viaggiare e soggiornare con entrambe le madri.

La Corte precisa inoltre che, se il diritto bulgaro esige un atto di nascita interno prima del rilascio del documento d’identità, tale requisito nazionale non può essere opposto per negare il documento di viaggio o d’identità, perché il diritto dell’Unione prevale nella situazione considerata.

Identità nazionale, ordine pubblico e diritti fondamentali

La Corte riconosce che lo status delle persone, ivi comprese le norme su matrimonio e filiazione, rientra nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza essi devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare la libertà di circolazione.

Quanto all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, la Corte afferma che l’obbligo di rilasciare il documento d’identità e di riconoscere il documento dello Stato ospitante non impone alla Bulgaria di introdurre internamente la filiazione tra persone dello stesso sesso, né di riconoscerla per fini diversi dall’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione. Perciò non vi è lesione dell’identità nazionale o dell’ordine pubblico.

La Corte aggiunge che una restrizione alla libera circolazione può essere giustificata solo se conforme alla Carta. Nel caso concreto sono centrali l’articolo 7, sul rispetto della vita privata e familiare, e l’articolo 24, che impone di considerare preminente l’interesse superiore del minore e di garantire i contatti regolari con entrambi i genitori. Privare la minore del rapporto con uno dei due genitori nell’esercizio della libera circolazione, o rendere tale esercizio impossibile o eccessivamente difficile, sarebbe contrario a tali diritti fondamentali.

La Corte richiama anche la Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare il principio di non discriminazione di cui all’articolo 2 e il diritto del minore a essere registrato alla nascita e ad avere un nome e una cittadinanza ai sensi dell’articolo 7.

Irrilevanza della cittadinanza britannica di una delle madri

La Corte dichiara irrilevante il fatto che una delle madri sia cittadina del Regno Unito e non più di uno Stato membro. Ciò non incide sulla risposta, né sui diritti della minore come cittadina dell’Unione né sul riconoscimento del rapporto di filiazione ai fini della libera circolazione.

Caso in cui la cittadinanza della minore non fosse accertata

La Corte aggiunge, in via ulteriore, che anche se la minore non fosse cittadina bulgara, dovrebbe comunque essere considerata, insieme alla madre cittadina dell’Unione, come familiare ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 2004/38, così da poter beneficiare dei diritti connessi alla libera circolazione.

Dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, gli articoli 20 e 21 TFUE e gli articoli 7, 24 e 45 della Carta, letti in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, devono essere interpretati nel senso che, quando un minore cittadino dell’Unione è nato in uno Stato membro e il suo atto di nascita di quello Stato indica due persone dello stesso sesso come genitori:

  • lo Stato membro di cui il minore è cittadino deve rilasciargli una carta d’identità o un passaporto senza esigere la previa emissione di un atto di nascita nazionale;
  • tale Stato membro e tutti gli altri Stati membri devono riconoscere il documento dello Stato ospitante ai fini dell’esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente con entrambe le persone indicate come genitori.

Principi affermati

La sentenza afferma che la libera circolazione del minore cittadino dell’Unione e il suo diritto a una vita familiare effettiva non possono essere compromessi dal rifiuto dello Stato membro d’origine di adeguare il proprio stato civile a una filiazione già legalmente accertata nello Stato membro ospitante. Il rispetto dell’identità nazionale non consente di negare documenti d’identità né di esigere condizioni ulteriori che rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell’unionelibera circolazione e soggiornostato civile e filiazionediritti del minorefamiglie omogenitoriali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.