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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16361/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna in primo grado per fatti relativi a un episodio di sottrazione di una bottiglia e successiva colluttazione. Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente e illogica motivazione sulla penale responsabilità e mancanza di prova dell'impossessamento della bottiglia (richiamando anche la presunta violazione delle regole di verbalizzazione di cui all'art. 195 c.p.p.); 2) vizio per rifiuto del termine a difesa dopo tardiva nomina di difensore di fiducia; 3) nullità o irregolarità della citazione in primo grado e questioni di elezione di domicilio; 4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di speciale tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e non adeguatamente confrontato con la motivazione impugnata, sottolineando che vi erano dichiarazioni testimoniali e la constatazione diretta dell'agente circa la bottiglia nello zaino. Sul secondo motivo ha ritenuto legittimo il rigetto del termine a difesa, posto che l'imputato era rappresentato dal difensore di ufficio che non aveva chiesto la trattazione orale e il termine per tale istanza era scaduto; il diritto di difesa non comporta automaticamente rinvio per nomine tardive. Il terzo motivo è stato respinto perché la notifica era stata eseguita secondo il domicilio dichiarato e, comunque, eventuali vizi dovevano essere tempestivamente eccepiti; la nullità assoluta si verifica solo quando manca l'effettiva conoscenza. Il quarto motivo (attenuante di speciale tenuità) è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che la reazione violenta e gli effetti sulla persona offesa escludessero la speciale tenuità nonostante il modesto valore del bene. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in cassazione; la Corte rileva che i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; motivi generici o aspecifici sono inammissibili/infondati

  • art. 195, commi 4 e 5 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulle formalità di verbalizzazione e uso di dichiarazioni della persona offesa; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione idonea a compromettere la prova

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale: la Corte ricorda che non basta il modesto valore economico del bene, va valutato anche il pregiudizio complessivo, incluse le lesioni alla persona; reazione violenta esclude l'attenuante

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Termine a difesa: funzione di garantire una difesa effettiva ma non dà diritto automatico al rinvio in caso di nomina tardiva del difensore di fiducia; va bilanciato con la ragionevole durata del processo

  • art. 182, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini per eccepire nullità o questioni procedurali di ordine generale in sede di appello; la Corte ha ritenuto che il termine decadenziale non fosse riaperto dalla tardiva nomina

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Nullità assoluta della notificazione: la Corte ricorda che la nullità prevista dall'art. 179 sussiste solo se la notificazione è omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Sanatoria delle violazioni delle regole sulle modalità di esecuzione delle notifiche quando non sia in gioco l'effettiva conoscenza dell'atto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento nel caso di rigetto del ricorso, applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione deve essere specifico e confrontare puntualmente la propria critica con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata; argomentazioni generiche sono inammissibili o destituite di fondamento
  • La constatazione diretta di agenti e dichiarazioni oculari del personale del luogo possono costituire prova sufficiente dell'impossessamento, specie se integrate da rinvenimento del bene sul luogo o nello zaino dell'imputato
  • La tardiva nomina del difensore di fiducia non garantisce di per sé il rinvio dell'udienza in appello: il diritto al termine a difesa va bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo e con il comportamento del precedente difensore
  • Le irregolarità formali nelle notifiche non comportano automaticamente la nullità assoluta: questa sussiste solo se è pregiudicata l'effettiva conoscenza dell'atto; i vizi devono essere tempestivamente eccepiti
  • Per riconoscere l'attenuante di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) non è sufficiente il modesto valore della cosa sottratta; occorre una valutazione complessiva dell'offesa, comprese le conseguenze sulla libertà e l'integrità della persona offesa: condotte violente escludono l'attenuante
  • In caso di rigetto del ricorso, la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. è una conseguenza ordinaria

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