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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41807/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva riformato la decisione del GIP di Tivoli e applicato gli arresti domiciliari a Verbicaro per fatti di spaccio di stupefacenti. Il ricorso in Cassazione censura: (1) la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che si tratterebbe di piccolo spaccio occasionale/isolato con disponibilità di modiche somme; (2) la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e la carenza di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze, al tempo trascorso dall'ultima condotta, all'incensuratezza dell'imputato e al principio di proporzionalità/adeguatezza della misura (contestando in particolare la ritenuta esclusiva adeguatezza della misura degli arresti domiciliari). Sono state inoltre richiamate norme procedurali (artt. 274 lett. c) e 275 comma 3 c.p.p.) in relazione al vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo (sulla qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) generico e privo di specifiche censure; il secondo motivo manifestamente infondato e proposto per ragioni inaccessibili rispetto al corretto apprezzamento del Tribunale. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale di Roma secondo cui la qualificazione come attività di spaccio "sistematica e rudimentalmente organizzata" e gli elementi probatori (modalità dei fatti, uso di meccanismi di cancellazione automatica dei messaggi, pervicacia anche dopo l'arresto del complice, condotte fino ai primi mesi del 2023 e dichiarazioni degli acquirenti) giustificano il pericolo di reiterazione e l'applicazione della misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; inoltre la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La norma è stata interpretata come applicabile alla fattispecie ritenuta dal Tribunale: i fatti costituiscono attività di spaccio sistematica e anche se rudimentale e riconducibile a un'organizzazione limitata ciò consente la qualificazione ex comma 5 e giustifica esigenze cautelari maggiori rispetto al "piccolo spaccio" occasionale.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Citato in epigrafe come norma collegata alla contestazione penale; dal testo emergono solo riferimenti alla qualificazione della condotta e alla determinazione della pena come elemento considerato nella valutazione di proporzione della misura cautelare.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso per denunciare presunta violazione delle regole di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di fondamento, confermando che la motivazione del Tribunale è coerente e sufficiente.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato a sostegno del vizio di motivazione e dell'insufficienza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto l'osservazione infondata, ritenendo adeguatamente motivate l'attualità delle esigenze e la proporzionalità della misura.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; disposta dalla Corte per la regolare esecuzione del provvedimento.

Massime di principio

  • La qualificazione della condotta come "art. 73, comma 5" (attività di spaccio sistematica) può essere sostenuta anche se l'organizzazione è rudimentale quando emergono elementi di sistematicità, rete di clienti/fornitori e modalità operative (es. cancellazione automatica dei messaggi) che denotano capacità di reiterazione.
  • La sola incensuratezza dell'imputato o il decorso di un certo lasso temporale non sono automaticamente determinanti a escludere esigenze cautelari quando permangono indizi di pervicacia e di continuità della condotta recente (fatti accertati fino a pochi mesi prima).
  • Le censure generiche sulla proporzionalità o sulla mancata considerazione di elementi temporali sono fragili in Cassazione: occorre contestare in modo specifico e puntuale la motivazione del giudice di merito indicando errori logico-giuridici o omissioni rilevanti nei fatti o nella valutazione delle prove.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare disposta per rischio di reiterazione è utile documentare concretamente la cessazione della condotta, l'assenza di contatti con la rete di traffico e misure alternative effettive e proporzionate; argomentazioni vaghe o solo assertive sono normalmente inidonee.
  • Le decisioni cautelari vengono valutate nel loro insieme: il giudice bilancia esigenze di tutela (pericolo di fuga, di inquinamento, di reiterazione) con la proporzionalità della misura rispetto alla gravità e alla pena prevedibile; per ottenere successo in grado superiore è necessario dimostrare errori specifici nella valutazione e non solo divergenze valutative.

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