Cassazione Penale, Sentenza n. 49271/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di Ferrara che aveva rigettato la sua istanza di scioglimento del cumulo delle pene. Chiedeva che il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, richiedesse al giudice tutelare di Padova la chiusura della tutela (tutela/curatela) in relazione all'espiazione della condanna a 5 anni di reclusione (sentenza 18/10/2018 confermata in appello) che prevedeva la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena. Il ricorrente sosteneva che la pena accessoria fosse già iniziata l'8/04/2016, data in cui aveva avuto inizio l'espiazione delle pene in cumulo, e che pertanto tale pena accessoria potesse essere considerata già espiata rispetto al complesso della pena (10 anni e 10 mesi) con fine pena al 28/11/2025.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la motivazione del Tribunale di Ferrara secondo cui l'inizio della pena accessoria dell'interdizione legale non può essere anteriore al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna (nel caso, divenuta definitiva il 6/10/2020). Di conseguenza la richiesta di scioglimento del cumulo e di chiusura della tutela non poteva essere accolta. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 32 cod. pen.
La sanzione dell'interdizione legale come pena accessoria decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena principale; pertanto non può iniziare prima della definitività della condanna.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, valutando anche l'assenza di elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come principio secondo cui non sussistono elementi per escludere automaticamente la condanna al pagamento di somme a titolo di Cassa delle ammende, salvo specifiche circostanze che provino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La decorrenza delle pene accessorie (es. interdizione legale) è solidale con la definitivezza della condanna: iniziano a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che le ha comminate e non dall'inizio dell'espiazione delle pene in cumulo.
- In presenza di cumulo di pene, non è possibile imputare l'inizio di una pena accessoria a periodi di esecuzione anteriori al passaggio in giudicato della specifica condanna che ha imposto la pena accessoria.
- Per ottenere lo scioglimento del cumulo o la cessazione di misure accessorie occorre fornire prova che la pena accessoria sia stata effettivamente e temporalmente espiata, tenendo conto della decorrenza normativa (passaggio in giudicato).
- Le impugnazioni prive di fondamento sull'interpretazione della decorrenza delle pene possono essere dichiarate inammissibili e comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre istanze di modifica dell'esecuzione (es. richiedere la chiusura di una tutela o la riassegnazione delle decorrenze), è opportuno verificare con precisione le date del passaggio in giudicato e della effettiva esecuzione delle singole condanne e, se necessario, preliminarmente richiedere chiarimenti al giudice dell'esecuzione.
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