Cassazione Penale, Sentenza n. 12697/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del 1 marzo 2023 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria dopo che la stessa Corte, con ordinanza del 5 gennaio 2022, aveva dichiarato inesistente la precedente sentenza del 20 settembre 2017 nella parte in cui il dispositivo ometteva la determinazione della pena per alcuni capi. Laganà deduceva violazione di legge (artt. 133 c.p. e 666 c.p.p.) e vizio di motivazione sostenendo che l'errore formale del dispositivo del 2017 aveva impedito alla difesa di proporre impugnazione e che il giudice dell'esecuzione non poteva rideterminare la pena. Curatola e Di Dio deducevano violazione di legge (artt. 125, 648, 649, 627 c.p.p., 133 c.p.) e vizio di motivazione sostenendo che la decisione del 2017, non impugnata dal P.M., aveva formato giudicato e non poteva essere rimessa in discussione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato che l'omissione nel dispositivo che lascia priva di statuizione una parte decisoria rende la sentenza inesistente, vizio rilevabile d'ufficio e non sanabile dal giudicato; in tali ipotesi il giudice della cognizione può attivare un nuovo giudizio di merito. Pertanto la Corte di appello di Reggio Calabria ha legittimamente dichiarato l'inesistenza della sentenza del 20 settembre 2017 nella parte defectiva e ha disposto un nuovo giudizio che ha poi rideterminato le pene; la sentenza del 1 marzo 2023 è stata ritenuta legittima e sufficientemente motivata anche con rinvio alla precedente parte motivazionale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Regola la determinazione della pena; nella vicenda è stato richiamato in ragione della rideterminazione della pena da parte della Corte di appello e delle doglianze relative alla corretta determinazione sanzionatoria
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai profili procedurali legati alla funzione del giudice dell'esecuzione; la Corte ha però rilevato che la dichiarazione di inesistenza della sentenza per omissione dispositiva rientra nella cognizione e legittima il nuovo giudizio
art. 125 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dai ricorrenti nell'ambito delle doglianze sull'irregolare formazione del giudicato; la Cassazione ha ritenuto che non ostava al nuovo giudizio la sussistenza di un vizio di inesistenza della precedente sentenza
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai mezzi di impugnazione e alla tutela avverso le sentenze; non ha impedito la declaratoria di inesistenza quando manca la statuizione dispositiva
art. 648 cod. proc. pen.
Cittato tra le norme evocate dai ricorrenti in ordine ai rimedi processuali; la pronuncia ha invece fondato la decisione sul principio giurisprudenziale dell'inesistenza per omissione del dispositivo
art. 649 cod. proc. pen.
Altro riferimento procedurale presente nei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto non ostativo il nuovo giudizio quando la sentenza è inesistente per omissione dispositiva
Massime di principio
- Se una sentenza manca del dispositivo su una statuizione decisoria nei confronti dell'imputato, la sentenza è inesistente e il vizio è rilevabile d'ufficio; non si produce effetto di giudicato rispetto alla parte mancante
- La dichiarazione di inesistenza della sentenza per omissione dispositiva consente al giudice della cognizione di disporre un nuovo giudizio di merito; il giudice dell'esecuzione non può sanare tale vizio limitandosi a operazioni esecutive
- La riapertura del giudizio per sanare l'inesistenza non costituisce violazione del principio del doppio giudicato quando manca una statuizione formale nel dispositivo
- La difesa conserva il diritto di impugnare la nuova determinazione della pena; pertanto l'omissione formale non priva il prevenuto degli strumenti di tutela
- In sede pratica, difese e P.M. dovrebbero tempestivamente chiedere la correzione del dispositivo o, se la correzione non è possibile, sollecitare la declaratoria di inesistenza affinche si svolga un nuovo giudizio
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