Ordinanza n. 94/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Mantova recante ammonimento a non reiterare condotte riconducibili agli artt. 582 e 612-bis, comma 2, c.p. nell’ambito della violenza domestica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore notificato il 18 novembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che egli contestava, tra l'altro, la sussistenza dei presupposti fattuali dell'ammonimento e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente aveva prospettato in sede cautelare un possibile pregiudizio derivante dalla futura eventuale revoca della patente di guida. Il giudice ha rilevato che le stesse produzioni documentali del ricorrente attestavano, allo scrutinio sommario, la verosimiglianza degli accadimenti posti a fondamento dell'ammonimento, misura avente funzione preventiva e fondata sul criterio probabilistico del più probabile che non.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora, poiché il ricorso non indicava alcun danno derivante dal provvedimento nelle more della decisione di merito e la possibile revoca della patente rappresentava un'evenienza futura, ipotetica e priva dei caratteri di imminenza e attualità. Il TAR ha inoltre escluso, in sede di cognizione sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris: le produzioni del ricorrente rendevano verosimili gli episodi posti a base dell'ammonimento; l'omessa comunicazione di avvio appariva giustificata dalla natura essenzialmente cautelare del provvedimento, anche in considerazione della possibile revoca delle misure penali allora esistenti; inoltre, il ricorrente non aveva indicato quali elementi conoscitivi avrebbe potuto fornire nel procedimento e in che modo essi avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. Il TAR ha ordinato alla controinteressata di regolarizzare, entro venti giorni dalla comunicazione, la procura alle liti depositata come copia informatica non asseverata, ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente nei confronti dell'Amministrazione, per euro 1.500 oltre oneri e accessori, e compensate nei rapporti con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 3 l. 119/2012
ammonimento ... “a non reiterare a qualsiasi titolo le condotte già poste in essere e comunque riconducibili agli artt. 582 e 612 bis c. 2 del codice penale nell’ambito di violenza domestica nei confronti di -OMISSIS-”
La misura di ammonimento del Questore è qualificata come provvedimento essenzialmente cautelare e preventivo, fondato su una valutazione probabilistica della verosimiglianza degli episodi.
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
L'accoglimento della domanda cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, con caratteri di imminenza e attualità; un danno futuro e ipotetico non è sufficiente.
art. 136, comma 2-ter c.p.a.
copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti ... non è asseverata
La copia informatica per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve essere asseverata.
art. 44, comma 2 c.p.a.
potrà procedere alla regolarizzazione ... con assegnazione di termine perentorio di 20 giorni
L'irregolarità della procura può essere regolarizzata entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
art. 8, comma 2, Regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
copia per immagine ... della procura alle liti ... non è asseverata
Le regole tecniche del processo amministrativo telematico richiedono l'asseverazione della copia per immagine della procura cartacea.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile, effettivo, imminente e attuale; una conseguenza soltanto eventuale e futura non integra il periculum in mora.
- L'ammonimento del Questore in materia di violenza domestica ha natura essenzialmente cautelare e preventiva e può essere fondato su una valutazione probabilistica degli episodi, secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
- In relazione a un provvedimento essenzialmente cautelare e preventivo, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento può risultare giustificata dalla particolare esigenza di immediatezza dell'intervento.
- La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale non evidenzia un concreto vizio dell'atto quando il ricorrente non indica quali elementi conoscitivi avrebbe potuto fornire all'amministrazione e come tali elementi avrebbero potuto ragionevolmente determinare una decisione diversa.
- La copia per immagine informatica di una procura alle liti originariamente conferita su supporto cartaceo deve essere asseverata; l'irregolarità è tuttavia suscettibile di regolarizzazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →