Cassazione Civile, Ordinanza n. 06805/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda due buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 1984 e rimborsati con interessi inferiori a quelli indicati a tergo del titolo. La società emittente aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo di pagamento della differenza di interessi; poi, in opposizione, sosteneva che i rendimenti fossero stati legittimamente modificati in peius dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Il risparmiatore resisteva affermando che la pubblicazione in G.U. avesse mera funzione notiziale e che, per rendere opponibili i nuovi tassi ai buoni già venduti, fosse necessaria anche la messa a disposizione delle tabelle integrative presso gli uffici postali. In appello la società aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello; (2) vizio sulla produzione del DM 1986 privo degli allegati con i tassi; (3) errata lettura degli effetti della pubblicazione in G.U. di atti amministrativi generali; (4) falsa interpretazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973; (5) indebita applicazione dell'art. 1339 c.c. a norme dispositive; (6) omessa considerazione di una domanda risarcitoria per violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto; (7) violazione delle regole sull'onere della prova e omesso esame del fatto relativo alla mancata disponibilità delle tabelle integrative. Il ricorrente chiedeva anche la rimessione della questione di legittimità costituzionale delle norme che consentono la variazione peggiorativa dei tassi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a contestare l'efficacia del DM 13 giugno 1986 e la correttezza della decisione d'appello. In particolare, ha richiamato i principi già affermati da Cass. S.U. n. 3963/2019 e da Cass. n. 22619/2023: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere efficace la variazione dei tassi per i buoni già emessi; la tabella integrativa presso gli uffici postali ha funzione diversa, meramente informativa e di controllo del credito, non costitutiva dell'opponibilità della modifica; il risparmiatore può, in presenza della variazione, riscattare il titolo al tasso originario oppure proseguire secondo il nuovo tasso. È stata quindi esclusa la fondatezza della pretesa risarcitoria per violazione della buona fede nell'esecuzione del rapporto. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. n. 156/1973
consente la variazione dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi già emessi mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione è sufficiente a rendere opponibile la modifica, mentre la tabella integrativa presso gli uffici postali ha finalità diversa e non condiziona l'efficacia della variazione.
art. 342 c.p.c.
l'appello deve contenere una chiara individuazione dei capi impugnati e delle censure, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono necessarie formule sacramentali, ma il motivo di gravame deve essere specifico.
art. 113 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla valutazione del decreto ministeriale e dei suoi allegati, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o comunque non fondata nei termini dedotti.
art. 1 preleggi c.c.
invocato per l'interpretazione della norma applicabile, ma le censure sono state respinte alla luce dell'interpretazione già fissata dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 12 preleggi c.c.
l'interpretazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 deve seguire il significato delle parole e la connessione tra le disposizioni; nel caso concreto la lettura proposta dal ricorrente è stata disattesa.
art. 1339 c.c.
non opera nel senso prospettato dal ricorrente per escludere l'effetto della variazione dei tassi sui buoni già emessi; la Corte nega che vi sia stata indebita applicazione del meccanismo di sostituzione automatica.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di valorizzare le risultanze probatorie sulla disponibilità delle tabelle integrative; la censura è stata respinta per difetto di fondamento.
art. 2697 c.c.
invocato sul riparto dell'onere della prova, ma non conduce ad accoglimento delle doglianze poiché la questione decisiva era la portata giuridica della pubblicazione del decreto ministeriale.
artt. 1173, 1175, 1337 e 1375 c.c.
richiamati a sostegno della domanda risarcitoria per violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, ma ritenuti non idonei a fondare la pretesa, mancando l'illegittimità della variazione del tasso.
artt. 41, 43, 47, 73, 76 e 97 Cost.
invocati per la questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto le censure non fondate perché la variazione dei tassi opera solo per il futuro ed è prevista da una facoltà legislativamente consentita.
d.P.R. n. 1092/1985, artt. 15 e 18
richiamati dal ricorrente in relazione alla pubblicazione in G.U. di atti amministrativi generali, ma non hanno condotto a una diversa soluzione della controversia.
d.P.R. n. 217/1986
richiamato con riguardo alla disciplina attuativa della pubblicazione degli atti amministrativi generali, senza esito favorevole per il ricorrente.
L. n. 134/2012
ha inciso sulla formulazione dell'art. 342 c.p.c. e sul requisito di specificità dell'appello, richiamato dalla Corte nel valutare il primo motivo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di buoni postali fruttiferi emessi da ente pubblico, la modifica peggiorativa dei tassi di interesse può essere validamente disposta con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se la legge primaria lo consente; la pubblicazione è sufficiente a rendere efficace la variazione anche nei confronti dei titolari dei buoni già emessi.
- La tabella integrativa dei tassi presso gli uffici postali non costituisce un requisito di efficacia o opponibilità della variazione, ma serve a consentire al risparmiatore la verifica dell'ammontare del credito e della correttezza del rimborso.
- Quando il testo del titolo o del regolamento negoziale presenti ambiguità o incompletezze sui rendimenti, la disciplina integrativa richiamata dalla fonte primaria può colmare la lacuna e associare al buono i tassi previsti dal decreto ministeriale.
- Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c., occorre una critica specifica alla decisione impugnata, con chiara individuazione dei capi censurati e delle ragioni di dissenso; non basta una contestazione meramente assertiva o astratta.
- La pretesa risarcitoria fondata sulla violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto non può essere accolta quando la variazione dei tassi sia legittimamente prevista dalla legge e dal decreto attuativo, mancando l'ingiustizia del comportamento dell'emittente.
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