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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25133/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e non specificamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata, in violazione degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Nel procedimento definito con decisione della Corte di cassazione, l'imputata ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello. L'unico motivo dedotto era formalmente qualificato come violazione di legge, ma la Corte lo ha ritenuto formulato in modo estremamente generico: il ricorso non conteneva alcun riferimento al concreto contenuto della motivazione della sentenza impugnata e non individuava specifiche ragioni di censura. La doglianza è stata quindi considerata priva dei requisiti minimi di puntualità e pertinenza richiesti per il ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso deve essere formulato con specificità, indicando in modo puntuale le ragioni della censura e il contenuto della decisione impugnata cui essa si riferisce.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    La mancanza dei requisiti di specificità e pertinenza del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e concretamente riferite alla motivazione della sentenza impugnata; la mera prospettazione astratta di una violazione di legge non è sufficiente.
  • La genericità del motivo, quando sia priva di correlazione con la ratio decidendi della decisione gravata, integra una causa di inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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