Sentenza n. 260/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della scheda valutativa n. d’ordine 3 per il periodo dal 10 dicembre 2013 al 9 dicembre 2014, rilasciata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto in data 15 aprile 2021, scheda valutativa ricompilata a seguito dell’annullamento d’ufficio della precedente scheda valutativa n. d'ordine 11 del 9 dicembre 2013, con la quale il rendimento della ricorrente era stato declinato dal giudizio finale “eccellente” di al giudizio finale “superiore alla media”; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa ricompilata relativa al periodo 10 dicembre 2013-9 dicembre 2014, con giudizio finale "superiore alla media" anziché "eccellente"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la scheda valutativa ricompilata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto dopo l’annullamento d’ufficio della precedente scheda relativa al medesimo periodo. Ha dedotto, in primo luogo, la carenza di armonia tra i giudizi intermedi e il giudizio finale, sostenendo che le valutazioni intermedie avrebbero dovuto condurre alla qualifica finale di "eccellente" e non a quella di "superiore alla media". Ha lamentato, inoltre, che la nuova scheda avrebbe modificato in peius i giudizi intermedi, adeguandoli al giudizio finale invece di adeguare quest’ultimo alle valutazioni già espresse. In secondo luogo, ha censurato l’omessa indicazione e valutazione dell’incarico di addetta al Comitato di redazione. In terzo luogo, ha dedotto il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per contraddittorietà, richiamando l’assenza di sanzioni penali o disciplinari, il precedente e il successivo conseguimento della qualifica "eccellente" e la propria carriera. Ha infine contestato la riduzione dei giudizi relativi a singole qualità, tra cui la propensione all’aggiornamento culturale, valorizzando attività redazionali e il conseguimento, nel periodo valutato, di una laurea magistrale con lode.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la documentazione caratteristica dei militari è adeguatamente motivata quando il giudizio finale è armonico con i giudizi espressi per le singole qualità secondo i modelli normativamente previsti; non è invece necessario un elenco analitico di fatti e circostanze della carriera. Ha ritenuto che nella nuova scheda fosse stata ripristinata la coerenza tra i giudizi intermedi e il giudizio finale "superiore alla media", sicché non emergevano contraddittorietà o irragionevolezza manifeste. Le valutazioni dei superiori gerarchici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, manifesta abnormità o macroscopico travisamento dei fatti, elementi non ravvisati nel caso concreto. L’omessa valorizzazione dell’incarico presso il Comitato di redazione e degli altri elementi curriculari non consentiva al giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. È stata inoltre esclusa la necessità di menzionare nella scheda specifici fatti positivi a sostegno del giudizio attribuito. Infine, il giudice ha affermato l’autonomia delle valutazioni periodiche: il peggioramento rispetto a precedenti o successive schede non determina di per sé illegittimità e non fa sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione della qualifica "eccellente". Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1025 d.lgs. 66/2010
Individua la scheda valutativa quale strumento della documentazione caratteristica dei militari.
art. 1022, comma 2, d.lgs. 66/2010
La scheda valutativa redatta secondo i modelli normativamente stabiliti è ritenuta adeguatamente motivata quando esprime sinteticamente le caratteristiche del militare nel periodo considerato.
d.P.R. 90/2010
Stabilisce i parametri, modelli e moduli cui deve conformarsi la documentazione caratteristica dei militari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente.
Massime di principio
- La scheda valutativa del militare è adeguatamente motivata quando il giudizio finale risulta coerente e armonico con le valutazioni espresse per le singole qualità secondo i modelli normativi; non è necessario che contenga un’elencazione analitica dei fatti e delle circostanze della carriera o dei precedenti di servizio.
- Le valutazioni periodiche dei militari sono autonome e riferite esclusivamente al periodo considerato; il peggioramento rispetto a precedenti o successive valutazioni non dimostra, da solo, illegittimità e non attribuisce al militare un diritto alla conservazione della qualifica precedentemente conseguita.
- Il sindacato giurisdizionale sui giudizi caratteristici dei militari, espressione di discrezionalità tecnica e di apprezzamenti valutativi dei superiori gerarchici, è limitato ai casi di arbitrarietà, irrazionalità, manifesta illogicità o contraddittorietà, travisamento macroscopico dei fatti e manifesta abnormità.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione nella ponderazione delle qualità professionali, culturali e attitudinali del militare, anche quando l’amministrazione non attribuisca rilievo determinante a specifici incarichi o titoli curriculari.
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