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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19509/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di euro 435.021,25, quale saldo del corrispettivo per prestazioni di riabilitazione motoria asseritamente erogate nel dicembre 2007 dalla cedente della società di factoring. Il tribunale aveva respinto la domanda nei confronti dell'azienda ospedaliera convenuta, rilevando che la creditrice non aveva dato prova dell'effettiva erogazione delle prestazioni e aveva dichiarato il difetto di legittimazione a contraddire di ASL e Regione. La corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione la società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle regole sull'onere della prova e degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto generico il motivo di appello relativo all'eccezione di inadempimento e avrebbe trascurato la valenza probatoria della documentazione prodotta, incluse le schede RAD; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse considerato tardiva la produzione di un accordo dell'11 ottobre 2011, recepito dalla Regione Lazio, che avrebbe rimodulato il budget dell'assistenza riabilitativa per il triennio 2007-2010, assumendo che si trattasse di documento indispensabile e già prodotto nei precedenti gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto inammissibile la censura perché non si confrontava puntualmente con la statuizione impugnata sulla genericità del motivo di appello e perché chiedeva una rivalutazione diretta delle difese svolte in primo grado, senza rispettare l'onere di specifica indicazione del contenuto del motivo e dei fatti processuali rilevanti. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla non contestazione non coglieva la ratio decidendi, poiché la corte d'appello aveva valorizzato la natura unilaterale della documentazione prodotta. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., poiché il ricorso non indicava in modo preciso quando la produzione documentale sarebbe avvenuta e risultava contraddittorio nel sostenere che i documenti fossero stati prodotti sia in primo che in secondo grado. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove e principio di non contestazione; la Corte ne esclude la violazione perché la censura non coglie la ratio della decisione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte non entra nel merito della valutazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla distribuzione dell'onere della prova; la Corte rileva l'inammissibilità della censura per difetto di specificità e mancato confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta tardività della produzione documentale in appello; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    Applicato come parametro di specificità del ricorso per cassazione; la mancata indicazione precisa dei fatti processuali e del momento di produzione dei documenti comporta inammissibilità.

  • art. 190 c.p.c.

    Citato nel motivo per riferire il momento della produzione documentale ai termini di deposito delle memorie conclusionali in appello.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si censura una statuizione di inammissibilità o genericità del motivo di appello, il ricorrente deve riportare e confrontare specificamente il contenuto del motivo di gravame e indicare i fatti processuali rilevanti; non è sufficiente un rinvio alle difese di merito o un generico dissenso sulla valutazione svolta dal giudice di appello.
  • Il ricorso per cassazione che deduca errori processuali o violazioni sulle prove deve essere autosufficiente: la parte deve precisare quando e come gli atti o i documenti siano stati prodotti e in quale sede siano stati devoluti alla cognizione del giudice, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi adottata dal giudice di merito, specie quando la decisione si fonda sulla natura unilaterale della documentazione prodotta o sulla mancata replica a specifici rilievi della sentenza impugnata.
  • La contestazione sulla tardività di documenti in appello richiede una precisa ricostruzione del momento della produzione e del loro eventuale carattere indispensabile; affermazioni contraddittorie o generiche impediscono il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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