Sentenza del 20/01/2017 n. 1502 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo e richiesto Euro 13.883 a seguito della dichiarazione integrativa presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002 per gli anni d'imposta 1997-2002, non essendo stato effettuato il versamento integrale delle somme dovute. Dopo il rigetto dei ricorsi contro la cartella, il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 111 del 2011, art. 39, comma 12. L'Agenzia aveva negato il condono ritenendo che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 fosse un mero atto di riscossione e non un atto impositivo. Il contribuente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che la cartella costituisse il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata e fosse quindi definibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e ha accolto quello contro il diniego di condono. Ha stabilito che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, quando non sia preceduta da un atto di accertamento, ha natura impositiva ai fini della definizione agevolata, poiché può essere contestata anche nel merito della pretesa tributaria ed è il primo atto comunicato al contribuente. Il diniego dell'Agenzia è stato annullato e il giudizio relativo alla cartella è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, a seguito dell'adesione al condono. Le spese di entrambi i giudizi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma in base alla quale è stata emessa la cartella di pagamento.
La cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis, se non preceduta da un atto di accertamento, può avere natura impositiva quando rappresenta il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente.
L. n. 289 del 2002, art. 9
Dichiarazione integrativa presentata dal contribuente per gli anni d'imposta 1997-2002.
La disposizione aveva consentito la presentazione di una dichiarazione integrativa, ma il mancato versamento integrale delle somme dovute aveva determinato l'iscrizione a ruolo.
L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3
Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
La definizione agevolata può riguardare anche le controversie relative a cartelle ex art. 36-bis prive di un precedente atto di accertamento, poiché tali cartelle possono essere impugnate anche per motivi attinenti al merito della pretesa.
L. n. 111 del 2011, art. 39, comma 12
Richiamo alla definizione delle liti fiscali pendenti.
La norma rende applicabile il regime di definizione agevolata previsto dalla L. n. 289 del 2002 alle controversie pendenti, comprese quelle aventi a oggetto cartelle con natura impositiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 57 e 58
Norme processuali tributarie richiamate dal contribuente.
Sono state invocate per contestare violazioni processuali e l'introduzione o l'esame di questioni nel giudizio d'appello, ma la Corte non ha dovuto esaminarle nel merito perché il giudizio è stato estinto per intervenuta definizione agevolata.
Art. 112 c.p.c.
Obbligo del giudice di pronunciarsi sulle domande e sui motivi proposti.
Il contribuente aveva denunciato omessa pronuncia e carenza di motivazione, ma tali censure sono rimaste assorbite dall'accoglimento del ricorso contro il diniego di condono.
Art. 274 c.p.c.
Riunione dei procedimenti connessi.
I due ricorsi sono stati riuniti perché connessi e perché il ricorso contro il diniego di condono era pregiudiziale rispetto a quello relativo alla cartella.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non è necessariamente un mero atto di riscossione: se non è preceduta da un avviso di accertamento e costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata, può avere natura impositiva.
- Quando la cartella rappresenta il primo atto impositivo, il contribuente può contestare non solo i vizi formali della cartella, ma anche il merito della pretesa tributaria.
- Le controversie relative a tali cartelle possono rientrare nelle definizioni agevolate o nei condoni fiscali, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla specifica disciplina applicabile.
- Il diniego di definizione agevolata fondato esclusivamente sulla presunta natura non impositiva della cartella è illegittimo se la cartella, in assenza di un precedente accertamento, comunica per la prima volta la pretesa fiscale.
- L'accoglimento della domanda di definizione agevolata comporta l'annullamento del diniego e l'estinzione del giudizio sulla cartella per cessazione della materia del contendere, senza necessità di decidere le ulteriori censure contro la pretesa tributaria.
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