Cassazione Penale, Sentenza n. 34885/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 27/03/2023 che applicava la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina, lamentando: omissione di motivazione circa la recidiva invocata dal P.M.; mancata valutazione dell'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità; mancata considerazione della possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari) nonostante stabile abitazione; valutazione insufficiente degli elementi relativi alla pericolosità e alla prognosi di reiterazione (incensuratezza, giovane età, assenza di pericolo di fuga); sproporzione tra gravità del fatto e misura cautelare; richiamo a massime sulla premeditazione e al concorso di persone.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito adeguata motivazione: indicati gli indizi (riconoscimento dalla persona offesa), la gravità del fatto, il ruolo assunto dalla Maiorano e la sanzione edittale (con esclusione della sospensione condizionale), nonché il concreto pericolo di reiterazione del reato se fosse stata disposta misura meno afflittiva. Le censure del difensore sono state giudicate genericamente formulate e prive di specifici elementi probatori (ad es. non è stata indicata l'abitazione per gli arresti domiciliari). Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Disposizioni esecutive demandate alla cancelleria ai sensi dell'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce il pericolo di reiterazione come una causa rilevante per le misure cautelari; la Corte interpreta che tale pericolo deve essere concreto e attuale, fondato su elementi reali e sulla personalità dell'imputato e le sue condizioni di vita, senza richiedere l'indicazione di una specifica occasione di delinquere
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale norma per addebitare le spese alla ricorrente
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Disposizione regolamentare richiamata per i successivi adempimenti di esecuzione della decisione della Corte
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, Sent. n. 47837/2018 e Cass. Sez.1, n.1083/1998
Richiamate per chiarire i criteri della valutazione prognostica del pericolo di reiterazione: la valutazione è di competenza del giudice della cautela e deve essere motivata concretamente; la prognosi può fondarsi anche sulle modalità del fatto e sugli elementi personali dell'imputato
Massime di principio
- Per disporre la custodia cautelare per pericolo di reiterazione è necessaria una prognosi concreta e attuale basata su elementi reali e sulla personalità e condizioni di vita dell'indagato; mere ipotesi non sono sufficienti
- La motivazione del giudice delle misure deve indicare gli indizi e le ragioni che giustificano il rischio di reiterazione (es. riconoscimento da parte della vittima, gravità del fatto, ruolo dell'indagato, sanzione edittale)
- Le censure difensive generiche (richiami a massime generali su recidiva o premeditazione senza contestazioni fattuali specifiche) rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate
- Se si chiede una misura meno afflittiva (arresti domiciliari) è opportuno indicare concretamente il luogo dove eseguirla e fornire elementi sulla stabile abitazione e sulle condizioni di vita che la rendono idonea
- La mancata precisione nelle deduzioni difensive può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese processuali e l'applicazione di ammende in caso di ricorso inammissibile
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