Provvedimento AGCM AS2179 del 19/05/2026
MASE/REVISIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI PNEUMATICI FUORI USO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM risponde a una richiesta di parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, sulla revisione del regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Le osservazioni riguardano, da un lato, l’introduzione di una soglia minima di immesso sul mercato pari a 2.000 tonnellate annue per l’operatività dei sistemi di gestione individuali o associati e, dall’altro, la disciplina dell’esternalizzazione, da parte dei sistemi individuali, delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento. L’Autorità considera la soglia di 2.000 tonnellate non restrittiva della concorrenza, ma raccomanda cautela rispetto ad eventuali innalzamenti ulteriori; ritiene invece non proporzionata la limitazione dell’esternalizzazione prevista dall’art. 3, comma 7, del regolamento, pur non ravvisando criticità concorrenziali nell’affidamento delle attività a un unico intermediario in un mercato plurale.
Parere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla revisione del regolamento PFU: l’Autorità ritiene compatibile la soglia minima di 2.000 tonnellate, mentre segnala criticità di proporzionalità sulla limitazione dell’esternalizzazione di alcune attività.
Revisione del regolamento PFU e parere AGCM al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende un parere, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, sulla revisione del d.m. 19 novembre 2019, n. 182, relativo alla gestione degli pneumatici fuori uso. Le osservazioni riguardano la disciplina attuativa degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per produttori e importatori di pneumatici, con riferimento sia ai requisiti dimensionali dei sistemi di gestione sia alle modalità di affidamento a terzi delle attività operative.
Quadro normativo e oggetto della revisione
Il regolamento attuativo dell’art. 228 del d.lgs. 152/2006 disciplina la gestione dei PFU distinguendo tra mercato del ricambio e primo equipaggiamento. I produttori e importatori devono garantire, singolarmente o in forma associata, la raccolta e il trattamento dei quantitativi di PFU corrispondenti agli pneumatici immessi sul mercato nazionale. Nel contesto della revisione, il Ministero chiede all’AGCM di esprimersi su due profili: l’introduzione di una soglia minima di immesso sul mercato per operare nel comparto e la limitazione dell’esternalizzazione delle attività di gestione.
Soglia minima di 2.000 tonnellate: compatibilità concorrenziale
L’Autorità ritiene che l’introduzione di una soglia minima di 2.000 tonnellate annue di immesso sul mercato, quale requisito per la costituzione o il mantenimento di sistemi individuali o associati, non introduca restrizioni ingiustificate alla concorrenza. La misura è giudicata idonea a contenere la frammentazione degli operatori, che può riflettersi negativamente sull’efficienza complessiva del comparto e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali, senza compromettere in modo apprezzabile il pluralismo del mercato.
L’AGCM sottolinea inoltre che la soglia proposta inciderebbe solo su una parte limitata dei sistemi attivi, in particolare su alcuni sistemi individuali chiamati a confluire in forme collettive, per un volume pari a circa il 2% dell’immesso complessivo nel 2025. In termini di mercato, la soglia resta molto contenuta rispetto a un volume complessivo di circa 475.000 tonnellate, e non precluderebbe l’ingresso di nuovi soggetti.
Possibili innalzamenti futuri e approccio graduale
Pur ritenendo accettabile la soglia di 2.000 tonnellate, l’Autorità osserva che livelli più elevati, come 5.000 o 8.000 tonnellate annue, potrebbero determinare una contrazione più marcata e non necessaria del numero di operatori, coinvolgendo anche talune forme associate. Poiché la nuova soglia rappresenterebbe già una discontinuità significativa rispetto al regime vigente, che prevede soltanto requisiti dimensionali per l’operatività su scala nazionale, l’AGCM suggerisce un approccio improntato alla gradualità.
In particolare, l’Autorità propone di:
- introdurre la soglia di 2.000 tonnellate e valutarne gli effetti applicativi;
- rinviare a una fase successiva eventuali ulteriori aumenti;
- tenere conto delle specificità del settore e degli impatti concreti sulla filiera prima di modificare nuovamente la soglia.
Limitazione dell’esternalizzazione: profili di proporzionalità
Sul secondo profilo, l’AGCM esamina l’art. 3, comma 7, del regolamento, nella parte in cui consente ai produttori e importatori di affidare a terzi solo "determinati e limitati settori di attività". L’Autorità ritiene che tale limitazione non appaia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, cioè evitare che l’esternalizzazione delle attività di gestione possa svuotare gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore.
Secondo il parere, il regolamento già presidia adeguatamente tale rischio perché mantiene in capo ai soggetti obbligati gli obblighi di informazione, comunicazione e rendicontazione verso il Ministero, oltre alla direzione e responsabilità delle attività affidate ai terzi. Di conseguenza, una limitazione generale e qualitativa dell’esternalizzazione appare incidere oltre il necessario sulle scelte organizzative degli operatori.
Affidamento a un unico intermediario e assetto competitivo del mercato
L’Autorità chiarisce però che, con riferimento specifico alla possibilità per i sistemi individuali di affidare tutte le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento a un unico intermediario, non emergono allo stato profili di criticità concorrenziale. Le scelte organizzative si collocano in un mercato in cui operano più soggetti concorrenti, compresi sistemi di gestione in forma associata.
Per questo motivo, il ricorso al medesimo intermediario non appare di per sé idoneo a comprimere il confronto competitivo né a alterare la struttura pluralistica dell’offerta dei servizi lungo la filiera dei PFU. Il punto critico non è dunque l’utilizzo di un intermediario unico in sé, ma la previsione normativa che limita ex ante e in modo generale la possibilità di esternalizzare le attività oltre determinati settori.
Esito complessivo del parere
In sintesi, l’Autorità esprime un orientamento favorevole alla soglia minima di 2.000 tonnellate annue, ritenendola compatibile con la concorrenza e coerente con esigenze di razionalizzazione del sistema. Al tempo stesso invita il Ministero a evitare innalzamenti immediati a soglie più elevate e a procedere con gradualità. Sul versante dell’esternalizzazione, invece, l’AGCM segnala un problema di proporzionalità della limitazione normativa, pur senza ravvisare criticità concorrenziali nell’affidamento delle attività a un unico intermediario in un contesto di mercato pluralistico.
Punti principali
Destinatario, base giuridica e oggetto del parere
Il parere è reso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990. L’oggetto è la revisione del d.m. 19 novembre 2019, n. 182, regolamento attuativo dell’art. 228 del d.lgs. 152/2006 sulla gestione degli pneumatici fuori uso nell’ambito della responsabilità estesa del produttore (EPR).
Soglia minima di immesso per i sistemi di gestione PFU
L’Autorità valuta la proposta di introdurre una soglia minima di 2.000 tonnellate annue di pneumatici immessi sul mercato come requisito per costituire o mantenere un sistema individuale o associato. La misura è ritenuta compatibile con la concorrenza perché idonea a ridurre l’eccessiva frammentazione degli operatori e a migliorare efficienza e vigilanza, lasciando comunque spazio a un numero non trascurabile di soggetti attivi. L’AGCM sottolinea che la soglia inciderebbe soprattutto su una quota limitata del mercato e su circa trentotto sistemi individuali, che gestiscono circa il 2% dell’immesso complessivo nel 2025.
Gradualità e cautela rispetto a soglie più elevate
Pur non opponendosi alla soglia di 2.000 tonnellate, l’Autorità evidenzia che un ulteriore innalzamento a 5.000 o 8.000 tonnellate potrebbe comprimere in modo non necessario il numero di operatori abilitati, incidendo anche su alcune forme associate. Per questo suggerisce un approccio graduale: introdurre la soglia proposta, monitorarne gli effetti e rinviare eventuali incrementi a una fase successiva, sulla base dei risultati concreti della riforma.
Esternalizzazione delle attività di gestione PFU
L’Autorità esamina la previsione dell’art. 3, comma 7, che consente ai produttori e importatori di affidare a terzi solo determinati e limitati settori di attività, escludendo una delega integrale delle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento. Rileva che tale limitazione non appare proporzionata rispetto all’obiettivo di evitare lo svuotamento degli obblighi EPR, poiché la norma già mantiene in capo ai soggetti obbligati gli obblighi di informazione, comunicazione e rendicontazione e la responsabilità/direzione delle attività affidate a terzi.
Affidamento a un unico intermediario e pluralità di operatori
Quanto alla possibilità che i sistemi individuali affidino tutte le attività a un unico intermediario, l’Autorità non riscontra, allo stato, profili concorrenziali critici. Il mercato appare caratterizzato dalla presenza di più operatori concorrenti, inclusi sistemi collettivi, sicché tale scelta organizzativa non sembra idonea a ridurre il confronto competitivo né a compromettere la struttura pluralistica dell’offerta dei servizi PFU.
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