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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2180 del 20/05/2026

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI E TEST DI PROPORZIONALITÀ

AGCMAS2180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM risponde al Ministero della Salute sul disegno di legge delega in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale, formulando osservazioni ex ante di proporzionalità ai sensi del d.lgs. 142/2020. L’Autorità apprezza le misure che rafforzano formazione, valorizzazione delle competenze, efficienza organizzativa e accesso al SSN, ma invita a definire in sede attuativa criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, così da evitare restrizioni ingiustificate all’accesso o all’esercizio delle professioni regolamentate.

Parere al Ministero della Salute sul DDL delega in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale: l’AGCM esprime apprezzamento per le misure pro-concorrenziali ma chiede che le deleghe attuative rispettino necessità e proporzionalità, evitando nuove restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale: osservazioni dell’AGCM al Ministero della Salute

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rende parere al Ministero della Salute sul disegno di legge recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il parere, reso nell’ambito della valutazione ex ante di proporzionalità prevista dal d.lgs. n. 142/2020, riconosce la finalità riformatrice del testo ma richiama la necessità che le misure attuative siano adeguatamente giustificate, non discriminatorie e coerenti con gli obiettivi di interesse generale.

Quadro generale e criteri di valutazione concorrenziale

L’AGCM osserva che la valutazione riguarda soltanto le disposizioni che possono introdurre restrizioni all’accesso o all’esercizio delle professioni regolamentate. Tali restrizioni, secondo l’Autorità, sono ammissibili solo se sorrette da motivi imperativi di interesse generale e conformi al principio di proporzionalità.

L’Autorità riconosce come meritevoli di apprezzamento le misure che:

  • valorizzano le competenze professionali;
  • ampliano le opportunità di accesso agli impieghi nel SSN;
  • rafforzano la formazione specialistica;
  • migliorano l’efficienza organizzativa;
  • introducono meccanismi premiali collegati alla performance e alla riduzione delle liste d’attesa.

Tali misure sono considerate idonee a incentivare forme di competizione basate sulla qualità dell’assistenza, sull’efficienza organizzativa e sui risultati.

Pianificazione dei medici specializzandi e programmazione dei fabbisogni

In relazione all’articolo 3, comma 1, lettera g), l’Autorità valuta positivamente l’obiettivo di rafforzare il raccordo tra fabbisogni sanitari, programmazione universitaria e disponibilità di personale medico specialistico. Tuttavia segnala che il DDL non specifica i criteri metodologici né i soggetti incaricati della determinazione dei fabbisogni.

L’AGCM raccomanda che, in attuazione della delega, la metodologia comune sia costruita su basi tecniche oggettive e verificabili, fondate su dati aggiornati di tipo epidemiologico, demografico, territoriale e organizzativo. Viene inoltre suggerito di utilizzare flussi informativi standardizzati, pubblici e replicabili, nonché banche dati già disponibili a livello nazionale ed europeo, riducendo il rischio che la programmazione sia influenzata da interessi localistici o corporativi.

Competenze professionali, formazione continua e certificazione

Con riferimento all’articolo 4, l’Autorità considera condivisibile il rafforzamento della formazione continua, della formazione manageriale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Al tempo stesso, ritiene necessario evitare che l’attuazione produca ulteriori rigidità nell’assetto delle professioni sanitarie.

Sul piano delle competenze, l’AGCM osserva che il settore è già caratterizzato da una elevata segmentazione e da una non compiuta delimitazione delle attività riservate alla professione medica e di quelle esercitabili dalle altre professioni sanitarie. Per questo suggerisce interventi volti a:

  • chiarire le attività riservate alla professione medica;
  • favorire l’integrazione tra le diverse figure professionali;
  • ridurre le sovrapposizioni di competenze;
  • valorizzare l’impiego delle professionalità esistenti nel SSN.

Quanto alla certificazione delle competenze, l’Autorità ritiene che essa debba limitarsi a valorizzare e rendere verificabile l’esperienza già maturata dai professionisti, senza trasformarsi in una fonte autonoma di attribuzione di nuove competenze professionali. Inoltre chiede che il sistema sia gestito da soggetti terzi indipendenti e organizzato secondo criteri trasparenti, verificabili e interoperabili.

Per la formazione manageriale e la formazione continua, l’AGCM raccomanda procedure di accreditamento trasparenti e non discriminatorie per i soggetti formatori, evitando che l’attività sia riservata in via esclusiva o prevalente a ordini professionali o organismi collegati. Sollecita anche a non introdurre obblighi amministrativi o formativi sproporzionati, che potrebbero generare aggravi economici e disincentivare l’esercizio professionale.

Ruolo degli ordini professionali e funzioni disciplinari

In relazione all’articolo 6, l’Autorità invita a mantenere una netta separazione tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza e la rappresentanza degli interessi di categoria. Ritiene opportuno evitare che agli ordini professionali siano attribuiti compiti relativi a programmazione dei fabbisogni, formazione continua, certificazione delle competenze e regolazione dell’accesso alle professioni e alle specializzazioni sanitarie.

Secondo l’AGCM, un ampliamento di tali funzioni potrebbe concentrare in capo ai medesimi soggetti poteri rappresentativi e regolatori, con possibili effetti restrittivi della concorrenza e dell’accesso al mercato. Per questo le competenze degli ordini dovrebbero essere limitate a funzioni di supporto tecnico, deontologico e di garanzia pubblicistica, mentre le scelte su fabbisogni, politiche del lavoro e organizzazione del SSN devono restare alle istituzioni competenti.

L’Autorità segnala inoltre che non è chiaro se la revisione della disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), riguardi anche il sistema disciplinare degli ordini. Ove così fosse, le misure dovranno rispettare i principi di necessità, proporzionalità e ragionevolezza, nonché garantire imparzialità e trasparenza nell’esercizio del potere sanzionatorio.

Conclusioni

L’AGCM auspica che il Ministero della Salute tenga conto delle osservazioni formulate, così da assicurare che il disegno di legge e, soprattutto, i successivi atti attuativi siano coerenti con i principi di giustificazione e proporzionalità delle restrizioni introdotte. Il punto centrale del parere è che la riforma può essere favorevole alla concorrenza e alla qualità del SSN solo se evita nuove barriere regolatorie e affida le scelte tecniche a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Punti principali

Valutazione generale della delega

L’Autorità inquadra il parere nella valutazione ex ante di proporzionalità delle misure potenzialmente restrittive dell’accesso o dell’esercizio delle professioni regolamentate, richiamando i principi eurounitari di non discriminazione, motivi imperativi di interesse generale e proporzionalità. Sottolinea che l’ampiezza della delega e il margine di discrezionalità della fase attuativa rendono decisivo il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità nei futuri provvedimenti.

Pianificazione dei medici specializzandi

L’AGCM ritiene in linea di principio condivisibile la previsione di una metodologia comune per la pianificazione del numero dei medici specializzandi, perché coerente con il raccordo tra fabbisogni sanitari, programmazione universitaria e disponibilità di personale. Tuttavia osserva che il DDL non definisce criteri metodologici né soggetti competenti, e raccomanda che la metodologia sia basata su dati epidemiologici, demografici, territoriali e organizzativi aggiornati, su flussi informativi standardizzati, pubblici e replicabili, e su basi informative nazionali ed europee, evitando condizionamenti localistici o corporativi.

Competenze, formazione continua e certificazione

L’Autorità considera condivisibili gli obiettivi di rafforzamento della formazione continua, della formazione manageriale e della certificazione nazionale delle competenze, ma chiede che l’attuazione non introduca nuove rigidità o delimitazioni non necessarie. Sottolinea che il sistema sanitario presenta già una forte segmentazione professionale e suggerisce una più chiara individuazione delle attività riservate alla professione medica, insieme a maggiore integrazione tra figure professionali e riduzione delle sovrapposizioni. Quanto alla certificazione, deve limitarsi a rendere verificabili competenze già acquisite, non diventare una fonte autonoma di nuove competenze; inoltre la governance va affidata a soggetti terzi indipendenti e basata su criteri trasparenti, verificabili e interoperabili. Per la formazione, l’AGCM chiede procedure di accreditamento trasparenti e non discriminatorie, evitando che l’offerta sia riservata a pochi soggetti o che si introducano ulteriori oneri amministrativi e formativi sproporzionati.

Ruolo degli ordini professionali e disciplina sanzionatoria

Con riferimento al ruolo degli ordini professionali, l’Autorità raccomanda di mantenere distinta la funzione pubblicistica di regolazione e vigilanza dalla rappresentanza degli interessi della categoria, evitando di attribuire agli ordini compiti su programmazione dei fabbisogni, formazione, certificazione e regolazione dell’accesso, poiché ciò potrebbe concentrare funzioni rappresentative e regolatorie con effetti restrittivi della concorrenza. Richiama inoltre la necessità di chiarire se la revisione della disciplina sanzionatoria riguardi anche il sistema disciplinare degli ordini; in tal caso, le misure dovranno rispettare necessità, proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e trasparenza, senza introdurre restrizioni ingiustificate all’esercizio professionale.

Come è indicizzato

Materieparereadvocacy concorrenzialeregolazione delle professioni sanitarieformazione e certificazione delle competenzeordini professionali

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