Sentenza n. 3969/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento della Prefettura di Milano – U.T.G., Area III Patenti, prot. n. -OMISSIS- del 23.02.2026, notificato in data 25.02.2026, recante il rigetto dell’istanza di restituzione della patente di guida, nonché, - ove occorra, del provvedimento della Prefettura di Milano, Area III Patenti, prot. n. -OMISSIS- del 25.06.2025, nella parte in cui subordina il rilascio del duplicato della patente di guida all’esibizione del certificato medico attestante l’ottemperata revisione, nonché - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del provvedimento del Prefetto di Milano n. -OMISSIS- del 18.09.2024, nella parte in cui dispone la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128, co. 1, C.d.S.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di restituzione della patente di guida per mancata impugnazione dell'ordine di sottoposizione a revisione medica, nonché gli atti presupposti relativi alla sospensione della patente e alla visita medica
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di restituzione della patente, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 128, comma 1, del Codice della strada, difetto assoluto del presupposto, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, poiché l'ordine di revisione si fondava sull'accertamento alcolemico successivamente ritenuto inutilizzabile dal Giudice di pace, che aveva annullato il provvedimento prefettizio di sospensione, mentre il giudice penale aveva assolto la ricorrente perché il fatto non sussiste; 2) difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto la revisione avrebbe natura cautelare e il provvedimento avrebbe dovuto indicare gli elementi concreti posti a fondamento del dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici; 3) illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione dell'art. 97 Cost. e carenza di interesse pubblico, poiché la Prefettura aveva dichiarato cessata l'efficacia della sospensione, ma aveva mantenuto l'ordine di revisione, nonostante la caducazione del presupposto fattuale e il successivo superamento positivo dei controlli medici, nonché il rinnovo della patente. La difesa erariale ha eccepito il carattere assorbente della tardiva impugnazione dell'ordine di revisione. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio dubbi sulla propria giurisdizione, considerando che, in caso di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante, l'obbligo di visita medica previsto dall'art. 186, commi 8 e 9, del Codice della strada costituisce conseguenza legale della sospensione della patente e non esercizio del distinto potere discrezionale previsto dall'art. 128.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di un accertamento alcolemico superiore a 1,5 g/l e della conseguente sospensione della patente per violazione penalmente rilevante, l'obbligo di sottoporsi a visita medica è imposto direttamente dall'art. 186, commi 8 e 9, del Codice della strada. Il richiamo all'art. 128 contenuto nel provvedimento prefettizio è stato qualificato come erroneo e irrilevante, poiché il potere discrezionale di revisione previsto da tale disposizione opera al di fuori dei casi in cui la visita sia obbligatoria. La contestazione dell'obbligo di visita medica e del diniego di restituzione della patente rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, competente anche per la sospensione cautelare della patente connessa a violazioni costituenti reato. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, precisando che il giudizio può essere riproposto mediante riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'erronea indicazione del giudice competente contenuta nell'atto impugnato.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187 possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica
Il potere discrezionale di revisione previsto dall'art. 128 opera al di fuori dei casi in cui la visita medica sia obbligatoria in forza dell'art. 186; il richiamo all'art. 128 nel provvedimento è quindi irrilevante.
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito [...] qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
L'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l integra una violazione penalmente rilevante cui consegue la sospensione della patente.
art. 186, commi 8 e 9, d.lgs. 285/1992
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4 [...] Qualora dall'accertamento [...] risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro [...] il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
L'obbligo di visita medica è una conseguenza legale e accessoria della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 205 d.lgs. 285/1992
L'opposizione ai provvedimenti in materia di sospensione della patente connessi a violazioni del Codice della strada è devoluta al giudice di pace competente.
art. 223 d.lgs. 285/1992
La sospensione cautelare della patente connessa a violazioni costituenti reato è soggetta alla tutela davanti al giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini di legge.
Massime di principio
- Quando la guida in stato di ebbrezza supera la soglia di 1,5 g/l e integra una violazione penalmente rilevante, l'obbligo di sottoporsi a visita medica previsto dall'art. 186, commi 8 e 9, del Codice della strada costituisce una conseguenza legale della sospensione della patente e non l'esercizio del distinto potere discrezionale di revisione previsto dall'art. 128.
- La controversia relativa alla sospensione cautelare della patente e all'obbligo accessorio di sottoporsi a visita medica, quando tali misure siano connesse a una violazione del Codice della strada costituente reato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'amministrazione richiama erroneamente l'art. 128 del Codice della strada.
- Non è ammissibile scomporre artificialmente il provvedimento relativo alla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante, attribuendo la contestazione della sospensione al giudice ordinario e quella dell'obbligo di visita medica al giudice amministrativo, quando quest'ultimo obbligo è una conseguenza accessoria della sospensione.
- Il diniego di restituzione della patente fondato sull'asserita mancata impugnazione dell'obbligo di visita medica deve essere conosciuto dal giudice ordinario quando l'obbligo deriva direttamente dall'art. 186 del Codice della strada; il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione e indicare il giudice ordinario, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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