Regolamento (UE) 2021/2006
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006 della Commissione del 16 novembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, modificando le corrispondenze tra i rating emessi dalle ECAI e le classi obiettive di merito di credito utilizzate nel quadro Solvibilità II. L’intervento si rende necessario per riflettere cambiamenti nei fattori quantitativi e qualitativi dei rating, l’estensione di alcune agenzie a nuovi segmenti di mercato, la registrazione di nuove agenzie e la cancellazione di altre. Il testo sostituisce integralmente l’allegato con una nuova tabella di mapping per ciascuna ECAI. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile.
Aggiornamento delle corrispondenze tra i rating delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e le classi obiettive di merito di credito ai fini Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica, nell’ambito della disciplina prudenziale assicurativa e riassicurativa dell’Unione, alle associazioni tra le valutazioni del merito di credito emesse dalle ECAI riconosciute e la scala obiettiva di classi di merito di credito prevista dalla normativa Solvibilità II. Rileva per gli operatori soggetti alla direttiva 2009/138/CE, in particolare per la determinazione del trattamento prudenziale delle esposizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2015/35, e aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800. Non introduce un regime territoriale o settoriale diverso dal quadro SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006: aggiornamento delle corrispondenze tra rating ECAI e classi di merito di credito nel quadro Solvibilità II
Il regolamento interviene sul sistema tecnico di riconciliazione tra i rating delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e la scala obiettiva di classi di merito di credito prevista per il trattamento prudenziale nel settore assicurativo e riassicurativo. L’aggiornamento si è reso necessario alla luce delle modifiche intervenute dopo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/744, della registrazione di nuove agenzie e della cancellazione di altre, oltre che dell’evoluzione di alcune scale di rating.
Base giuridica e contesto regolatorio
Il testo è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 109 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). Esso modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, che contiene l’allegato tecnico con le associazioni tra rating ECAI e classi obiettive di merito di credito richiamate dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/35.
Ragioni della modifica
Nei considerando si evidenzia che:
- alcuni fattori quantitativi e qualitativi sottesi alle valutazioni di merito di credito sono mutati dopo l’ultimo aggiornamento del 2020;
- alcune ECAI hanno esteso le loro valutazioni a nuovi segmenti di mercato, con conseguenti nuove scale di rating e nuovi tipi di rating;
- due agenzie di rating sono state registrate ai sensi degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009;
- altre due ECAI precedentemente mappate sono state depennate;
- un’ECAI ha modificato i simboli utilizzati per le proprie categorie di rating.
Modifica dell’allegato del regolamento 2016/1800
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 con quello allegato al nuovo regolamento. Si tratta quindi di un aggiornamento tecnico completo delle tabelle di corrispondenza, non di una modifica puntuale di singole disposizioni sostanziali.
Contenuto dell’allegato tecnico
L’allegato reca una tabella estesa di corrispondenza tra le classi di merito di credito da 0 a 6 e le scale di rating di numerose ECAI. Le corrispondenze riguardano, a seconda dell’agenzia, rating per:
- emittenti e emissioni a lungo termine;
- emittenti e emissioni a breve termine;
- solidità finanziaria di assicuratori;
- controparti di derivati;
- perdite attese;
- PMI;
- altre categorie specialistiche (ad esempio fondi pensione, fondi di garanzia, controparti nella risoluzione di enti finanziari).
Tra le agenzie elencate figurano, a titolo esemplificativo, A.M. Best, ARC Ratings, DBRS Ratings, Fitch Ratings Ireland Limited, Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings e molte altre. Per ciascuna sono indicati i simboli di rating da ricondurre alle classi prudenziali europee, con adeguamento ai simboli effettivamente in uso.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi, come tipico dei regolamenti UE.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per assicurazioni, riassicurazioni e soggetti che utilizzano i rating ECAI ai fini della disciplina Solvibilità II, il regolamento comporta l’aggiornamento delle tabelle interne di mapping e dei processi di calcolo prudenziale collegati alle esposizioni. È quindi necessario verificare la corretta corrispondenza tra i rating emessi dalle agenzie elencate e le classi obiettive di merito di credito applicabili, in coerenza con l’allegato sostituito.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato sulle corrispondenze rating/classi di merito
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. La nuova tabella ridefinisce, per ciascuna ECAI elencata, l’associazione tra le scale di rating e le classi obiettive di merito di credito da 0 a 6.
Motivi dell’intervento normativo
I considerando evidenziano che, dopo le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/744, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi di alcune corrispondenze; alcune ECAI hanno inoltre ampliato le proprie valutazioni a nuovi segmenti di mercato, rendendo necessarie nuove scale e nuovi tipi di rating. Si segnala anche la registrazione di due nuove agenzie ex regolamento (CE) n. 1060/2009, la cancellazione di due ECAI precedentemente incluse e la modifica dei simboli usati da un’ECAI già riconosciuta.
Base giuridica e consultazione tecnica
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 109 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e su progetti di norme tecniche di attuazione presentati congiuntamente da ABE, ESMA ed EIOPA. Le autorità europee di vigilanza hanno effettuato consultazioni pubbliche e consultato i rispettivi gruppi delle parti interessate dei settori bancario, degli strumenti finanziari e assicurativo.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato tecnico
L’allegato contiene una tabella dettagliata di corrispondenza per numerose ECAI, tra cui A.M. Best, ARC Ratings, DBRS, Fitch Ratings Ireland Limited, Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings e altre. Per ciascuna agenzia sono riportate le diverse scale di rating (lungo termine, breve termine, emittenti, emissioni, solidità finanziaria, assicuratori, controparti, PMI, ecc.) e l’associazione alle classi di merito di credito.
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