Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2007

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2007 della Commissione del 16 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

Normativa europea32021R2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità operative per lo scambio di informazioni tra Stati membri in relazione al regime speciale IVA per le piccole imprese. Definisce alcune nozioni chiave, disciplina le funzionalità minime delle interfacce elettroniche nazionali e regola i flussi di dati tra Stato membro di stabilimento e Stati membri di franchigia. Sono inoltre approvati modelli comuni di comunicazione, contenuti negli allegati, per uniformare le trasmissioni e ridurre gli oneri amministrativi. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 per lo scambio di informazioni e le interfacce elettroniche relative al regime speciale IVA per le piccole imprese

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle rispettive autorità competenti e ai soggetti passivi che intendono avvalersi del regime speciale di franchigia per le piccole imprese previsto dalla direttiva 2006/112/CE, sia nello Stato membro di stabilimento sia negli Stati membri di franchigia. Disciplina le modalità tecniche e pratiche di raccolta, archiviazione, accesso automatizzato e scambio elettronico delle informazioni necessarie per l’applicazione e il controllo del regime speciale. Non riguarda in sé la disciplina sostanziale della franchigia, ma le modalità amministrative di cooperazione; si applica dal 1° gennaio 2025, in coerenza con l’entrata in applicazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 richiamate nel testo.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 per il regime speciale delle piccole imprese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2007 della Commissione disciplina gli aspetti tecnici e procedurali necessari per il funzionamento del regime speciale IVA per le piccole imprese introdotto/modificato dalla direttiva (UE) 2020/285. Il suo obiettivo è assicurare uno scambio uniforme e automatizzato di informazioni tra amministrazioni fiscali, così da consentire il corretto riconoscimento della franchigia, il monitoraggio del rispetto delle soglie e il contrasto alle frodi.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode IVA. I considerando evidenziano che, a seguito della riforma del regime speciale per le piccole imprese, occorreva stabilire modalità pratiche e specifiche tecniche per:

  • l’accesso automatizzato alle informazioni da parte delle autorità degli altri Stati membri;
  • lo scambio uniforme delle informazioni relative alla registrazione, alle modifiche dei dati identificativi e all’eventuale esclusione dal regime;
  • la comunicazione, tramite messaggi elettronici comuni, delle informazioni necessarie a rendere operativo il sistema dal 1° gennaio 2025.

Definizioni

L’articolo 1 chiarisce tre nozioni fondamentali:

  • il regime speciale è il regime di franchigia per le piccole imprese previsto dalla direttiva 2006/112/CE;
  • lo Stato membro di franchigia è quello che concede l’esenzione dall’IVA sulle operazioni effettuate nel suo territorio da soggetti passivi aventi diritto alla franchigia;
  • lo Stato membro di stabilimento è lo Stato in cui il soggetto passivo è stabilito.

Interfacce elettroniche e registrazione delle informazioni

L’articolo 2 impone che l’interfaccia elettronica dello Stato membro di stabilimento consenta di registrare:

  • la previa notifica o il suo aggiornamento presentati dal soggetto passivo per avvalersi della franchigia in un altro Stato membro;
  • il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’accesso al regime;
  • le successive modifiche delle informazioni da comunicare.

La norma richiama gli obblighi informativi previsti dalla direttiva 2006/112/CE, in particolare quelli relativi agli articoli 284, 284 bis, 284 ter e 284 quater.

Accesso automatizzato alle informazioni tra Stati membri

L’articolo 3 disciplina l’accesso automatizzato che lo Stato membro di stabilimento deve garantire alle autorità degli altri Stati membri, tramite la rete CCN/CSI o un sistema equivalente sicuro. Le informazioni accessibili riguardano, tra l’altro:

  • il numero identificativo individuale del soggetto passivo;
  • nome, attività, settore di attività, forma giuridica e indirizzo;
  • eventuali variazioni del luogo di stabilimento e relativi effetti temporali;
  • Stati membri nei quali il soggetto intende o effettivamente utilizza la franchigia;
  • data di inizio di applicazione della franchigia in ciascuno Stato;
  • valore totale delle operazioni per anno civile, per trimestre e, ove pertinente, per settore di attività;
  • data di superamento della soglia di volume d’affari annuo nell’Unione;
  • date di cessazione della franchigia, volontaria o conseguente a perdita del diritto;
  • cessazione dell’attività del soggetto passivo.

Trasmissione delle informazioni e termini

L’articolo 4 è la disposizione centrale in materia di flussi informativi.

Informazioni generali sugli ordinamenti nazionali

Gli Stati membri devono trasmettere tempestivamente le informazioni di cui all’allegato I, nonché gli aggiornamenti, per quanto riguarda le misure nazionali di recepimento dell’articolo 167 bis, del titolo XI, capo 3, e del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE. La trasmissione avviene attraverso il portale web istituito dalla Commissione.

Comunicazioni dallo Stato membro di stabilimento allo Stato membro di franchigia

Entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui le informazioni sono disponibili, lo Stato membro di stabilimento trasmette tramite messaggio elettronico comune, secondo l’allegato II, i dati relativi a:

  • previa notifica o aggiornamento della notifica, con il numero identificativo del soggetto passivo o, se ancora non disponibile, con altro numero identificativo provvisorio;
  • conferma del numero individuale di identificazione e data di inizio di applicazione della franchigia nello Stato interessato;
  • superamento dell’importo di 100 000 EUR di volume d’affari annuo nell’Unione, con indicazione della data del superamento;
  • inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE.

Comunicazioni dallo Stato membro di franchigia allo Stato membro di stabilimento

Lo Stato membro di franchigia trasmette, sempre tramite rete sicura e messaggio comune, le informazioni di cui all’allegato III. In particolare comunica:

  • entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica iniziale, il numero identificativo del soggetto passivo e l’eventuale superamento della soglia di volume d’affari annuo nello Stato membro di stabilimento, nonché il rispetto delle condizioni dell’articolo 288 bis, paragrafo 1, e, se necessario, chiede chiarimenti;
  • senza indugio, quando il soggetto cessa di poter beneficiare della franchigia, il numero identificativo e la data di cessazione del beneficio;
  • senza indugio, la data di cessazione dell’applicazione del regime speciale nello Stato membro di franchigia.

Allegati e contenuto standardizzato delle comunicazioni

Gli allegati I, II e III contengono modelli e elenchi di dati che gli Stati membri devono utilizzare per uniformare le comunicazioni.

  • Allegato I: elenca le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione/attraverso il portale web in relazione al regime speciale per le piccole imprese e anche al regime opzionale di contabilità di cassa (articolo 167 bis della direttiva 2006/112/CE). Include quesiti su soglie, esclusioni, procedure semplificate, identificazione, obblighi di comunicazione e periodo transitorio.
  • Allegato II: specifica i dati da trasmettere dallo Stato membro di stabilimento agli Stati membri che concedono la franchigia, distinguendo previa notifica, conferma del numero identificativo, superamento della soglia di 100 000 EUR e inadempimenti.
  • Allegato III: specifica i dati da trasmettere agli Stati membri di stabilimento dagli Stati membri di franchigia, distinguendo notifica iniziale, perdita del diritto alla franchigia e cessazione del regime nello Stato membro interessato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 1° gennaio 2025. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizioni essenziali

L’articolo 1 definisce il "regime speciale" come il regime di franchigia per le piccole imprese di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE; distingue poi tra "Stato membro di franchigia" e "Stato membro di stabilimento".

Funzionalità delle interfacce elettroniche nazionali

L’articolo 2 impone che l’interfaccia elettronica dello Stato membro di stabilimento consenta di registrare la previa notifica, i relativi aggiornamenti e le informazioni sul valore delle cessioni di beni e prestazioni di servizi necessarie per beneficiare del regime speciale in un altro Stato membro, nonché le modifiche alle informazioni da comunicare ai sensi della direttiva 2006/112/CE.

Accesso automatizzato alle informazioni

L’articolo 3 prevede che lo Stato membro di stabilimento consenta alle autorità competenti degli altri Stati membri l’accesso automatizzato, tramite rete CCN/CSI o rete/sistema sicuro analogo, alle informazioni archiviate ai fini del regime speciale: identificazione del soggetto passivo, dati anagrafici e giuridici, Stato di stabilimento, Stati in cui si applica la franchigia, date di inizio e cessazione, valori delle operazioni, superamento delle soglie e cessazioni del regime.

Trasmissione delle informazioni sugli atti nazionali e sui flussi tra Stati membri

L’articolo 4 disciplina: (i) la trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni di cui all’allegato I e dei relativi aggiornamenti tramite il portale web della Commissione; (ii) la trasmissione, dallo Stato membro di stabilimento agli Stati membri di franchigia, delle informazioni elencate nell’allegato II tramite messaggio elettronico comune, entro 15 giorni lavorativi dalla disponibilità dei dati; (iii) la trasmissione inversa, dallo Stato membro di franchigia allo Stato membro di stabilimento, delle informazioni dell’allegato III, anch’essa via rete sicura e con termine di 15 giorni lavorativi nei casi previsti.

Termini, contenuti minimi e casi di comunicazione

Sono previsti obblighi informativi specifici per: previa notifica o aggiornamento della notifica; attribuzione e conferma del numero identificativo; superamento della soglia di 100 000 EUR di volume d’affari annuo nell’Unione; inadempimento degli obblighi di comunicazione; cessazione del diritto alla franchigia; cessazione volontaria del regime; cessazione dell’attività. Gli allegati II e III dettagliano i dati da trasmettere e, per alcune voci, indicano espressamente informazioni opzionali.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2025. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieivacooperazione amministrativascambio di informazionipiccole impresefrode fiscale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.