Regolamento (UE) 2021/2005
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005 della Commissione del 16 novembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, che contiene le tabelle di corrispondenza tra i rating delle ECAI e le classi di merito di credito previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. L'intervento si rende necessario per riflettere nuove registrazioni e cancellazioni di agenzie di rating, nonché modifiche alle scale di rating di alcune ECAI già incluse. Il nuovo allegato sostituisce integralmente il precedente e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica le tabelle di corrispondenza tra i rating ECAI e le classi di merito di credito ai fini del metodo standardizzato per il rischio di credito ex regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e, indirettamente, agli enti creditizi e agli altri soggetti che utilizzano le classi di merito di credito del regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo dei requisiti prudenziali. Ha portata generale nell'Unione e riguarda l'aggiornamento dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. Non disciplina esclusioni soggettive generali, ma aggiorna le corrispondenze per ECAI nuove, depennate o con scale di rating modificate.
Modifica delle tabelle di corrispondenza ECAI e classi di merito di credito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005 interviene sul sistema delle corrispondenze tra i rating assegnati dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e le classi di merito di credito rilevanti ai fini prudenziali. L'obiettivo è mantenere aggiornato l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, in coerenza con l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il fatto che, dopo le ultime modifiche apportate nel 2019 al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, sono cambiati alcuni fattori quantitativi e qualitativi su cui si fondano talune valutazioni del merito di credito. Inoltre, alcune ECAI hanno ampliato l'attività a nuovi segmenti di mercato, con l'introduzione di nuove scale e nuovi tipi di rating. Il regolamento tiene conto anche di due nuove registrazioni di agenzie ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, della cancellazione di altre due ECAI e della modifica dei simboli di rating operata da un'ulteriore ECAI già inclusa nel sistema.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le ECAI i cui rating sono utilizzati nel quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 per attribuire le esposizioni alle classi di merito di credito. L'effetto pratico si estende agli enti che applicano tali corrispondenze nel calcolo dei requisiti prudenziali per il rischio di credito. L'ambito territoriale è quello dell'Unione europea e l'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 stabilisce che l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. Tale allegato riporta, per ciascuna ECAI elencata, le scale di rating e l'associazione alle classi di merito di credito da 1 a 6. Il testo dell'allegato riflette quindi l'aggiornamento delle corrispondenze per numerose agenzie, incluse quelle di nuova registrazione, quelle già presenti ma con scala modificata e quelle per le quali la corrispondenza viene eliminata per effetto della cancellazione dal registro.
Base normativa e iter di adozione
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 136, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. La predisposizione tecnica dell'atto è avvenuta su proposta congiunta dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. La Commissione segnala inoltre che le autorità europee di vigilanza hanno svolto consultazioni pubbliche e acquisito il parere dei rispettivi gruppi delle parti interessate.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle corrispondenze ECAI
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 è sostituito integralmente per aggiornare le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013.
Motivi dell'intervento normativo
La Commissione evidenzia che, dopo le precedenti modifiche del 2019, sono mutati i fattori quantitativi e qualitativi alla base di alcune valutazioni; alcune ECAI hanno esteso le proprie valutazioni a nuovi segmenti di mercato; due ulteriori agenzie sono state registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009; due ECAI sono state depennate; un'ECAI ha modificato i simboli delle categorie di rating.
Nuove ECAI, ECAI depennate e modifica dei simboli
Il regolamento adegua le corrispondenze per le ECAI di nuova registrazione, elimina quelle relative alle ECAI depennate e aggiorna le corrispondenze per l'ECAI che ha cambiato i simboli delle proprie scale di rating, in coerenza con l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Base procedurale e consultazioni
L'atto è adottato sulla base di progetti di norme tecniche di attuazione presentati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA. Le autorità europee di vigilanza hanno svolto consultazioni pubbliche, analisi costi-benefici e hanno sentito i rispettivi gruppi delle parti interessate dei settori bancario, degli strumenti finanziari e dell'assicurazione/riassicurazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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