Cassazione Penale, Sentenza n. 24737/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di primo grado per truffa aggravata ai danni di una compagnia di assicurazioni, contestata per avere simulato un falso sinistro al fine di ottenere un indennizzo. In cassazione gli imputati hanno dedotto, con un motivo comune, violazione di legge e vizio di motivazione sulla tempestività della querela: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto decorrere il termine dalla relazione peritale integrativa depositata il 14 marzo 2018, mentre la conoscenza del fatto da parte della persona giuridica offesa sarebbe già stata piena e certa sulla base della prima relazione investigativa del 12 marzo 2018, sicché la querela presentata il 18 giugno 2018 sarebbe tardiva. Nel solo interesse di uno dei ricorrenti sono stati poi dedotti: a) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenendo non provato il concorso morale nel reato e contestando la valorizzazione di dati indiziari (mancata sottoscrizione del modulo CID, dichiarazioni rese all'accertatrice, orario del sinistro, modalità di riparazione del motociclo, tabulati telefonici, dichiarazioni del coimputato e indicazione della persona intervenuta sul luogo del sinistro); b) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle pene sostitutive, sostenendo che la Corte d'appello si sarebbe limitata a recepire la decisione di primo grado senza considerare le deduzioni difensive sull'irrilevanza del precedente penale e della modalità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il motivo sulla tempestività della querela non consentito, perché la questione non era stata devoluta con l'appello dagli imputati ma solo da un coimputato non ricorrente, e perché il rilievo presupponeva accertamenti di fatto sulla data di consegna della relazione investigativa alla compagnia assicuratrice, non effettuabili in sede di legittimità. Ha ritenuto non consentito anche il motivo sull'elemento soggettivo, poiché l'atto di appello non aveva specificamente censurato il concorso morale sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, limitandosi a contestare in generale la prova del fatto storico. Il motivo sulle pene sostitutive è stato giudicato manifestamente infondato: la richiesta in appello era stata formulata senza specifiche argomentazioni, e la Corte territoriale aveva comunque espresso una prognosi negativa motivata con riferimento a personalità dell'imputato, modalità del fatto e precedente penale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. È stata inoltre rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, perché non comparsa all'udienza e presente solo con memoria e nota spese.
Norme richiamate
art. 597, comma 5, c.p.p.
non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
La sostituzione della pena detentiva breve non può essere disposta d'ufficio in appello se non è stata formulata una specifica e motivata richiesta nell'atto di gravame; la norma, essendo eccezionale e derogatoria al principio devolutivo, non consente ampliamenti impliciti del thema decidendum.
art. 620 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità in cassazione comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende secondo la disciplina codicistica applicata dalla Corte.
Massime di principio
- La questione sulla tempestività della querela non può essere esaminata in cassazione quando non sia stata specificamente devoluta al giudice di appello dalla parte ricorrente; inoltre, se la censura richiede un accertamento fattuale non compiuto nei gradi di merito, essa è inammissibile in sede di legittimità.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in critica alla motivazione una questione che presuppone una diversa ricostruzione del fatto o nuovi accertamenti istruttori, specie quando il punto non sia stato sottoposto al giudice di merito.
- La contestazione del concorso morale richiede che la relativa doglianza sia stata specificamente prospettata in appello; una generica critica alla prova del fatto storico non devolve al giudice d'appello il tema del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.
- La richiesta di pene sostitutive delle pene detentive brevi deve essere specifica e motivata già nell'atto di appello; in difetto, la domanda è inammissibile ab origine e il giudice non è tenuto a disporre la sostituzione d'ufficio.
- Il diniego delle pene sostitutive è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza in modo non esclusivo ma complessivo personalità dell'imputato, modalità del fatto e precedenti penali, senza ridurre la decisione al solo precedente.
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