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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20272/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di servizi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tra una condòmina e la società gestore del servizio idrico, nel quale la prima aveva impugnato in appello la decisione del Giudice di pace di Cagliari. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto quattro censure: (1) nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione del modello decisorio previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.; (2) nullità della sentenza e/o del procedimento per non avere rilevato il difetto di legittimazione passiva della singola condòmina; (3) violazione dell'art. 102 c.p.c.; (4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tuttavia il ricorso non conteneva, secondo la Corte, una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali e, soprattutto, non indicava in modo specifico il contenuto del devolutum al giudice d'appello, cioè i motivi dell'atto di gravame, limitandosi a un sintetico richiamo delle difese in appello senza rendere intelligibile quali fossero le censure effettivamente proposte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non esponeva in modo chiaro e specifico i fatti essenziali e non ricostruiva adeguatamente la sequenza processuale, soprattutto con riferimento ai motivi dell'appello. Di conseguenza ha dichiarato assorbite le altre questioni. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare nullità della sentenza e/o del procedimento; la Corte non entra nel merito delle censure perché il ricorso è inammissibile per difetto di specificità/esposizione dei fatti.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    "la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso"

    Richiede un'esposizione chiara, specifica e autosufficiente dei fatti di causa, comprensiva della ricostruzione della sequenza processuale e del contenuto dei motivi di appello, così da consentire alla Corte di comprendere pienamente il significato delle censure.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso come modello decisorio asseritamente violato; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe ogni altra questione a seguito dell'inammissibilità.

  • art. 102 c.p.c.

    È invocato come motivo di ricorso in relazione al litisconsorzio/partecipazione necessaria; la questione resta assorbita.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione; anche tale censura resta assorbita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    Costituisce il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una chiara e specifica esposizione dei fatti di causa e della precedente sequenza processuale, non essendo sufficiente un resoconto generico o meramente riassuntivo.
  • Il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. impone che il ricorso renda intelligibile il contenuto del devolutum al giudice di appello, indicando in modo preciso i motivi del gravame che si assumono erroneamente esaminati o non esaminati.
  • Se il ricorso non consente di comprendere quali fossero i motivi dell'appello e la loro articolazione in fatto e in diritto, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito o di nullità dedotti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori censure e può giustificare la compensazione delle spese, oltre all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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