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Ordinanza

Ordinanza n. 4687/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2025, con il quale sono stati approvati gli esiti dell’attività di valutazione tecnico-economica svolta dalla Commissione di Esperti e la graduatoria predisposta dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (C.S.E.A.), ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 9, dell’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa “Mission Innovation 2.0”, approvato con decreto direttoriale n. 132 del 3 marzo 2025 (anche denominato “Avviso pubblico del 18.11.2025 per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa Mission Innovation 2.0”), nella parte in cui la proposta “GEMSTAR – Tecnologia innovativa per la produzione di energia dalle correnti di marea Codice Progetto - MI_RNP_00305” delle ricorrenti è stata inserita nell’elenco delle domande escluse dal finanziamento; - ove e per quanto di ragione e in parte qua laddove non ha ritenuto ammissibile la domanda delle ricorrenti; - ove e per quanto di ragione dell’elenco di cui all’Allegato 2 al decreto direttoriale del 18 novembre 2025, nella parte in cui la proposta di progetto delle ricorrenti ha ottenuto all’esito della valutazione tecnico-economica un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall’art. 11, commi 5 e 10 dell’Avviso di cui al superiore punto a) per uno o più criteri ivi previsti e non è stata ritenuta ammissibile al finanziamento; - ove e per quanto di ragione della Valutazione “Fase tecnico-economica” della domanda di contributo (MI_RNP_00305) presentata dalle ricorrenti e compiuta dalla Commissione nominata dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, soggetto gestore delle attività di verifica del bando, e sottoscritto dai membri della Commissione, quale atto presupposto del sopra indicato Decreto Direttoriale che ha escluso la prefata domanda dai progetti ammessi a finanziamento; - ove e per quanto di ragione dell’art. 11, comma 4, lettere da a) ad f), dell’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa “Mission Innovation 2.0”, laddove, per ciascun sub-criterio di valutazione tecnico economica non ha previsto l’attribuzione di uno specifico peso; - ove e per quanto di ragione della nota prot. n. 60483 del 13 novembre 2025, acquisita al protocollo MASE DGPIF in data 14 novembre 2025 con il n. 214525 con la quale sono stati resi noti gli esiti dell’attività di verifica svolta dalla Commissione di esperti in relazione alla fase di valutazione tecnico-economica prevista dall’art. 11, comma 1, lettera b) dell’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa “Mission Innovation 2.0”; - ove e per quanto di ragione, della nota prot. n. 156836 del 25 agosto 2025 della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, in merito alle competenze ed esperienze specifiche richieste in relazione alle attività previste e alla complessità e specificità dei temi trattati, nonché delle valutazioni in relazione al numero di Commissioni necessarie, al numero degli esperti e alle modalità di individuazione degli stessi, secondo la procedura interna richiamata nella suddetta nota; - dei verbali, degli atti istruttori, preparatori e propedeutici al provvedimento finale di esclusione della domanda delle ricorrenti, di estremi e contenuto ignoti; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonché interlocutoria, a quelli indicati nei superiori punti, ivi compresi, ove adottati medio tempore, la graduatoria finale e gli atti di ammissione ai finanziamenti e le richieste di formale accettazione da parte dei soggetti beneficiari riferite alle 11 (undici) proposte di ammissione collocatesi nella graduatoria della Commissione di valutazione approvata con Decreto direttoriale del 18 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2025, tra quelle considerate ammesse e finanziabili, di estremi e contenuto ignoti, con espressa riserva di motivi aggiunti; - di ogni altro atto consequenziale alle richieste di accesso agli atti inviate dalle ricorrenti che non sono state accolte e/o accolte solo parzialmente, e comunque connesso alle richieste delle istanti volte a conoscere gli esiti della procedura valutativa; nonchè per l’accertamento del diritto delle ricorrenti a vedere la propria domanda “GEMSTAR – Tecnologia innovativa per la produzione di energia dalle correnti di marea Codice Progetto - MI_RNP_00305” inserita nell’elenco delle domande ammesse a finanziamento.

Giustizia amministrativa202602074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal finanziamento di un progetto di ricerca e innovazione nell’ambito dell’iniziativa Mission Innovation 2.0, con impugnazione della graduatoria, della valutazione tecnico-economica e degli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha approvato gli esiti della valutazione tecnico-economica e la graduatoria relativa a un avviso pubblico per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nel settore delle fonti rinnovabili non programmabili. Hanno contestato, in particolare, l’esclusione della propria proposta dal finanziamento, il punteggio attribuito dalla Commissione di esperti, la mancata indicazione di uno specifico peso per ciascun sub-criterio di valutazione, gli atti istruttori e le modalità di individuazione e organizzazione delle Commissioni e degli esperti. È stata inoltre proposta domanda cautelare e chiesto l’accertamento del diritto all’inserimento della proposta tra quelle ammesse a finanziamento. Il TAR ha rilevato d’ufficio che il ricorso, per la parte diretta contro il Ministero, era stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione mediante PEC, anziché presso la competente Avvocatura dello Stato, nonostante il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura e la mancata costituzione del Ministero.

La decisione

Il TAR non ha esaminato né la ricevibilità del ricorso né i motivi relativi alla valutazione tecnico-economica e all’esclusione dal finanziamento. Ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso al Ministero, eseguita presso la sede dell’amministrazione anziché presso la competente Avvocatura dello Stato, e ha ordinato alle ricorrenti di rinnovare la notificazione entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, depositando la prova della rinnovazione entro i successivi 10 giorni, anch’essi perentori. Ha precisato che, alla luce della riformulazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, il giudice non deve più verificare se l’errore notificatorio sia imputabile al notificante: la rinnovazione è autorizzabile anche quando la nullità dipenda da causa imputabile alla parte, allo scopo di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Il mancato perfezionamento della rinnovazione comporterà l’improcedibilità del ricorso. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026; è rimasta impregiudicata la successiva valutazione sulla ricevibilità del ricorso, eccepita da una controinteressata. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione del carattere interlocutorio dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

    Gli atti introduttivi dei giudizi diretti contro un’amministrazione dello Stato soggetta al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato devono essere notificati presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità, salvo sanatoria per costituzione spontanea dell’amministrazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La notificazione nulla può essere rinnovata senza che il giudice debba accertare l’imputabilità o meno dell’errore al notificante; la rinnovazione è idonea a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda anche quando la nullità dipenda da causa imputabile alla parte.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    Ha determinato la riformulazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., eliminando il limite che consentiva la rinnovazione della notificazione nulla soltanto quando l’esito negativo fosse dipeso da causa non imputabile al notificante.

Massime di principio

  • La notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio amministrativo nei confronti di un’amministrazione dello Stato soggetta al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato deve essere eseguita presso la competente Avvocatura distrettuale; la notificazione presso la sede reale dell’amministrazione è nulla, salvo sanatoria per costituzione spontanea dell’amministrazione.
  • In presenza di una notificazione nulla dell’atto introduttivo, il giudice deve autorizzarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. senza verificare se l’errore sia imputabile o meno al notificante, poiché la disciplina vigente mira a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda anche in caso di errore colpevole.
  • Se la parte non provvede alla rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice, con il successivo deposito della relativa prova nel termine stabilito, il ricorso è improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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