Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14018/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (i) nullità della sentenza per presunto difetto di motivazione e mancata valutazione di eccezioni sollevate dalla ricorrente; (ii) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell'Agente della riscossione (contestata legittimazione dell'avvocato del libero foro a costituire ADER davanti alle commissioni tributarie senza la delibera prevista dal r.d. n. 1611/1933); (iii) errata interpretazione ed applicazione dell'art. 20 della L. 44/1999 (normativa antiusura) da parte della CTR: la ricorrente contestava che le proroghe e le sospensioni disposte a suo favore (prove prefettizie e, poi, provvedimento del Procuratore della Repubblica) dal 2006 al 2016 avrebbero reso inesigibili i tributi ricadenti nel periodo di proroga, con conseguente illegittimità della cartella e dell'intimazione di pagamento, dell'applicazione delle sanzioni (art. 20, comma 7-ter) e degli interessi di mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi e ha accolto il terzo nei termini indicati in motivazione. In particolare la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente verificato se la cartella di pagamento notificata (5.7.2013) e l'intimazione (1.9.2014) riguardassero tributi il cui versamento era stato prorogato ai sensi dell'art. 20, comma 2, L. 44/1999 per effetto dei provvedimenti favorevoli del Procuratore della Repubblica e dei provvedimenti prefettizi. La Corte ha affermato principi di diritto: la proroga dei termini prevista dal comma 2 incide sul processo di cognizione (quindi anche sul giudizio tributario) e le misure hanno efficacia retroattiva con conseguenze sul titolo per la riscossione (ruolo), sulle sanzioni e sugli interessi maturati nel periodo sospeso. Per questi motivi la sentenza della CTR è stata cassata - per la parte relativa alla legittimità dell'intimazione e alla conferma delle sanzioni e della relativa indagine sui periodi sospesi - e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione per nuovo esame e per la determinazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20

    commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7-bis, 7-ter

    La Corte ha interpretato che: la proroga dei termini fiscali (comma 2) incide sul processo di cognizione (quindi anche sul giudizio tributario) e ha efficacia retroattiva; la sospensione prevista dal comma 4 incide specificamente sulle procedure esecutive; il provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica (commi 7 e 7-bis) ha rilievo vincolante nei confronti del giudice dell'esecuzione e influenza l'ambito di applicazione delle sospensioni/proroghe.

  • Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 193, art. 1, comma 8 (conv. L. 225/2016)

    Consente all'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro; la Corte ha precisato che la scelta di avvalersi di avvocati del libero foro non richiede sempre la delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933, salvo che la convenzione riservi espressamente la trattazione all'Avvocatura dello Stato e questa sia disponibile.

  • Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4

    La delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, è necessaria solo quando la convenzione riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato e l'ente intende non avvalersene; non è dunque sempre richiesta per il patrocinio di avvocati del libero foro.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 11 e 12

    art. 11, comma 2; art. 12, comma 1

    Norme che disciplinano la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia e dell'agente della riscossione davanti alle commissioni tributarie; la Corte, alla luce delle Sezioni Unite, ha ritenuto compatibile l'iscrizione e la costituzione di ADER mediante avvocati del libero foro secondo i criteri normativi e convenzionali vigenti.

  • Legge 24 marzo 2012, n. 3 (novellazione art. 20 L. 44/1999)

    art. 2 che ha modificato art. 20 (introduzione commi 7, 7-bis e 7-ter)

    Ha attribuito al Procuratore della Repubblica il provvedimento favorevole che fa decorrere l'effetto delle sospensioni/proroghe; la Corte ha richiamato la prassi giurisprudenziale e costituzionale che ne ha precisato la portata.

Massime di principio

  • Se è stato adottato un provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 20 L.44/1999, le proroghe/sospensioni incidono anche sui processi di cognizione (quindi sulle controversie tributarie) e vanno verificate in merito alla portata temporale e ai tributi interessati.
  • La proroga dei termini fiscali prevista dall'art. 20, comma 2, ha efficacia retroattiva: se riguarda tributi già iscritti a ruolo il ruolo può perdere titolo e le sanzioni e gli interessi maturati nel periodo sospeso non sono dovuti; se il contribuente ha già pagato, potrà chiedere il rimborso delle somme indebitamente riscosse.
  • La sospensione prevista dal comma 4 dell'art. 20 riguarda specificamente le procedure esecutive (rilascio immobili, esecuzioni mobiliari/immobiliari) e non deve essere confusa con la proroga dei termini fiscali (comma 2) che incide sul giudizio di cognizione.
  • Il provvedimento del Procuratore della Repubblica (commi 7 e 7-bis) ha rilievo vincolante rispetto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la sospensione/proroga; tuttavia il giudice civile/tributario deve verificare se l'atto impugnato si riferisce effettivamente a tributi o ad atti compresi nella misura sospensiva/prorogativa.
  • Quanto alla rappresentanza processuale di ADER, l'ente può avvalersi di avvocati del libero foro senza sempre dover allegare la delibera prevista dal r.d. 1611/1933, salvo che la convenzione con l'Avvocatura dello Stato riservi espressamente la trattazione e l'Avvocatura sia disponibile: verificare sempre le specifiche previsioni convenzionali.
  • In casi analoghi il giudice deve compiere un accertamento concreto e documentale per stabilire se la cartella/ruolo e l'intimazione si riferiscano a periodi coperti dalla proroga; in caso positivo vanno esclusi sanzioni e interessi relativi al periodo sospeso e valutata l'eventuale riduzione o annullamento del carico.
  • Se il contribuente ha già pagato tributi riferibili al periodo di proroga, ha diritto al rimborso delle somme non dovute; se i tributi non sono ancora iscritti a ruolo, non si devono applicare sanzioni e interessi per il periodo prorogato, salvo che dopo la scadenza della proroga il tributo non venga regolarmente iscritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.