Sentenza n. 4114/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 2808/2025 emessa in data 17 giugno 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.939,39, oltre interessi, per ferie maturate e non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2808/2025 del Tribunale di Milano, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere euro 3.939,39, oltre interessi dal dovuto al saldo, quale indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, durante i quali aveva prestato servizio come docente a tempo determinato. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare né la mancata esecuzione della sentenza né il suo passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari al pagamento, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità degli importi, una condanna avrebbe potuto avere soltanto carattere simbolico e sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi ai quali l'amministrazione deve conformarsi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di condanna è stata respinta perché, considerata l'esiguità delle somme dovute, una misura non meramente simbolica sarebbe risultata manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è stata ritenuta applicabile quale condizione per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme, in presenza di giudicato e previa notificazione del titolo.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza di condanna passata in giudicato e notificata all'amministrazione legittima il creditore a proporre ricorso per l'ottemperanza, quando risultino soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale sull'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile decorso del termine, per determinare il dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività assegnatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.
- La condanna prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell'esiguità dell'importo oggetto dell'ottemperanza, essa avrebbe consistenza soltanto simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.
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