Sentenza del 06/06/2018 n. 1810 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Triangolazione comunitaria - Non imponibilità - Prova - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prova del trasporto intracomunitario è stata ritenuta insufficiente. Le CMR prive di elementi idonei a comprovare l’effettiva consegna dei beni all’estero non dimostrano l’uscita fisica della merce dal territorio nazionale. Di conseguenza, non sono risultati integrati i presupposti sostanziali per applicare il regime di non imponibilità IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una triangolazione comunitaria e la possibilità di applicare la non imponibilità IVA. Il contribuente doveva dimostrare non solo il trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario, ma anche che i beni fossero stati effettivamente spediti o trasportati in un altro Stato membro e che avessero lasciato fisicamente il territorio nazionale. A tal fine erano state prodotte lettere di vettura internazionali (CMR), che tuttavia indicavano come destinazione località estere ma riportavano sempre il contribuente quale destinatario e non recavano il timbro e la firma del destinatario, né il giorno e il luogo di consegna.
Norme richiamate
L'onere della prova incombe su chi vuol far valere un diritto in giudizio.
L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla non imponibilità IVA grava sul contribuente che invoca tale regime. Deve quindi dimostrare l’effettivo trasporto o la spedizione dei beni in un altro Stato membro e la loro uscita fisica dal territorio nazionale.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie non basta indicare una destinazione estera: occorre provare concretamente che i beni abbiano lasciato il territorio nazionale.
- L’onere della prova grava sul contribuente che applica la non imponibilità, il quale deve conservare documentazione coerente, completa e verificabile.
- Le lettere di vettura CMR sono più idonee a dimostrare il trasporto intracomunitario se riportano dati completi sul vettore, sul destinatario effettivo, sul luogo e sulla data di consegna, oltre a timbro e firma del destinatario.
- Documenti formalmente indicanti una destinazione estera possono essere insufficienti se presentano anomalie, come l’indicazione del cedente quale destinatario o l’assenza della conferma di consegna.
- In caso di triangolazione comunitaria, la documentazione deve consentire di ricostruire senza ambiguità il percorso dei beni e l’effettivo arrivo nello Stato membro di destinazione.
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