Cassazione Civile, Ordinanza n. 23462/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio un Comune chiedendo il risarcimento dei danni personali riportati a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva a piedi un marciapiede cittadino caratterizzato, secondo la sua prospettazione, da una grave sconnessione del manto pedonale. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova del nesso causale tra il dissesto stradale e le lesioni. In appello il rigetto era stato confermato: la corte territoriale aveva ritenuto che la condotta del danneggiato avesse interrotto il nesso eziologico, poiché le sconnessioni erano molteplici e visibili in piena luce diurna, quindi percepibili con una minima attenzione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice si sarebbe limitato a un richiamo alla sentenza di primo grado senza confutare le censure di appello; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che la condotta della vittima non potesse integrare caso fortuito, difettando i requisiti della prevedibilità e prevenibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura di motivazione apparente era costruita mediante confronto con i motivi di appello e non per intrinseca incomprensibilità della ratio decidendi; inoltre ha affermato che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice di appello richiama gli elementi essenziali della decisione di primo grado e si fa comunque carico di confutare le doglianze. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva posto a base della decisione l'interruzione del nesso causale da parte della condotta del danneggiato, valorizzando la visibilità del dissesto e la piena percepibilità del pericolo con minima attenzione; la censura, oltre a non centrare tale argomento decisivo, investiva profili di fatto non scrutinabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia non è configurabile quando il danneggiato, con una condotta incidentale e decisiva, interrompa il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso; la percepibilità del pericolo incide sulla valutazione della condotta del danneggiato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente va valutata in relazione all'effettiva intelligibilità della ratio decidendi, non mediante mera comparazione con le doglianze di appello.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e restare nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando il giudice di secondo grado richiama la decisione di primo grado in modo essenziale e, soprattutto, affronta le censure formulate con l'impugnazione.
- La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo se la motivazione sia intrinsecamente incomprensibile o non consenta di individuare la ratio decidendi; non basta il raffronto con il contenuto dei motivi di gravame.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nelle controversie ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può interrompere il nesso causale quando il pericolo fosse chiaramente percepibile con l'ordinaria attenzione richiesta dalle circostanze concrete.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, se la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
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