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Sentenza

Sentenza n. 4778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del titolo paesaggistico relativo a un’istanza di condono edilizio per un’abitazione realizzata in area sottoposta a vincoli paesaggistici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale del titolo paesaggistico connesso a una domanda di condono edilizio. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il preavviso di rigetto si sarebbe limitato a richiamare le norme del PPTR senza esplicitare le concrete ragioni di incompatibilità paesaggistica, poi sviluppate soltanto nel provvedimento definitivo, così impedendo la presentazione di osservazioni mirate. Ha inoltre dedotto la violazione del giudicato formatosi su precedenti pronunce riguardanti il Torrente Martano, sostenendo che fosse stato qualificato come mero fosso, privo della rilevanza idraulica necessaria per determinare il vincolo ostativo. Ha lamentato, ancora, il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il Comune avrebbe utilizzato formule generiche riferite alla trasformazione del paesaggio, alla frammentazione delle trame agrarie e al consumo di suolo, senza descrivere adeguatamente il manufatto, il contesto concreto e l’effettivo impatto dell’opera. L’appellante ha infine contestato l’erronea rappresentazione dello stato dei luoghi e l’omessa verificazione richiesta, sostenendo che l’immobile fosse di modeste dimensioni, inserito in un’area già antropizzata, priva di ulivi secolari e di rischio idraulico, e che il Martano fosse un semplice fosso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il Torrente Martano rientri tra le acque pubbliche e che trovi applicazione il regime di tutela derivante dal d.l. 312/1985, poi trasfuso nell’art. 142 del d.lgs. 42/2004, relativo ai fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi pubblici, con fascia di tutela di 150 metri. Ha rilevato che il PPTR, tramite la scheda PAE0017 e l’art. 46, comma 2, lett. a.1), delle relative NTA, vieta la realizzazione di nuove opere edilizie, salvo quelle strettamente funzionali alla tutela del corso d’acqua e alla funzionalità ecologica. Il diniego, tuttavia, non si è fondato sulla mera esistenza del vincolo, ma ha considerato il complesso dei vincoli paesaggistici gravanti sull’area, inclusi i paesaggi rurali, il Parco Agricolo Multifunzionale della Valle dei Trulli e i coni visuali, esplicitando il contrasto dell’opera con la piana degli ulivi secolari, con la continuità delle trame agrarie e con l’assetto ecologico e paesaggistico del territorio. La motivazione è stata quindi ritenuta concreta e adeguata. La presenza di altre abitazioni è stata giudicata irrilevante, non potendo precedenti abusi giustificare ulteriori trasformazioni, ed è stata comunque smentita dalla documentazione fotografica, dalla quale risultava che il manufatto costituiva l’unica abitazione nell’ampia area ed era immerso nella macchia mediterranea. La preesistenza dell’opera rispetto al vincolo sopravvenuto non imponeva il rilascio del titolo, poiché l’Amministrazione aveva effettuato una specifica ponderazione tra l’interesse pubblico paesaggistico e gli interessi privatistici del richiedente. Non è stata ravvisata violazione del giudicato: le precedenti sentenze riguardavano soltanto la riconducibilità del Martano agli elementi idrografici contemplati dalla legge regionale n. 56/1980 e non avevano escluso la natura di acqua pubblica del corso d’acqua, né impedivano il riesercizio del potere sulla base di una motivazione rinnovata e riferita al complesso dei vincoli. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso aveva già indicato il contrasto dell’opera con l’art. 46 delle NTA del PPTR e con le componenti culturali e insediative dell’area. Il provvedimento finale poteva precisare e sviluppare tali ragioni senza dover coincidere integralmente con il preavviso, purché ne mantenesse il contenuto sostanziale. Le spese dell’appello sono state compensate per la complessità e la durata del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 586 c.p.c.

    Richiamato quale base del decreto di trasferimento mediante il quale l’appellante aveva acquistato l’immobile.

  • l. 47/1985

    Richiamata quale disciplina della domanda di condono edilizio relativa all’immobile.

  • art. 51, comma 2, lett. h), l.r. 56/1980

    assoluta inedificabilità a distanza inferiore a m. 200 dagli elementi morfologici costituenti l’idrografia superficiale (laghi, lame, fiumi, gravine, ecc)

    Richiamata nel precedente diniego comunale quale disciplina regionale ostativa alla condonabilità dell’immobile.

  • d.l. 312/1985, conv. in l. 431/1985

    Il regime vincolistico previsto dal decreto, c.d. legge Galasso, è applicabile ai fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e alle relative fasce di tutela.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici ... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

    Sottopone a tutela paesaggistica le categorie di acque pubbliche indicate dalla norma e le relative fasce di 150 metri; il Consiglio di Stato ha ritenuto il Torrente Martano ricompreso in tale regime.

  • art. 143, comma 1, lett. e), d.lgs. 42/2004

    Richiamato per la presenza nell’area di ulteriori contesti paesaggistici, quali i paesaggi rurali.

  • art. 46, comma 2, lett. a.1), NTA del PPTR

    vieta la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d’acqua e alla funzionalità ecologica

    La disposizione è stata ritenuta parametro ostativo alla realizzazione dell’opera e coerente con il diniego paesaggistico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non richiede che il preavviso di rigetto e il provvedimento finale abbiano contenuto identico o una corrispondenza analitica; è sufficiente che le ragioni sostanziali del diniego finale siano riconducibili allo schema delineato nel preavviso, potendo il provvedimento conclusivo precisarle e svilupparle.

Massime di principio

  • La tutela paesaggistica prevista per fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici dall’art. 142 del d.lgs. 42/2004 si applica quando il corso d’acqua rientra nelle categorie normativamente individuate, anche se precedenti pronunce abbiano escluso la sua riconducibilità a una diversa fattispecie di vincolo prevista dalla legislazione regionale.
  • In sede di valutazione paesaggistica di un’opera preesistente alla sopravvenienza del vincolo, l’amministrazione non può limitarsi alla mera presa d’atto del vincolo, ma deve valutare concretamente l’opera, il contesto e l’incidenza sui valori paesaggistici; il diniego è legittimo quando esplicita il contrasto dell’intervento con il complesso delle prescrizioni e dei contesti paesaggistici presenti nell’area.
  • La preesistenza dell’opera rispetto al vincolo paesaggistico non attribuisce automaticamente il diritto al rilascio del titolo in sanatoria o del titolo paesaggistico, poiché l’amministrazione deve ponderare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio rispetto agli interessi privatistici del richiedente.
  • Ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, non è necessaria l’identità testuale tra preavviso di rigetto e provvedimento finale né l’anticipazione analitica di ogni argomento motivazionale; il provvedimento conclusivo può precisare e sviluppare le ragioni già sostanzialmente comunicate, purché non introduca motivi ostativi radicalmente nuovi.
  • La preesistenza di altri abusi edilizi o di ulteriori abitazioni nell’area non costituisce, di per sé, una ragione per autorizzare o condonare un nuovo intervento quando questo comporti un’ulteriore compromissione dei valori paesaggistici tutelati.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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