Sentenza n. 3343/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - della nota prot. n.-OMISSIS- del 28 novembre 2025 emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dal ricorrente in data 26 novembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte ad ordinare all’Università degli Studi della Campania di riesaminare l’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando funditus la situazione esistenziale del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E/O PREVIO RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 267 TFUE ALLA CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.264, dell’Allegato 3 (punti 9–12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell’Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono – neppure in via residuale o derogatoria – la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento presso l'Università resistente per gravi motivi di salute ai sensi dell'art. 9 r.d. n. 1269/1938
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di trasferimento straordinario e soprannumerario, deducendo: incompetenza del dirigente della Divisione Gestione Carriere Studenti, sul presupposto che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Rettore ai sensi dell'art. 9 r.d. n. 1269/1938; violazione della normativa di settore, difetto di motivazione e mancata considerazione della sua situazione personale e sanitaria; violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa osservanza del contraddittorio procedimentale. Il ricorrente ha inoltre chiesto il riesame dell'istanza e prospettato la questione di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. n. 264/1999 e delle disposizioni ministeriali sull'accesso ai corsi di Medicina, nella parte in cui non prevederebbero una possibilità derogatoria di trasferimento per condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di merito, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'iscrizione ad anni successivi al primo nei corsi di Medicina deve avvenire nell'ambito di una procedura comparativa aperta agli interessati, nel rispetto dei posti disponibili annualmente determinati dall'Ateneo. Non sussiste un automatismo tra i posti disponibili al primo anno e quelli per gli anni successivi, né la graduatoria nazionale rileva per i trasferimenti ad anni successivi; l'art. 9 r.d. n. 1269/1938 non può essere applicato in modo da derogare al sistema sopravvenuto dell'accesso programmato. Ha escluso il vizio di incompetenza, affermando che la decisione sulle istanze di trasferimento è attività gestionale spettante alla dirigenza amministrativa e non funzione di indirizzo propria del Rettore; il riferimento storico al Rettore contenuto nell'art. 9 deve essere interpretato evolutivamente alla luce della separazione tra indirizzo e gestione e dell'art. 2 l. n. 240/2010. Ha respinto anche la censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'Amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Ha infine escluso i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità o effettuare il rinvio pregiudiziale UE. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9 r.d. n. 1269/1938
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione, pur formalmente vigente, deve essere interpretata evolutivamente e coordinata con il sistema sopravvenuto dell'accesso programmato; non attribuisce necessariamente al Rettore la competenza gestionale a decidere sulle istanze di trasferimento.
artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. n. 264/1999
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le disposizioni costituiscono, insieme alla disciplina ministeriale attuativa, il quadro normativo dell'accesso programmato ai corsi di Medicina e non impongono una deroga straordinaria ai limiti dei posti disponibili per trasferimenti motivati da situazioni eccezionali.
art. 2 l. n. 240/2010
la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
Attribuisce al direttore generale la gestione complessiva dei servizi e distingue le funzioni gestionali da quelle di indirizzo, iniziativa e coordinamento spettanti al Rettore.
art. 10-bis l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La violazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento quando l'Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 74 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la motivazione mediante richiamo a precedenti conformi nei casi in cui la controversia sia definita secondo un orientamento consolidato.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della sentenza.
art. 88, comma 4, lett. d), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti giurisprudenziali anche con riguardo all'esclusione delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con il diritto UE.
art. 55, comma 10, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la fissazione dell'udienza pubblica per la definizione del giudizio dopo la trattazione della domanda cautelare.
art. 33 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento dell'autonomia universitaria, nel cui quadro opera comunque la separazione tra indirizzo e gestione.
Massime di principio
- Nei corsi universitari a numero programmato, il trasferimento e l'iscrizione ad anni successivi al primo sono subordinati alla disponibilità di posti specificamente determinati dall'Ateneo e, di regola, devono essere valutati nell'ambito di una procedura comparativa aperta agli aspiranti; non sussiste automatismo derivante dai posti disponibili al primo anno o dalla graduatoria nazionale.
- L'art. 9 r.d. n. 1269/1938, pur formalmente vigente, deve essere interpretato sistematicamente alla luce della disciplina sopravvenuta dell'accesso programmato ai corsi di Medicina: non può essere utilizzato per ottenere trasferimenti soprannumerari in deroga ai limiti posti dalla programmazione nazionale, salvo che una deroga sia prevista dal vigente quadro normativo.
- Nell'assetto universitario risultante dalla l. n. 240/2010, la decisione sulle istanze individuali di trasferimento degli studenti costituisce attività di gestione amministrativa e spetta alla dirigenza competente; il riferimento storico al Rettore contenuto nell'art. 9 r.d. n. 1269/1938 non attribuisce oggi, per ciò solo, una competenza gestionale all'organo di governo.
- La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l'annullamento del provvedimento quando l'Amministrazione dimostri che, anche a seguito della partecipazione dell'interessato, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
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