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Ordinanza

Ordinanza n. 432/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 3976/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 3976/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La Regione Siciliana ha proposto appello principale contro la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 3976/2024. La società privata ha proposto appello incidentale. La controversia riguarda concessioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi di gas e idrocarburi, già disciplinate dalla direttiva 94/22/CE. La questione centrale, sostenuta dall'appellante principale e negata dall'appellante incidentale, concerne l'applicabilità a tali concessioni della direttiva 2006/123/UE, cosiddetta direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato interno. Il testo dell'ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di appello né le censure rivolte alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha ritenuto che la causa non fosse matura per la decisione. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando l'acquisizione dalle parti, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, di puntuali elementi difensivi sulla questione preminente dell'applicabilità della direttiva 2006/123/UE alle concessioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi di gas e idrocarburi già disciplinate dalla direttiva 94/22/CE. Non è stata definita la controversia nel merito, né è stata assunta una decisione sull'applicabilità della direttiva. La prosecuzione dell'udienza pubblica sarà fissata con separato decreto presidenziale.

Norme richiamate

  • direttiva 2006/123/UE

    direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/UE, relativa ai servizi nel mercato interno

    La questione della sua applicabilità alle concessioni oggetto del giudizio è stata ritenuta preminente, ma non è stata decisa.

  • direttiva 94/22/CE

    direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, n. 94/22/CE

    È indicata come la disciplina europea già applicabile alle concessioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; il rapporto con la direttiva 2006/123/UE deve essere approfondito mediante l'incombente istruttorio.

Massime di principio

  • Quando una controversia d'appello non è matura per la decisione e presenta una questione europea preminente non sufficientemente chiarita dagli atti, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire dalle parti puntuali elementi difensivi prima della definizione del merito.
  • L'applicabilità della direttiva 2006/123/UE alle concessioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi già disciplinate dalla direttiva 94/22/CE costituisce una questione che, se centrale per la decisione, richiede uno specifico approfondimento nel contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAppelloReti e impianti energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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