Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-615/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 maggio 2020. — UY contro Staatsanwaltschaft Offenburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kehl. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Procedimenti penali per guida di un autoveicolo senza patente – Interdizione alla guida risultante da un precedente decreto penale di cui l’interessato non ha preso conoscenza – Notifica di tale decreto all’interessato esclusivamente presso un domiciliatario obbligatorio – Acquisizione dell’autorità di cosa giudicata – Eventuale negligenza dell’interessato. — Causa C-615/18

Giurisprudenza europea62018CJ0615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un caso di decreto penale tedesco notificato non all’imputato residente in Polonia, ma a un domiciliatario in Germania. Conferma che una simile modalità di notifica può essere compatibile con la direttiva 2012/13, ma solo se l’interessato conserva, dalla effettiva conoscenza, un pieno termine di opposizione e non deve sopportare oneri di diligenza ulteriori. La Corte esclude invece che si possa fondare una nuova condanna penale sulla violazione dell’interdizione alla guida quando il destinatario non aveva ancora ricevuto una comunicazione effettiva del decreto.

Direttiva 2012/13/UE e decreto penale notificato a un domiciliatario: compatibilità con il diritto UE della decorrenza del termine di opposizione e della punibilità per violazione di un’interdizione alla guida ignorata dall’interessato.

La questione giuridica

Se l’articolo 6 della direttiva 2012/13/UE, letto alla luce degli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, osti a una disciplina nazionale che: 1) fa decorrere il termine di opposizione contro un decreto penale di condanna dalla notifica al domiciliatario dell’imputato residente in un altro Stato membro, con acquisizione del giudicato anche se l’imputato non ne ha avuto effettiva conoscenza; 2) consente di perseguire penalmente l’imputato per aver violato l’interdizione alla guida derivante da quel decreto, pur ignorandone l’esistenza al momento della violazione.

Principio di diritto

L’articolo 6 della direttiva 2012/13 non osta a che, per un imputato residente in un altro Stato membro, il termine di due settimane per opporsi a un decreto penale decorra dalla notifica al domiciliatario, purché l’interessato, una volta venutone effettivamente a conoscenza, disponga realmente dell’intero termine di due settimane per opporsi, anche mediante rimessione in termini, senza dover provare di essersi attivato per informarsi presso il domiciliatario, e purché gli effetti del decreto siano sospesi in tale periodo. Lo stesso articolo osta invece a una disciplina che consenta di punire l’imputato per la violazione dell’interdizione alla guida derivante da quel decreto quando, al momento della violazione, egli non ne conosceva ancora il contenuto e non era stato effettivamente informato dalle autorità competenti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 6 direttiva 2012/13/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47

Notifica del decreto penale e interdizione alla guida

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Kehl in un procedimento penale contro UY, cittadino polacco residente in Polonia, perseguito in Germania per guida senza patente dopo un precedente decreto penale che gli aveva imposto un’interdizione alla guida. La questione centrale è la compatibilità con la direttiva 2012/13/UE, in particolare l’articolo 6, della disciplina tedesca che consente la notifica del decreto a un domiciliatario obbligatorio e fa decorrere da tale notifica il termine di opposizione.

Fatti e procedimento principale

UY era stato colpito da un decreto penale dell’Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen che lo condannava a un’ammenda e a un’interdizione alla guida di tre mesi, in relazione a un reato commesso l’11 luglio 2017. Poiché non risiedeva in Germania, gli era stato imposto, ai sensi dell’articolo 132 StPO, di nominare un domiciliatario per le notifiche. Il decreto fu notificato al domiciliatario il 30 agosto 2017; non essendo stata proposta opposizione entro due settimane, esso divenne definitivo il 14 settembre 2017.

Il 14 dicembre 2017 UY fu fermato alla guida di un autocarro in Germania e il pubblico ministero lo perseguì per guida senza patente, ritenendo che avesse violato un’interdizione alla guida ormai passata in giudicato. Il giudice del rinvio dubitava della compatibilità di tale meccanismo con il diritto UE, soprattutto perché UY non aveva avuto effettiva conoscenza del decreto fino al fermo della polizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 6 della direttiva 2012/13, che impone di informare tempestivamente e con dettaglio le persone indagate o imputate sul reato contestato, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. Sono inoltre menzionati i considerando 14, 27 e 41 della direttiva, che collegano la disciplina ai diritti fondamentali della Carta, in particolare all’articolo 47.

Sul piano nazionale, sono richiamati:

  • l’articolo 44 StGB, sull’interdizione alla guida e sui suoi effetti dal passaggio in giudicato;
  • gli articoli 44 e 45 StPO, sulla rimessione in termini;
  • l’articolo 132 StPO, che consente di imporre a chi non risiede in Germania la nomina di un domiciliatario;
  • gli articoli 407 e 410 StPO, relativi al decreto penale di condanna e alla sua opposizione.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Covaci e Tranca, secondo cui la notifica del decreto penale costituisce la prima vera comunicazione dell’accusa e deve rispettare l’articolo 6 della direttiva 2012/13. La direttiva non disciplina le modalità concrete di comunicazione, per cui non è in linea di principio vietato imporre a un imputato non residente la nomina di un domiciliatario.

Tuttavia, le modalità nazionali non possono compromettere l’obiettivo della direttiva, cioè consentire all’interessato di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento. Per questo motivo, l’imputato deve disporre integralmente del termine di due settimane per opporsi a decorrere dal momento in cui ha effettivamente conosciuto il decreto, non dalla notifica al domiciliatario, salvo che il sistema nazionale gli assicuri comunque una piena possibilità di opposizione tramite rimessione in termini.

La Corte ritiene inoltre incompatibile con l’articolo 6 l’imposizione all’imputato dell’onere di dimostrare di essersi attivato tempestivamente per ottenere informazioni dal domiciliatario. Spetta alle autorità informare l’interessato dell’accusa, non all’indagato vigilare sugli sviluppi del procedimento. È anche necessario che, nel periodo in cui l’interessato può ancora opporsi, gli effetti del decreto restino sospesi.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte afferma che l’articolo 6 osta a una nuova condanna penale per violazione dell’interdizione alla guida quando l’interessato, al momento della violazione, non era stato effettivamente informato del decreto penale e non aveva potuto contestarne il contenuto secondo i mezzi di ricorso previsti. Un simile esito svuoterebbe di effetto utile il diritto all’informazione sull’accusa e i diritti di difesa, perché si fonderebbe un reato successivo su un provvedimento di cui il destinatario non aveva conoscenza effettiva.

La Corte precisa che ciò non contrasta con il principio dell’autorità di cosa giudicata: il problema non è rimettere in discussione la definitività del decreto, ma impedire che la violazione di un ordine non conosciuto sia penalmente sanzionata senza che l’interessato abbia potuto esercitare la difesa. Richiama inoltre il primato del diritto UE e l’obbligo del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in modo conforme, o di disapplicare la norma incompatibile se necessario.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 6 della direttiva 2012/13:

  • non osta alla decorrenza del termine di opposizione dalla notifica al domiciliatario, a condizione che, una volta acquisita la conoscenza effettiva, l’imputato abbia davvero due settimane per opporsi, senza oneri di diligenza ulteriori, e con sospensione degli effetti del decreto nel frattempo;
  • osta a che una persona residente in un altro Stato membro sia punita per non aver rispettato un decreto che l’ha condannata a un’interdizione alla guida quando, al momento della violazione, ignorava l’esistenza di tale decreto.

Principi affermati

La sentenza afferma che il diritto all’informazione sull’accusa non si esaurisce in una notifica formale al domiciliatario: conta che l’imputato possa effettivamente conoscere il provvedimento e disporre integralmente del termine di difesa. Inoltre, non è conforme al diritto UE trasformare l’ignoranza non colpevole del decreto in un presupposto di responsabilità penale per la sua violazione successiva.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalediritto all’informazione nei procedimenti penalidecreto penale di condannalibera circolazione e non discriminazionediritti della difesa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.