Cassazione Civile, Ordinanza n. 09291/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell’amministrazione finanziaria al rimborso di crediti d’imposta IRPEG e ILOR originariamente maturati da una banca su un’eccedenza di versamento relativa al periodo d’imposta 1978, poi dichiarati e utilizzati nel tempo da società succedutesi per incorporazione. La contribuente aveva chiesto anche il riconoscimento degli interessi maturati su tali crediti e il loro consolidamento in titoli di Stato. L’ufficio negava il rimborso con atto impugnato davanti al giudice tributario. In appello la CTR Lombardia accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo non fondata l’eccezione dell’ufficio e applicando un termine di prescrizione decennale agli interessi, sul presupposto che essi seguissero sempre la sorte del capitale. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che il credito per interessi sui rimborsi d’imposta si prescrive in cinque anni, perché ha carattere periodico; 2) nullità della sentenza per omessa verifica dell’ammontare del credito e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione dell’art. 19 e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., contestando la qualificazione dell’atto come diniego di rimborso vincolato alle sole ragioni ivi esposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che il credito per interessi sui rimborsi d’imposta è autonomo rispetto al capitale e si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 2948 c.c., non in dieci ai sensi dell’art. 2946 c.c. Poiché tale principio risolveva la controversia, gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso. Sono state compensate le spese dei gradi di merito, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
termine ordinario decennale invocato dall’amministrazione ma ritenuto inapplicabile al credito per interessi sui rimborsi d’imposta.
art. 2948 c.c.
si applica al credito per interessi sui rimborsi d’imposta, trattandosi di obbligazione periodica soggetta a prescrizione quinquennale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per dedurre i vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per dedurre nullità della sentenza per errori in procedendo.
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi secondo e terzo come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del dovere del giudice di decidere sulle domande e eccezioni.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, lamentandone la violazione.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per contestare la qualificazione dell’atto impugnato come diniego di rimborso.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per contestare i poteri istruttori e il quadro processuale nel giudizio tributario.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
richiamato per l’ordine di esame dei motivi e per l’assorbimento dei restanti dopo l’accoglimento del primo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
Massime di principio
- Il credito per interessi maturati su somme dovute a rimborso d’imposta è autonomo rispetto al credito per il capitale: la prescrizione degli interessi non segue automaticamente quella del tributo principale.
- In materia di rimborsi fiscali, gli interessi hanno natura di prestazione periodica e, salvo diversa disciplina speciale, si prescrivono nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c.
- L’accessorietà tra capitale e interessi opera solo sul piano genetico del rapporto; una volta sorti, gli interessi conservano una propria autonomia quanto a vicende estintive e decorso della prescrizione.
- Quando la decisione sul primo motivo definisce integralmente la questione di diritto, gli altri motivi possono restare assorbiti; se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito e rigettare l’originario ricorso.
- La qualificazione dell’atto amministrativo impugnato e le questioni sul quantum devono essere trattate solo se rilevanti dopo la corretta soluzione della questione pregiudiziale di prescrizione.
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