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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32539/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consulente)

La controversia

Un ingegnere incaricato dal giudice delegato nell'ambito di un fallimento per l'individuazione e la stima di beni immobili acquisiti alla massa aveva visto liquidare dal giudice delegato un compenso che, secondo lui, non copriva tutte le attività svolte. Egli aveva reclamato contro il decreto di liquidazione, deducendo in cassazione tre profili: 1) omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese e sulla liquidazione dell'onorario per attività di rilievo e per attività a vacazione relative alla verifica della regolarità urbanistica, delle pratiche edilizie e della conformità catastale; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il mancato riconoscimento di tali spettanze non derivasse da una rinuncia al compenso per l'individuazione dei beni e che la liquidazione per la stima analitica non fosse omnicomprensiva di attività diverse; 3) omessa applicazione delle norme tariffarie e del testo unico spese di giustizia in tema di onorari a vacazione, operazioni di rilievo e rimborso delle spese anticipate, incluse quelle di viaggio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente tutti e tre i motivi. Ha osservato che il decreto impugnato non si era pronunciato sulla richiesta di liquidazione delle spese sostenute per l'incarico, comprese quelle di viaggio, indennità di viaggio e soggiorno, spettanti all'ausiliare del magistrato ai sensi del testo unico spese di giustizia. Ha inoltre rilevato che la motivazione del decreto era ellittica e poco comprensibile quanto alla pretesa rinuncia al compenso e alla pretesa inclusione delle attività di rilievo e di verifica urbanistico-catastale nella sola stima. La Corte ha quindi affermato che il principio di omnicomprensività dell'onorario di cui all'art. 29 del d.m. 30 maggio 2002 vale solo per attività complementari e accessorie strumentali all'accertamento tecnico, ma non quando vi siano indagini autonome e non interdipendenti, come i rilievi topografici e planimetrici rispetto alla stima dei beni, che comportano liquidazioni distinte. Per questo ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare l'omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione di spese e compensi

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 12, comma 2, d.m. 30 maggio 2002

    richiamato per la liquidazione degli onorari per le operazioni di rilievo

  • art. 13, d.m. 30 maggio 2002

    richiamato in relazione alla liquidazione per la stima analitica dei beni

  • art. 4, l. n. 319 del 1980

    richiamato per gli onorari a vacazioni

  • art. 1 d.m. 30 maggio 2002

    richiamato insieme alla disciplina delle vacazioni

  • artt. 49, 55 e 56 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamati per il rimborso delle spese anticipate, incluse quelle di viaggio

  • art. 29 d.m. 30 maggio 2002

    interpretato nel senso che l'onnicomprensività dell'onorario riguarda solo attività complementari e accessorie strumentali all'accertamento tecnico, non indagini autonome e non interdipendenti

Massime di principio

  • Nel liquidare il compenso dell'ausiliare del magistrato il giudice deve pronunciarsi espressamente su tutte le voci domandate, incluse spese, indennità di viaggio e soggiorno, senza omissioni.
  • La motivazione del provvedimento di liquidazione deve essere chiara e intellegibile; una motivazione ellittica o contraddittoria non consente di comprendere il criterio seguito e può integrare vizio denunciabile in cassazione.
  • Il principio di onnicomprensività dell'onorario per consulenze o ausili tecnici opera solo per attività complementari e accessorie strumentali all'indagine principale; se le attività sono autonome, non interdipendenti e riconducibili a incarichi diversi, il compenso va liquidato distintamente.
  • La valutazione della spettanza di onorari a vacazione e di rimborsi spese deve tener conto della concreta natura delle operazioni svolte, non potendosi assorbire in un unico compenso prestazioni eterogenee previste da disposizioni tariffarie distinte.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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