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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9386/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la decisione di consegna a fini processuali a favore della Francia (mandato di arresto europeo del 08/11/2021) per fatti del 27/12/2019: 1) nullità per violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata traduzione della sentenza impugnata in lingua comprensibile al ricorrente; 2) errata applicazione dell'art. 2 c.p. (principio della legge piu' favorevole) anziché del d.lgs. n.10/2021; 3) carenza di motivazione per mancata valutazione della situazione indiziaria e della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai sensi della previgente disciplina della legge n.69/2005.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere basato su motivi manifestamente infondati o generici. Sulla prima censura ha ritenuto la deduzione generica e ha osservato che il ricorrente non aveva chiesto espressamente la traduzione né dimostrato che la traduzione avrebbe consentito argomentazioni più convincenti; ha richiamato la normativa vigente (art. 613 c.p.p.) e la giurisprudenza che non richiede la sottoscrizione personale del consegnando. Sulla seconda censura ha affermato che la materia è processuale e si applica il principio tempus regit actum, tenendo conto delle norme transitorie (art. 28 d.lgs. n.10/2021) che disciplinano l'operatività della nuova disciplina; quindi non è stata violata la regola sull'applicazione della legge più favorevole. Sull'ultima censura ha rilevato che la precedente previsione dell'obbligo di apprezzare la sussistenza di gravi indizi era stata espunta (art. 17, comma 4 della legge n.69/2005), perciò non poteva essere invocata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    art. 143 codice di procedura penale

    Richiamata in relazione all'obbligo di fornire traduzioni; la Corte ha ritenuto la mancata traduzione non decisiva dato che il ricorrente non provava richiesta formale né nesso con l'incisività del gravame in cassazione

  • art. 613 c.p.p.

    art. 613 codice di procedura penale

    Rilevato che la normativa vigente non richiede più la sottoscrizione personale del consegnando per proporre ricorso, limitando l'incidenza della mancata traduzione sulla validità dell'impugnazione

  • art. 2 c.p.

    art. 2 codice penale (principio della legge piu' favorevole)

    Invocato dal ricorrente per la retroattività della legge più favorevole; la Corte ha osservato che, essendo la materia processuale, si applica il principio tempus regit actum e le specifiche disposizioni transitorie

  • legge n. 69 del 2005

    Normativa originaria sulla consegna/mandato d'arresto europeo; alcune previsioni (in particolare l'obbligo di valutare i gravi indizi) sono state modificate/espunte e non potevano essere invocate dal ricorrente

  • d.lgs. n. 10 del 2021

    d.lgs. n.10/2021 (menzionato come d. Igs. n.10 del 2021)

    Novella normativa processuale che ha modificato la disciplina della consegna; ha efficacia processuale e contiene norme transitorie (art. 28) che fissano i limiti temporali per l'applicazione della previgente disciplina

  • art. 28 d.lgs. n.10/2021

    Norma transitoria che determina fino a quale data le procedure in corso proseguono secondo la previgente disciplina; la Corte l'ha richiamata per escludere la violazione del principio tempus regit actum

  • art. 17, comma 4 della legge n.69/2005

    art. 17, comma 4 legge n.69/2005

    Precedente previsione che imponeva al giudice della consegna di valutare la sussistenza di gravi indizi; la Corte osserva che il periodo che conteneva tale obbligo è stato espunto, quindi non applicabile al caso

  • principio tempus regit actum

    principio 'tempus regit actum' (massimale di diritto processuale)

    Principio per cui le norme processuali applicabili sono quelle vigenti al momento compiuto l'atto/processo, salvo disposizioni transitorie; utilizzato per confutare l'argomento sulla legge più favorevole

  • Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015 (Ivancescu)

    Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639

    Giurisprudenza richiamata a supporto dell'esigenza di una richiesta formale di traduzione per far valere la nullità; la Corte ha ritenuto la mancata deduzione formale un elemento rilevante

  • Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017 (Lissandrello)

    Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271333

    Giurisprudenza citata in relazione all'interpretazione dell'art. 613 c.p.p. e alla non necessità della sottoscrizione personale del consegnando

  • Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021 (Zlotea)

    Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878

    Pronuncia richiamata in tema di applicazione delle norme transitorie e del carattere processuale della disciplina modificata

Massime di principio

  • La mancata traduzione di atti/processi rileva solo se il ricorrente dimostra di aver chiesto espressamente la traduzione o che tale omissione gli ha impedito di formulare motivi concreti e articolati; deduzioni generiche sono inammissibili
  • Per le modifiche normative in materia processuale prevale il principio 'tempus regit actum': applicare la legge vigente al momento compiuto l'atto, salvo diversamente previsto da norme transitorie specifiche
  • Nelle procedure di consegna/mandato d'arresto europeo occorre verificare la normativa applicabile alla data della procedura e le disposizioni transitorie; non sempre il giudice nazionale deve valutare il merito degli indizi se la norma che imponeva tale valutazione è stata soppressa
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e fondati: censure generiche o prive di prova dei fatti dedotti sono dichiarate manifestamente infondate e determinano l'inammissibilità del ricorso
  • Chi propone impugnazioni in materia di consegna dovrebbe documentare richieste procedurali (es. traduzioni) e collegare concretamente tali omissioni all'impossibilità di esercitare i diritti di difesa, pena il rigetto per genericità
  • La condanna alle spese e a una somma alla cassa delle ammende è conseguenza normale dell'inammissibilità per motivi manifestamente infondati

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