Sentenza n. 3868/2026 - Roma, Sezione 1
per la fissazione di un appuntamento per l’ottenimento del visa per l’Italia per motivi di lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e di rilascio del visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Ambasciata d’Italia in Islamabad, deducendo la violazione dei termini per la conclusione del procedimento. Ha riferito di avere chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per presentare la domanda di visto per lavoro subordinato e di avere successivamente inviato una formale diffida, senza ricevere riscontro. Ha quindi chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Il ricorrente era titolare di un nulla osta al lavoro, la cui efficacia risultava tuttavia sospesa in applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 145/2024, trattandosi di cittadino pakistano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale. L’art. 3, commi 1 e 2, del d.l. n. 145/2024, come convertito dalla l. n. 187/2024, sospende l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati in favore dei lavoratori appartenenti agli Stati individuati dalla disposizione, tra cui, fino al 31 dicembre 2025 e nelle more del decreto ministeriale, il Pakistan. La sospensione opera fino alla conferma espressa, da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, del positivo espletamento delle verifiche previste dalla legge. In assenza di un nulla osta efficace, il procedimento consolare per il rilascio del visto non avrebbe potuto concludersi utilmente: la sede diplomatica avrebbe potuto adottare soltanto un provvedimento negativo o soprassessorio, prendendo atto della sospensione e attendendo le determinazioni delle amministrazioni competenti. Poiché gli ulteriori accertamenti appartengono a un procedimento autonomo, sebbene collegato a quello relativo al visto, il ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento consolare né all’ordine giudiziale di provvedere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; il giudice ha ritenuto che, in assenza di un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento, la domanda fosse inammissibile.
art. 3, comma 1, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico [...] non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica [...] del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.
Per determinate categorie di lavoratori stranieri, il rilascio del nulla osta è subordinato alle verifiche dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma.
La sospensione dell’efficacia del nulla osta impedisce alla sede diplomatica di definire utilmente il procedimento di rilascio del visto fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione.
art. 3, comma 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
La disciplina della sospensione è stata applicata al ricorrente in quanto cittadino pakistano.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disposizione è richiamata dal d.l. n. 145/2024 nel quadro della disciplina speciale delle verifiche sui nulla osta al lavoro.
art. 24-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disposizione è richiamata quale base delle verifiche dei requisiti e delle procedure necessarie per il nulla osta al lavoro.
Massime di principio
- L’azione contro il silenzio è inammissibile quando, per effetto di una sospensione legale dell’efficacia del titolo presupposto, il procedimento amministrativo non può concludersi utilmente in senso favorevole e l’amministrazione procedente può soltanto adottare un provvedimento negativo o soprassessorio.
- Quando il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato presuppone un nulla osta la cui efficacia è sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione, il richiedente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere, dalla sede diplomatica, la conclusione del procedimento consolare prima di tale conferma.
- Gli accertamenti affidati allo Sportello unico per l’immigrazione in ordine alla conferma dell’efficacia del nulla osta costituiscono un procedimento strutturalmente e funzionalmente autonomo rispetto al procedimento consolare di rilascio del visto, anche se a esso collegato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →