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Sentenza

Sentenza n. 3868/2026 - Roma, Sezione 1

per la fissazione di un appuntamento per l’ottenimento del visa per l’Italia per motivi di lavoro subordinato

Giustizia amministrativa202508723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e di rilascio del visto per lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Ambasciata d’Italia in Islamabad, deducendo la violazione dei termini per la conclusione del procedimento. Ha riferito di avere chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per presentare la domanda di visto per lavoro subordinato e di avere successivamente inviato una formale diffida, senza ricevere riscontro. Ha quindi chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Il ricorrente era titolare di un nulla osta al lavoro, la cui efficacia risultava tuttavia sospesa in applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 145/2024, trattandosi di cittadino pakistano.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale. L’art. 3, commi 1 e 2, del d.l. n. 145/2024, come convertito dalla l. n. 187/2024, sospende l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati in favore dei lavoratori appartenenti agli Stati individuati dalla disposizione, tra cui, fino al 31 dicembre 2025 e nelle more del decreto ministeriale, il Pakistan. La sospensione opera fino alla conferma espressa, da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, del positivo espletamento delle verifiche previste dalla legge. In assenza di un nulla osta efficace, il procedimento consolare per il rilascio del visto non avrebbe potuto concludersi utilmente: la sede diplomatica avrebbe potuto adottare soltanto un provvedimento negativo o soprassessorio, prendendo atto della sospensione e attendendo le determinazioni delle amministrazioni competenti. Poiché gli ulteriori accertamenti appartengono a un procedimento autonomo, sebbene collegato a quello relativo al visto, il ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento consolare né all’ordine giudiziale di provvedere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; il giudice ha ritenuto che, in assenza di un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento, la domanda fosse inammissibile.

  • art. 3, comma 1, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico [...] non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica [...] del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.

    Per determinate categorie di lavoratori stranieri, il rilascio del nulla osta è subordinato alle verifiche dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

  • art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma.

    La sospensione dell’efficacia del nulla osta impedisce alla sede diplomatica di definire utilmente il procedimento di rilascio del visto fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione.

  • art. 3, comma 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

    La disciplina della sospensione è stata applicata al ricorrente in quanto cittadino pakistano.

  • art. 22, comma 5.01, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La disposizione è richiamata dal d.l. n. 145/2024 nel quadro della disciplina speciale delle verifiche sui nulla osta al lavoro.

  • art. 24-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La disposizione è richiamata quale base delle verifiche dei requisiti e delle procedure necessarie per il nulla osta al lavoro.

Massime di principio

  • L’azione contro il silenzio è inammissibile quando, per effetto di una sospensione legale dell’efficacia del titolo presupposto, il procedimento amministrativo non può concludersi utilmente in senso favorevole e l’amministrazione procedente può soltanto adottare un provvedimento negativo o soprassessorio.
  • Quando il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato presuppone un nulla osta la cui efficacia è sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione, il richiedente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere, dalla sede diplomatica, la conclusione del procedimento consolare prima di tale conferma.
  • Gli accertamenti affidati allo Sportello unico per l’immigrazione in ordine alla conferma dell’efficacia del nulla osta costituiscono un procedimento strutturalmente e funzionalmente autonomo rispetto al procedimento consolare di rilascio del visto, anche se a esso collegato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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