Cassazione Penale, Sentenza n. 16487/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità della sentenza di primo grado per omessa notificazione al difensore di fiducia nominato dall'imputato dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio; il ricorrente deduce che, essendo il difensore di fiducia formalizzato con verbale di elezione di domicilio al momento della notifica, il giudice della prima udienza avrebbe dovuto rilevarne la nomina e nominare un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., perché in tal modo il difensore di fiducia avrebbe avuto concreta possibilità di essere messo a conoscenza della pendenza del processo; invece il processo è proseguito con l'assistenza del difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p., fino alla sentenza del 18 dicembre 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il decreto di citazione a giudizio fosse stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio e che la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, effettuata al momento della ricezione del decreto, non imponesse la rinnovazione della notificazione al nuovo difensore. È stato affermato che grava sull'imputato l'onere di informare il difensore di fiducia della data dell'udienza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la sentenza impugnata resta confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 97 cod. proc. pen.
Distinzione tra comma 1 (nomina del difensore d'ufficio) e comma 4 (ipotesi di sostituzione): la Corte ha ritenuto che, se il decreto è regolarmente notificato al difensore d'ufficio nominato, non sussiste obbligo di rinnovare la notificazione al difensore di fiducia nominato successivamente; l'onere di informare il difensore di fiducia spetta all'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma a base della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso dichiarato inammissibile.
art. 81 cod. pen.
Norma indicata come riferimento al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado (concorso di persone nel reato).
art. 385, comma 3, cod. pen.
Norma indicata come riferimento al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado (rilevante ai fini della qualificazione del fatto).
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009 (Izzo, Rv. 245639)
Precedente richiamato a supporto del principio secondo cui, quando la notificazione è regolare al difensore d'ufficio, non è necessaria rinnovazione a favore del difensore di fiducia nominato in un momento successivo; l'onere di comunicare la data dell'udienza grava sull'imputato.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al versamento per Cassa delle ammende anche quando il ricorso risulti inammissibile, valutando l'assenza di colpa del ricorrente in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se la notificazione del decreto di citazione a giudizio è avvenuta regolarmente al difensore d'ufficio, la successiva nomina di un difensore di fiducia da parte dell'imputato non impone automaticamente la rinnovazione della notificazione a quest'ultimo.
- L'onere di informare il difensore di fiducia della pendenza del processo e delle date delle udienze grava sull'imputato quando la nomina avviene dopo la notificazione degli atti processuali.
- La mancata partecipazione del difensore di fiducia nominato successivamente non determina di per sé la nullità degli atti se è assicurata l'assistenza del difensore d'ufficio regolarmente notificato.
- Le impugnazioni basate su vizi di notifica in tali fattispecie rischiano l'inammissibilità se le notifiche originarie sono state effettuate regolarmente e non sussiste un vizio rilevante che abbia impedito il diritto di difesa in modo effettivo.
- Quando un ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo specifiche condizioni di non imputabilità.
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