Cassazione Penale, Sentenza n. 22666/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Minenna impugnava la decisione della Corte d'appello di Bari relativa a fatti di minaccia ex art. 612 c.p. (contestati come reato continuato, commessi tra il 13.5.2014 e il 15.5.2015) sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel calcolo della prescrizione: in particolare, aveva imputato alla sospensione del corso della prescrizione periodi che non potevano essere computati integralmente (es. rinvii disposti per "legittimo impedimento" del difensore e rinvii richiesti per concomitanti impegni professionali non valutati dal primo grado). La questione centrale era quindi la corretta determinazione del termine di prescrizione, con specifico riferimento a quali periodi di rinvio/sospensione possano essere computati per l'interruzione/sospensione del termine e quale sia il momento iniziale/riferimento temporale per il decorso della prescrizione in caso di reato continuato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha chiarito che la continuazione ha efficacia unificante solo sul piano sanzionatorio e che, ai fini della prescrizione, occorre considerare le date di consumazione dei singoli reati unificati (e non soltanto la cessazione della continuazione). Tuttavia, anche assumendo la data indicata dalla Corte d'appello come termine di riferimento, la Cassazione ha rilevato errori nel conteggio delle sospensioni: ha escluso dal computo i 119 giorni tra il 24.5.2022 e il 20.9.2022 (perché il differimento era stato poi riconosciuto come legittimo impedimento), i 196 giorni tra il 21.5.2019 e il 3.12.2019 (legittimo impedimento del difensore), i 14 giorni dal 22.11.2022 al 6.12.2022 e i 56 giorni dal 6.12.2022 al 31.1.2023 (rinvii motivati per assunzione di prova). Considerati i soli periodi rilevanti, la prescrizione dei reati era maturata prima della sentenza di primo grado (31.1.2023). Di conseguenza la Corte di cassazione ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, eliminando le condanne civili conseguenti alla precedente sentenza.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma incriminatrice dei fatti di minaccia; il giudizio riguarda reati qualificati in base a tale disposizione
art. 157 cod. pen.
Disciplina in materia di sospensione e interruzione della prescrizione applicata per determinare il termine di durata della prescrizione
art. 160 cod. pen.
Norma rilevata per il calcolo del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi e sospensioni
art. 161 cod. pen.
Norma usata per definire gli effetti delle cause che sospendono il decorso della prescrizione
Giurisprudenza di legittimità (es.: Sez. 6, n. 20525/2022; Sez. 3, n. 23179/2020; Sez. 7, n. 8124/2016; Sez. U, n. 39614/2022)
Principi richiamati: la continuazione unifica la sanzione ma non il termine per la prescrizione; i rinvii disposti su istanza della parte comportano sospensione per l'intera durata salvo che si tratti di legittimo impedimento del difensore (in tal caso la sospensione ha durata massima di 60 giorni); i rinvii motivati dall'acquisizione di prova non sospendono quando la relativa ordinanza viene revocata o non è giustificativa di sospensione
Massime di principio
- La continuazione ha effetto unificante solo ai fini sanzionatori: ai fini della prescrizione vanno considerate le singole date di consumazione dei reati unificati e non esclusivamente la 'cessazione della continuazione'.
- I periodi di rinvio/sospensione disposti su richiesta del difensore interrompono/sospendono la prescrizione per l'intera durata del differimento, salvo che il rinvio sia motivato da legittimo impedimento del difensore, nel qual caso la sospensione è computabile al massimo per 60 giorni.
- I rinvii disposti per sopravvenute esigenze probatorie o per l'assunzione di mezzi di prova possono non produrre sospensione rilevante se il giudice revoca o non qualifica il differimento come causa di sospensione rilevante ai fini della prescrizione.
- In caso di contestazione del computo dei giorni di sospensione/interruzione, controllare accuratamente le ordinanze di rinvio per verificarne la motivazione e l'eventuale revoca: l'inclusione o esclusione di singoli periodi può determinare la maturazione della prescrizione prima della pronuncia di primo grado.
- Se la prescrizione è estinta prima della sentenza di primo grado e le statuizioni civili non sono state eliminate in appello, la Cassazione può annullare senza rinvio le statuizioni civili.
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