Sentenza del 12/04/2016 n. 2062 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ente impositore - Atto impositivo - Luogo residenza contribuente - Verifica cassetto fiscale - Soggetto contribuente - Anno imposta accertato - Dichiarazione reddituale - Omessa indicazione - Variazione residenza - Esclusione - Ultima residenza comunicata - Rileva - Ente impositore - Notifica effettuata - Luogo residenza sconosciuto errato - Soggetto contribuente - Giudizio tributario - Dichiarazione reddituale teletrasmessa - Fascicolo processuale - Allegato documentale - Luogo residenza corretto - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Ente impositore - Giudizio tributario - Dichiarazione reddituale teletrasmessa - Fascicolo processuale - Allegato documentale - Luogo residenza difforme - Copia prodotta - Conformità copia contribuente - Esclusione - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Esclusione - Nullità notifica - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della notifica dell'atto impositivo, sostenendo che fosse stata eseguita presso un luogo diverso dalla sua corretta residenza anagrafica. Nel giudizio è emersa una difformità tra la copia della dichiarazione reddituale teletrasmessa prodotta dall'Ufficio e quella prodotta dal contribuente. Poiché il contribuente non aveva dichiarato alcuna variazione di residenza, doveva ritenersi rilevante l'ultima residenza anagrafica indicata in una precedente dichiarazione reddituale. L'Ufficio non ha assolto l'onere di provare la conformità della propria copia della dichiarazione e la correttezza del luogo di notifica.
La decisione
La notifica dell'atto impositivo è stata ritenuta nulla perché effettuata in un luogo di residenza diverso da quello risultante come ultima residenza comunicata dal contribuente. In presenza di copie difformi della dichiarazione reddituale teletrasmessa, e in assenza di prova della conformità della copia prodotta dall'Ufficio, è prevalsa la documentazione prodotta dal contribuente. L'atto impositivo è quindi risultato viziato dalla nullità della notifica.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, l'Ufficio doveva dimostrare la correttezza del luogo di notifica e la conformità della copia documentale prodotta.
Art. 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
La norma esprime i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, rilevanti anche nella corretta gestione degli adempimenti e delle comunicazioni fiscali.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario deve essere effettuata presso il corretto indirizzo di residenza risultante dagli elementi anagrafici e fiscali disponibili all'ente impositore.
- Se il contribuente non comunica una variazione di residenza, può assumere rilievo l'ultima residenza indicata in una precedente dichiarazione reddituale.
- In caso di copie documentali difformi, la parte che produce il documento deve dimostrarne l'autenticità e la conformità; in mancanza, il documento non può essere utilizzato a sostegno della pretesa.
- L'ente impositore deve verificare con diligenza i dati presenti nel cassetto fiscale e negli archivi disponibili prima di procedere alla notifica.
- La notifica eseguita presso un indirizzo errato può determinare la nullità dell'atto impositivo, soprattutto quando l'errore incide sulla possibilità del contribuente di venire tempestivamente a conoscenza della pretesa.
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