Cassazione Civile, Ordinanza n. 21897/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio presupposto, definito in appello in materia di scioglimento di comunione immobiliare conseguente a separazione personale, la difensora di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali assumendo che il valore della causa dovesse essere parametrato all'intera quota di comunione e, quindi, a un valore superiore a 600.000 euro. La Corte d'appello, in sede di opposizione al decreto di liquidazione, aveva invece ritenuto che in appello si discutesse soltanto della domanda di restituzione di somme prelevate da un libretto bancario e da conti comuni, domanda dichiarata inammissibile in primo grado, e aveva quindi qualificato la causa come di valore indeterminabile, liquidando il compenso ai minimi. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio motivazionale per erronea individuazione dell'oggetto del giudizio di appello e del valore della controversia; 2) violazione dell'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 per conseguente liquidazione inferiore ai minimi tariffari; 3) violazione dell'art. 5 d.m. n. 55/2014, poiché l'appello avrebbe rimesso in discussione anche la stima dei beni comuni e quindi il valore dell'intera massa; 4) violazione degli artt. 4 e 5, n. 6, d.m. n. 55/2014, perché anche a voler ritenere la causa di valore indeterminabile la somma liquidata sarebbe stata comunque inferiore ai minimi dovuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti esposti in motivazione, i primi tre motivi. Ha affermato che l'oggetto del giudizio di appello non era limitato alla sola domanda di restituzione delle somme asseritamente sottratte, ma comprendeva anche la contestazione della stima dei beni immobili oggetto della comunione e la richiesta di attualizzazione del loro valore, come risultava dall'atto di appello riprodotto nel ricorso. Di conseguenza, è stata censurata l'individuazione del valore indeterminabile e dello scaglione minimo operata dalla Corte d'appello. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio a un diverso magistrato della Corte d'appello di Lecce per una nuova liquidazione del compenso, tenendo conto del valore della controversia effettivamente devoluta in appello; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è denunciato con formula non più applicabile a seguito della novella del 2012
la censura motivazionale così formulata è inammissibile se proposta con il vecchio paradigma del vizio di motivazione non più vigente
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata in relazione al corretto valore della causa
art. 5 d.m. n. 55/2014
la determinazione del compenso dipende dal valore della controversia e dallo scaglione tariffario correttamente applicabile
artt. 4 e 5, n. 6, d.m. n. 55/2014
anche ove la causa sia di valore indeterminabile, la liquidazione deve rispettare i parametri minimi previsti per lo scaglione applicabile
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il valore della causa va individuato in base al concreto oggetto del giudizio così come delimitato dall'atto di impugnazione, non potendo il giudice ridurlo arbitrariamente a una sola domanda se l'appello investe anche altri capi o aspetti della controversia.
- Quando il gravame rimette in discussione la stima dei beni o il valore della massa comune, la liquidazione del compenso non può essere effettuata sul presupposto di una controversia di valore indeterminabile se dagli atti risulta invece un valore economicamente determinabile.
- La corretta individuazione del valore della causa costituisce il presupposto per la scelta dello scaglione tariffario e per il rispetto dei minimi di liquidazione previsti dalla normativa professionale e dal patrocinio a spese dello Stato.
- Il vizio motivazionale formulato con il previgente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se proposto secondo la vecchia formula non più applicabile dopo la riforma del 2012.
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