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Sentenza

Sentenza n. 1814/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 5289/2025, pub il 14/07/2025, nella causa iscritta al REG. RIC. n.1282/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), munito di attestazione di conformità il 17/07/2025, notificata il 17/07/2025 al Ministero dell’Istruzione.

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5289/2025, recante condanna al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5289/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento in suo favore, quale procuratore antistatario, di € 300,00 oltre accessori di legge. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 17 luglio 2025. Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto il pagamento delle somme, oltre interessi e rivalutazione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L'inerzia del Ministero è stata qualificata come violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, non essendo stata provata l'integrale esecuzione. Il Ministero è stato quindi obbligato a pagare al ricorrente le somme dovute in forza della sentenza presupposta, oltre interessi legali e spese successive documentate, detratto quanto eventualmente già corrisposto. È stata esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato provato un maggior danno. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro ulteriori 60 giorni dall'insediamento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine previsto per l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati anche i termini processuali propri del rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alle esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza amministrativa passata in giudicato quando l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo conformativo derivante dal titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute in base a una sentenza, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L'amministrazione intimata, per escludere l'inadempimento, deve dimostrare l'avvenuto integrale adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute e fissare un termine per l'esecuzione.
  • Le somme dovute in forza di una condanna giudiziale al pagamento di spese processuali costituiscono debito di valuta: spettano gli interessi legali sino al soddisfo, mentre la rivalutazione monetaria richiede la prova di un maggior danno.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e su richiesta del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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