Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18922/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 493-ter c.p. Il primo motivo censurava la motivazione della sentenza di merito sulla responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto generico e indeterminato perché non specificava quali elementi della motivazione fossero illogici o erronei. Il secondo motivo contestava il trattamento sanzionatorio, deducendo un eccessivo scostamento della pena dal minimo edittale; il terzo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Entrambi sono stati ritenuti manifestamente infondati, poiché i giudici di merito avevano applicato una pena pari al minimo edittale e avevano già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la genericità della censura ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; quanto ai restanti motivi, li ha reputati manifestamente infondati perché incompatibili con la motivazione della sentenza impugnata sul punto della pena e delle attenuanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità contestata in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, ma prende atto che la responsabilità per tale delitto è stata affermata in sentenza impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente i capi o i punti della decisione censurati e le ragioni della doglianza; la mancanza di tali elementi rende la censura generica e quindi inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultano già riconosciute dai giudici di merito nella loro massima estensione, sicché la doglianza sul loro mancato riconoscimento è infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura sulla motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e puntuale: non è sufficiente contestare in modo apodittico la correttezza della decisione, ma occorre indicare con precisione gli aspetti della motivazione ritenuti erronei o illogici.
  • La genericità del motivo, quando impedisce alla Corte di individuare il perimetro della doglianza e di esercitare il controllo richiesto, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono fondate quando la pena irrogata coincide con il minimo edittale e il giudice di merito ha già valorizzato in senso favorevole all'imputato le circostanze attenuanti generiche.
  • In sede di legittimità è manifestamente infondata la censura che presupponga un'omissione del riconoscimento delle attenuanti generiche, se dagli atti risulta che tali attenuanti sono state già concesse e apprezzate nella loro massima estensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.