Cassazione Penale, Ordinanza n. 20325/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati contestati nei capi di imputazione, applicando un trattamento sanzionatorio ritenuto congruo e negando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, l'eccessività della pena, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché un vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano formulati in termini del tutto generici e non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata, che aveva spiegato in modo completo e logico l'ostacolo posto dall'art. 69, comma 4, c.p. alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e la congruità della pena, peraltro determinata nel minimo edittale.
Norme richiamate
art. 69, comma 4, c.p.
La norma è stata richiamata come ostativa al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche erano invocate dai ricorrenti per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, ma la decisione impugnata ne aveva escluso la prevalenza sulla recidiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano meramente assertivi o generici e non si confrontino specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito, specie quando la pena sia stata determinata nel minimo edittale e sia stata ritenuta congrua in modo argomentato.
- L'art. 69, comma 4, c.p. impedisce il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva nei casi in cui la norma ne preveda l'ostacolo, sicché non è censurabile in cassazione una decisione che ne faccia corretta applicazione.
- La sola deduzione di eccessività della pena, senza una critica puntuale dei criteri seguiti dal giudice di merito, non integra un motivo idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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